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Parere sul PSN 2014-2016 aggiornamento 2015-2016 - 18 settemmbre 2014 [3458502]

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Vedi anche newsletter del 16 ottobre 2014

 

[doc. web n. 3458502]

Parere sul PSN 2014-2016 aggiornamento 2015-2016 - 18 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 411 del 18 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

Visto il provvedimento del Garante del 12 giugno 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2014, reperibile sul sito internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3268032) con il quale è stata approvata la modifica del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice (di seguito Codice di deontologia);

Visto l´art. 4-bis del citato Codice di deontologia;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell´Istituto nazionale di statistica;

Vista la richiesta di parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2014-2016 Aggiornamento 2015-2016, trasmessa dall´Istituto Nazionale di Statistica (di seguito Istat) con nota del 9 luglio 2014 (prot. n. SP/509.2014);

Vista la nota dell´Istat del 4 settembre 2014 relativa all´utilizzo dei dati di telefonia mobile da parte dell´Istituto stesso (prot. n. 417);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

L´Istat ha chiesto al Garante il parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2014-2016 Aggiornamento 2015-2016 (di seguito Psn) (nota del 9 luglio 2014, prot. n. SP/509.2014).

OSSERVA

Il presente parere è formulato con riferimento al trattamento di dati personali inseriti per la prima volta nel Psn e alle modifiche apportate ai prospetti identificativi relativi a lavori statistici che comportano il trattamento di dati personali già inclusi nel Psn 2014-2016, sul quale il Garante ha espresso il parere di competenza con il provvedimento del 26 giugno 2014 (reperibile sul sito internet dell´Autorità, doc. web n. 3320710).

Lo schema di Psn in esame, nel recepire tutte le indicazioni già formulate dall´Autorità in relazione al Psn 2014-2016, tiene, altresì, conto degli specifici accorgimenti evidenziati dall´Ufficio del Garante nel corso dei numerosi contatti, anche informali, intercorsi con i competenti uffici dell´Istat e finalizzati a garantire la corretta applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e quindi un´adeguata tutela degli interessati, con particolare riferimento al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stessi, nonché della loro dignità e riservatezza.

1.    Osservazioni su singoli lavori statistici

Ciò premesso, occorre formulare le seguenti osservazioni relative ad alcuni specifici lavori statistici compresi nello schema di Psn in esame.

1.a.    Prestazioni economiche di malattia e maternità

Con riferimento al lavoro statistico identificato con il codice IPS-00052 e denominato "Prestazioni economiche di malattia e maternità" si evidenzia che l´Istat, a seguito degli elementi emersi nel corso dell´attività istruttoria svolta con l´Ufficio del Garante, ha modificato la relativa scheda informativa, specificando che tale lavoro comporta altresì, come si evince anche dalla denominazione dello stesso, il trattamento di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

1.b.    Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale

L´Istat svolge, anche in collaborazione con Eurostat, diversi lavori statistici tesi a diffondere le stime di povertà ed esclusione sociale.

In tale quadro, l´Istituto intende integrare l´informazione su povertà ed esclusione sociale con dati su specifici sottogruppi di popolazione. Il Psn 2014-2016 include, pertanto, uno specifico lavoro statistico identificato con il codice IST-01961 e denominato "Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale" teso, appunto, alla rilevazione delle predette informazioni.

Nell´ambito dell´aggiornamento del Psn, in esame, in aggiunta alle elaborazione di alcuni dati provenienti dal Psn (IST-01395 "Indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc)"; IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie) già previste nel Psn 2014-2016, l´Istat intenderebbe, adesso, svolgere, altresì, il trattamento di dati personali, anche sensibili (origine razziale ed etnica, stato di salute) provenienti da trattamenti statistici di titolarità di soggetti rientranti nel Sistema statistico nazionale-Sistan (c.d. "soggetti Sistan") non presenti nel Psn (enti pubblici), nonché di enti "non Sistan" (associazioni).

In relazione a tali integrazioni apportate al lavoro statistico in esame, nell´ambito dell´attività istruttoria è stato evidenziato dall´Ufficio del Garante, in primo luogo, che la relativa scheda identificativa non riporta informazioni sufficienti affinché l´Autorità possa formulare il proprio parere, con riferimento al trattamento di dati personali, anche sensibili provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan non presenti nel Psn, nonché di enti non Sistan. In particolare, a causa dello stato ancora embrionale del progetto, l´Istat non è, infatti, in grado di specificare quali siano gli enti pubblici ovvero le associazioni presso i quali i dati personali andrebbero raccolti; se tali dati saranno raccolti in forma aggregata (e in tal caso con che livello di aggregazione) ovvero in forma individuale e, nel caso di raccolta di dati personali non aggregati, non sono rappresentate le modalità con le quali si intenderebbe garantire la volontarietà dell´adesione alla ricerca da parte degli interessati.

In secondo luogo, a causa delle genericità di alcuni degli elementi informativi ivi riportati, la scheda non è tale da costituire idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e dell´art. 6, comma 2, del Codice di deontologia con riferimento al trattamento di dati personali, anche sensibili provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn nonché di enti "non Sistan".
In conseguenza delle predette criticità evidenziate dall´Ufficio Garante nel corso dell´attività istruttoria, nella scheda identificativa del lavoro statistico in esame, l´Istituto ha precisato che "(…) a tale scopo, nel 2015 saranno esplorati gli archivi di Enti e Associazioni. Qualora le fonti identificate trattino dati personali, l´Istat si impegna a sottoporre al Garante la scheda integrata, comprensiva degli ulteriori dettagli acquisiti sulle fonti, per l´acquisizione del parere di competenza e per l´individuazione di idonee modalità di comunicazione agli interessati ai sensi dell´art. 6 comma 2 del Codice deontologico." .

