g-docweb-display Portlet

Sanità - Richiesta dati anagrafici da parte dell'azienda U.S.L. di Ferrara - 31 dicembre 1998 [39268]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc. web n. 39268]

Sanità - Richiesta dati anagrafici da parte dell´azienda U.S.L. di Ferrara - 31 dicembre 1998

La disciplina prevista per i trattamenti dei dati da parte dei soggetti pubblici (art. 27 e art. 22, co. 3, legge n. 675/1996) non ha alcun collegamento con la disposizione recante i casi di esclusione del consenso di cui all´art. 12, che si applica all´attività di privati e di enti pubblici economici.

Roma, 31 dicembre 1998

Ministero dell´Interno
Direzione centrale delle autonomie
Servizio enti locali
Div. SLIS

OGGETTO: Richiesta dati anagrafici da parte dell´azienda U.S.L. di Ferrara.


È stato richiesto a questa Autorità di formulare un parere in merito al quesito formulato dalla Prefettura di Ferrara, in ordine alla possibilità per una azienda sanitaria di ottenere dai comuni elenchi anagrafici della popolazione e i relativi aggiornamenti periodici, al fine di effettuare uno screening dei tumori.

Al riguardo si ricorda che in base alla legge n. 675/1996 i soggetti pubblici possono comunicare o diffondere a privati i dati in loro possesso qualora tali operazioni siano espressamente previste da norme di legge o di regolamento. La divulgazione di dati ad altre amministrazioni pubbliche richiede anch´essa l´esistenza di una puntuale norma primaria o secondaria; tuttavia, in via residuale, è comunque possibile effettuarla, anche quando non sia prevista da una norma, qualora sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante (il quale può vietarla in caso di violazione della legge n. 675/1996: art. 27, comma 2).

La speciale disciplina prevista per i soggetti pubblici (art. 27 e art. 22, co. 3, legge n. 675/1996) non ha alcun collegamento con l´art. 12 della medesima legge, che si applica all´attività di privati e di enti pubblici economici, e quindi esclude la necessità di raccogliere il consenso degli interessati.

Ciò premesso, applicando i suesposti princìpi al caso in esame, occorre segnalare che la normativa sugli atti anagrafici prevede la possibilità per l´ufficiale dell´anagrafe di rilasciare (anche periodicamente) elenchi di iscritti nell´anagrafe della popolazione residente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, "per esclusivo uso di pubblica utilità" (art. 34, co. 1, d.P.R. n. 223/89).

In conformità, pertanto, al sopra richiamato art. 27, co. 2, della legge n. 675/1996, i comuni della provincia di Ferrara possono comunicare alla a.s.l. gli elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, proveniendo la richiesta da altro soggetto pubblico e riguardante essa una utilizzazione per fini di pubblica utilità.

I comuni interessati e la a.s.l. non dovranno effettuare, alcuna comunicazione al Garante dovendo semplicemente applicare in modo corretto la disposizione regolamentare (art. 34, co. 1, d.P.R. n. 223/89) che rende ammissibile la comunicazione dei dati ad un altro soggetto pubblico.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
39268
Data
31/12/98

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante