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Diritto di accesso - Dimostrazione dell'identità del richiedente l'accesso e differimento dell'accesso - 17 gennaio 2001 [38925]

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  [doc web n. 38925]

Diritto di accesso - Dimostrazione dell´identità del richiedente l´accesso e differimento dell´accesso

L´identità di chi chiede diaccedere ai propri dati può essere dimostrata con adeguate circostanze come la conoscenza personale, anche divere dall´esibizione di un documento.
L´accesso può essere temporaneamente differito in specifiche situazioni pre-contenziose (caso dell´epletamento della perizia medico-legale).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo, e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Guido Lorenzo;

nei confronti di

Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo e Rosario Imperiali presso il cui studio sito in Napoli è elettivamente domiciliata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE l´ing. Claudio Manganelli;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto un positivo riscontro alla richiesta di accesso ai propri dati personali formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto di ottenere "l´esibizione integrale ed in forma agevolmente comprensibile delle valutazioni, di tutti gli elementi di giudizio, anche di tipo sensibile, contenuti nella perizia medico-legale redatta" dal medico di fiducia di Assicurazioni Generali S.p.A. Il ricorrente chiede quindi che l´Autorità imponga al citato titolare del trattamento l´esibizione integrale delle predette valutazioni.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 21 dicembre 2000 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 , Assicurazioni Generali S.p.A. ha risposto con nota in data 28 dicembre 2000, sostenendo che:

  • l´interessato avrebbe rifiutato "la migliore offerta della Compagnia";
  • le condizioni di polizza, in caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, obbligherebbero le parti a conferire mandato di decidere ad un collegio arbitrale;
  • attesa tale situazione, si renderebbe applicabile l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675 in tema di differimento del diritto di accesso ai dati.

Tali eccezioni sono state precisate con memoria depositata il 10 gennaio 2001, illustrata in sede di audizione presso l´Ufficio del Garante. In essa si evidenzia che:

  • la richiesta di accesso ai dati personali non sarebbe stata formulata nel rispetto dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 "non essendo stata accompagnata" da un documento di riconoscimento;
  • tale richiesta avrebbe poi ad esclusivo oggetto le "valutazioni" e gli "altri elementi di giudizio" formulati dal perito di fiducia della società;
  • tali elementi di tipo valutativo, "in quanto tali, non sono in alcun modo suscettibili di richiesta di correzione da parte del periziato…non potendo il periziato correggere … le opinioni legittimamente espresse dal medico fiduciario";
  • pertanto, verrebbe meno la ratio sottesa al diritto di accesso disciplinato dall´art. 13 della legge n. 675 ed il ricorso non potrebbe trovare accoglimento;
  • in ogni caso, atteso che la polizza, in caso di divergenza sulle conseguenze attribuibili all´infortunio, prevede il deferimento della vertenza ad un collegio medico arbitrale, si applicherebbe comunque il citato art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675.

CIÓ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

L´eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.

L´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 precisa che "l´interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento". L´esibizione di un documento di riconoscimento è dunque una delle possibili modalità di dimostrazione dell´identità personale, né esclusiva, né obbligatoria, essendo sufficiente appurare l´identità personale anche attraverso altre adeguate circostanze quale tra l´altro la conoscenza personale.

Nel caso di specie, la richiesta di accesso ai dati è stata rivolta da un assicurato destinatario di una precedente proposta di indennizzo da parte della società che l´interessato non ha accettato con nota del 16.11.2000, nella quale ha fornito alcune indicazioni analitiche (anche sui contatti telefonici intercorsi di cui era indicata la data e l´ora) che non lasciavano ragionevoli dubbi sull´identità del mittente (il quale aveva indicato anche il proprio recapito di telefonia mobile).

Alla nota dell´interessato del 16.11.2000 e al sollecito del 4 dicembre 2000 la società non ha comunque fatto seguito alcun tempestivo riscontro od obiezione, né la società ha obiettato alcunché sull´identità dell´interessato al quale il citato art. 13 impone di rispondere senza ritardo. La società non ha poi sollevato analoghe obiezioni in sede di risposta all´invito a fornire un riscontro, formulato dall´Ufficio ai sensi dell´art. 20 del citato d.P.R. n. 501/1998 .

Pertanto l´eccezione di inammissibilità proposta solo con il ricorso, contraddetta dal precedente comportamento della società, deve essere disattesa.

Venendo al merito, il ricorso verte, come detto, sul diritto di accesso a dati personali contenuti in una perizia medico legale. Nella più volte ricordata istanza ex art. 13 l´interessato ha specificamente delimitato l´oggetto della propria richiesta in relazione alla sola componente valutativa che, assieme a quella informativa e descrittiva preliminare, caratterizza le perizie medico legali redatte in ambito assicurativo.

Tali valutazioni peritali (secondo quanto già precisato da questa Autorità in varie decisioni e, in particolare, nei provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61-69), comprendono sicuramente dati personali dell´interessato fornendo un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul rapporto fra esse ed altri eventi di vita del medesimo, ecc.

Si tratta quindi di dati rispetto ai quali può essere legittimamente proposta un´istanza di accesso ai sensi della legge n. 675, senza che sia necessario enunciare le specifiche ragioni poste a base dell´istanza medesima.

Va però esaminata, rispetto a tale richiesta, la possibilità di applicare (secondo quanto ipotizzato da Assicurazioni Generali S.p.A.) l´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675 , che prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle c.d. "indagini difensive" o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Come il Garante ha avuto modo di precisare più volte, la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 14, comma 1, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento.

Nel caso di specie il titolare del trattamento ha evidenziato di detenere le valutazioni del medico legale al solo scopo di produrre, nel corso della perizia contrattuale prevista nella polizza, la documentazione idonea a supportare la propria impostazione ed a replicare alle pretese del ricorrente. È quindi già in atto fra le parti una specifica situazione pre-contenziosa relativa all´indennizzo richiesto in ordine all´infortunio in questione.

Il Garante ritiene quindi che alla luce di tale contesto si sia determinata una temporanea situazione nella quale occorre non pregiudicare l´attività delle parti in ordine agli specifici elementi di prova in fase di raccolta, avuto riguardo ai tempi necessari per l´espletamento della perizia contrattuale rimessa al previsto collegio di tre medici di cui alle condizioni generali di polizza.

Tale situazione (analoga ad altra già esaminata dal Garante con decisione del 9 dicembre 1999) induce quindi il Garante ad accogliere la richiesta di un momentaneo differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 14, con specifico riferimento ai giudizi espressi dal medico fiduciario di Assicurazioni Generali S.p.A.

Tale limitazione è solo temporanea ed è collegata al predetto contesto di esercizio del diritto di difesa, cessato il quale il diritto di accesso può essere nuovamente esercitato e i dati devono essere integralmente comunicati all´interessato che li richieda.

Come ricordato nei richiamati provvedimenti del Garante, il citato art. 14 non può essere invece applicato a dati di tipo identificativo, o aventi carattere oggettivo o comunque non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento (dati in ordine ai quali non risulta però essere stata presentata un´istanza di accesso da parte del ricorrente).

In riferimento alla richiesta del titolare del trattamento in ordine alle spese del procedimento, si ritiene che le stesse debbano essere compensate fra le parti atteso che il ricorso è stato presentato non avendo ottenuto alcun riscontro l´istanza ex art. 13 a suo tempo presentata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) rigetta il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 17 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
38925
Data
17/01/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso