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Contributo informativo del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati in materia di anonimato materno - 25 settembre 2014

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Donatella Ferranti
Presidente Commissione giustizia
Camera dei deputati
Roma

Roma, 25 settembre 2014

Cara Presidente,

In relazione alla Sua nota del 18 settembre scorso, Le trasmetto il contributo richiesto, nell´ambito dell´attività di esame delle proposte di legge in materia di anonimato materno.

Cordiali saluti

Antonello Soro

 

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità
(A. C. 784 e abbinate)

Le proposte di legge all´esame della Commissione sollevano questioni di notevole rilevanza, con particolare riguardo all´anonimato materno. Questo contributo si limiterà, tuttavia, a suggerire alcune riflessioni, che potrebbero risultare utili al dibattito parlamentare, sui  profili relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali che si rinvengono nelle proposte di legge in esame.

La tutela della riservatezza dell´identità delle madri che al momento del parto si sono avvalse del diritto di non essere nominate è attualmente prevista dal combinato disposto dell´art. 28, comma 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (così come modificato dall´articolo 177, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e dall´art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Analogamente l´articolo 93 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), prevede che non possano essere resi noti, se non decorsi cento anni dalla formazione del documento, il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, a meno che in essi non vengano oscurati i dati personali che rendono identificabile la madre naturale che abbia esercitato il diritto a non essere nominata. Le summenzionate disposizioni, configurando ed assicurando la possibilità del cd. "parto in anonimato" o "parto anonimo", sono state immaginate al fine di tutelare il più possibile la salute della madre e la vita del nascituro, consentendo alla donna di partorire nella piena riservatezza ma anche con la migliore assistenza possibile all´interno delle strutture ospedaliere.

Come noto, la Corte costituzionale nella sentenza n. 278 del 2013 ha dichiarato l´illegittimità del citato art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall´art. 177, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge, la possibilità per il giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio, al fine di una eventuale revoca della dichiarazione di non voler essere nominata.

Al riguardo, si rileva che la sentenza della Corte non ha scalfito il diritto alla riservatezza delle madri che al momento del parto si sono avvalse del diritto di non essere nominate, non avendo la pronuncia interessato il menzionato art. 30 del d.P.R. n. 396/2000, ed avendo, al contrario, la Corte ribadito la necessità di cautelare in termini rigorosi il diritto all´anonimato delle donne "attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza" delle stesse.

Si stanno già verificando – come riportato dai principali organi di informazione – casi in cui l´autorità giudiziaria ha dato immediata applicazione alla sentenza della Corte costituzionale, consentendo ai figli di rintracciare le madri naturali anche nel caso in cui queste donne avessero all´epoca esercitato la facoltà di non essere nominate nella dichiarazione di nascita. I rischi connessi ad una flessibilizzazione dell´anonimato della madre naturale in assenza di adeguati supporti normativi che ne definiscano modalità e procedure sono dunque già concreti e solo un organico intervento del legislatore può assicurare che il diritto dei figli a conoscere le proprie origini biologiche non vada a completo detrimento della riservatezza delle donne.

La Corte costituzionale, infatti, ha individuato nella irreversibilità della segretezza dell´identità della madre naturale e nella "cristallizzazione" delle sue modalità di esercizio il vero vulnus agli articoli 2 e 3 della Costituzione, stigmatizzando così un divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto – di carattere, dunque, sostanziale e non giuridico – tra madre naturale e figlio. Si fa presente che quest´ultimo è un tema a cui il Garante in precedenti occasioni si è mostrato sensibile, scindendo il concetto di "genitorialità giuridica" da quello di "genitorialità naturale" e valorizzando il rapporto di carattere sostanziale esistente tra madre e figlio (provv. 5 dicembre 2013 doc. web n. 2865660 su www.garanteprivacy.it).

Il Garante apprezza la scelta della Commissione di proseguire nell´esame delle varie proposte di legge presentate sul tema, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra la tutela rigorosa dell´anonimato della donna e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini.

Si tratta di un bilanciamento indubbiamente complesso, che presuppone in primo luogo l´individuazione di procedure tali da consentire al figlio di avanzare la richiesta di conoscere l´identità della madre e, ove il legislatore lo ritenga, la possibilità per la donna di rinunciare preventivamente all´anonimato a prescindere dall´istanza del figlio.

In proposito, si può richiamare la scelta del legislatore francese, il quale ha previsto la possibilità che la madre naturale esprima, a prescindere dalla presentazione di un´istanza del figlio, la revoca dell´anonimato (Loi n. 2002-93 del 22 gennaio 2002).  La disponibilità alla revoca dell´anonimato viene raccolta preventivamente, al fine poi di renderla nota esclusivamente in caso di istanza da parte del figlio.

Tale meccanismo sarebbe in grado di consentire pienamente, e a prescindere dall´istanza del figlio, il diritto ad esercitare la revoca dell´anonimato da parte della donna, unica e sola detentrice del potere di disporre della propria identità, ponendosi così in linea con quanto sostenuto dai giudici costituzionali italiani nella già citata sentenza n. 278/2013.

L´istituzione di una sorta di "registro delle revoche", "registro di desecretazione" o "registro delle identità materne" potrebbe ridurre sensibilmente le preoccupazioni in materia di riservatezza, sia perché procedimentalizzerebbe e accentrerebbe univocamente alcuni passaggi, sia perché, presupponendo una scelta consapevole da parte della madre naturale, contribuirebbe ad una gestione più razionale, più graduale e meno conflittuale della istanza di accesso da parte del figlio.

In Francia la tenuta di questo "registro delle revoche" è affidata ad un organo ad hoc a composizione mista e paritetica, il Conseil national pour l´accés aux origines personelles istituito presso il Ministero degli affari sociali. Il Conseil ha poi il compito di gestire l´intera procedura successiva all´istanza del figlio. Alcuni degli esperti auditi dai membri della Commissione Giustizia della Camera hanno sottolineato l´opportunità di affidare la tenuta di questo registro ad un comitato ad hoc o anche all´Autorità Garante per la protezione dei dati personali, al fine di evitare problemi di coordinamento tra gli uffici dei Tribunali sparsi sull´intero territorio nazionale.

Non vi è dubbio che una tenuta centralizzata delle informazioni agevolerebbe l´intera procedura, assicurando uno standard di riservatezza più elevato. L´eventuale scelta, poi, di affidare al Garante la tenuta del registro sarebbe pienamente conforme con il quadro ordinamentale e normativo vigente e, in particolare, con le funzioni assegnate all´Autorità. In generale l´attività di controllo e vigilanza sulle banche dati, infatti, rientra tra i principali compiti istituzionali di questa Autorità e la particolare delicatezza di questi dati, peraltro nell´ambito di un trattamento che sarebbe del tutto nuovo nell´ordinamento, richiede un elevato livello di tutela del diritto di riservatezza, del diritto all´identità personale e di quello alla protezione dei dati personali.  L´accentramento delle informazioni presso un unico organismo nazionale, piuttosto che presso i differenti tribunali dislocati sull´intero territorio nazionale, costituirebbe un vantaggio in termini di riduzione dei tempi di attesa e semplificazione delle procedure.

Per completare il quadro su questo tema è opportuno evidenziare come l´eventuale previsione di un ruolo del Garante nella gestione del "registro delle revoche" andrebbe introdotta tramite una modifica del Codice privacy, sia inserendo la tenuta del registro e la responsabilità dell´Autorità in materia tra i compiti di cui all´articolo 154 del Codice privacy sia istituendo per legge il "registro delle revoche", con un intervento emendativo preferibilmente all´interno del Capo VI (Disposizioni varie) del Titolo V, Parte II del medesimo Codice.

Del resto – come sancito dalla Corte – va garantita l´assoluta riservatezza anche della procedura di interpello della madre, da parte del giudice e su istanza del figlio, nelle diverse ipotesi in cui la donna non si sia iscritta nel "registro delle revoche". Anche in tal caso, si potrebbe valutare l´opportunità di assegnare all´Autorità la funzione di garanzia della riservatezza di tale procedura, ancor più delicata perché potrebbe coinvolgere donne che intendano mantenere l´anonimato.

Su questi presupposti, accanto all´esame della disposizione oggetto dell´intervento della Corte e al citato art. 30 del d.P.R. n. 396/2000, si potrebbe altresì riflettere sulla perdurante attualità della disciplina di cui all´articolo 93, commi 2 e 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) all´interno del nuovo quadro stabilito dalla Corte costituzionale e delle scelte normative che il legislatore eventualmente compirà. Questo, al fine di valutare se e come il monito della Corte a favore della revocabilità dell´anonimato abbia degli effetti, in particolare, sui commi 2 e 3 del citato art. 93, fondati sul concetto di irreversibilità dell´anonimato materno. Ove il legislatore intendesse modificare l´attuale disciplina del parto anonimo, occorrerebbe coordinare le nuove disposizioni con l´articolo 93, commi 2 e 3 del Codice privacy tramite un rinvio all´ipotesi di revoca dell´anonimato da parte della madre che al momento del parto aveva optato per l´anonimato.

Antonello Soro

Scheda

Doc-Web
3847799
Data
25/09/14

Tipologie

Audizioni e memorie