In conclusione, l´Istat nell´ambito del lavoro statistico IST-01961-"Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale" potrà, pertanto, legittimamente svolgere il trattamento di dati personali, anche sensibili provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn, nonché di enti "non Sistan", solo dopo aver sottoposto al Garante, per l´acquisizione del relativo parere di competenza, la scheda identificativa IST-01961 opportunamente integrata e previa idonea informativa agli interessati (13 del Codice e dell´art. 6, comma 2, del Codice di deontologia).

1.c.    Uso a fini statistici dei Big Data

Per la prima volta nel Psn si fa riferimento ai c.d. "Big Data".

Con tale locuzione l´Istat ha voluto, nell´ambito del Psn in esame, fare riferimento ai dati di telefonia mobile. Il lavoro statistico denominato, appunto, "Uso a fini statistici dei Big Data" e identificato con il codice, IST-02589, prevede, infatti, l´elaborazione, in via sperimentale, a fini statistici dei predetti dati con ulteriori microdati amministrativi e statistici provenienti dal Psn, per poter effettuare una stima dei flussi di mobilità intercomunali degli individui.

In particolare, le informazioni di telefonia mobile trattate riguardano un sottoinsieme delle variabili che durante un generico evento di chiamata il gestore telefonico registra per ciascuna utenza denominato call detail record (cdr). Il cdr è un progressivo, assegnato dal gestore in sostituzione del codice fiscale, nome e cognome, corrispondente all´utente che effettua la chiamata, al quale per la rilevazione statistica vanno aggiunte le informazioni relative al Comune (identificato con il relativo codice Istat) nel quale si trova la cella di effettuazione della chiamata, la data e ora della stessa.

Gli utenti, vengono, pertanto, distinti in quattro categorie: residenti stanziali, temporaneamente dimoranti, pendolari giornalieri e visitatori occasionali. Il risultato statistico fornito da tale studio dovrebbe risultare necessario alla programmazione e gestione dei servizi locali e all´individuazione di opportune misure di Protezione civile.

Al riguardo, l´Istat su specifica richiesta dell´Ufficio del Garante, ha fornito idonee assicurazioni in ordine alla circostanza che presso il gestore telefonico i dati siano raccolti in forma anonima.

E´ stato, infatti, previsto che il gestore telefonico assegni un codice ad ogni cdr e che successivamente venga eliminata ogni possibilità di raccordo tra tale codice e gli identificativi originali.

I "Big Data" rappresentano un ampio patrimonio informativo e l´utilizzo di queste informazioni comporta specifici rischi per l´effettiva tutela della riservatezza degli interessati e la corretta applicazione della disciplina in materia di protezione personali, tenuto anche conto che grazie alle nuove tecnologie e alle nuove tecniche di analisi, elaborazione e interconnessione dei dati risulta possibile "re-identificare" un interessato anche attraverso informazioni apparentemente anonime (c.d. "single-out").

Su tali basi, nel corso dell´istruttoria preliminare è emersa, quindi, l´esigenza di porre una particolare attenzione anche sull´analisi delle successive modalità di trattamento dei dati anonimi raccolti dall´Istat presso il gestore telefonico.

Al riguardo, l´Istituto ha, preliminarmente, puntualizzato che l´obiettivo della sperimentazione è quello di stimare i flussi intercomunali a livello aggregato e non individuale. Con riferimento al rischio di identificazione derivante dalla possibilità di individuare un´unità elementare tramite collegamento – indiretto – ad altre fonti di dati in possesso dell´Istituto, su specifica richiesta dell´Ufficio del Garante è stata, inoltre, fornita idonea assicurazione che, nell´ipotesi in cui dovessero verificarsi frequenze di flusso inferiori a tre unità, le stesse verranno oscurate.

Da ultimo, è stato, infine, precisato che i dati e le procedure descritte verranno utilizzate, con riferimento ai dati di telefonia mobile della sola provincia di Pisa nel mese di ottobre 2011, a fini esplorativi, di sperimentazione e messa a punto di applicativi per la stima di flussi aggregati. Solo per un´ulteriore verifica degli applicativi, potrebbe rendersi necessario avere la disponibilità di altri data set di microdati, opportunamente anonimizzati secondo le modalità sopra descritte, riguardanti altre zone e differenti periodi di riferimento.

Al termine di questa fase di sperimentazione l´Istat intende consegnare gli applicativi per la stima di flussi aggregati ai gestori telefonici affinché possano procedere per conto dell´Istituto allo svolgimento di tali elaborazioni, ossia all´individuazione di "flussi aggregati di mobilità", i cui risultati verranno consegnati all´Istituto stesso per la realizzazione dei propri lavori statistici (nota del 4 settembre 2014, prot. n. 417). Con riferimento a tale attività, questa Autorità si riserva di effettuare specifiche verifiche anche in relazione ai trattamenti effettuati dai gestori telefonici.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154 del Codice e dell´art. 4-bis Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice, esprime parere favorevole sullo schema del Programma statistico nazionale 2014-2016, Aggiornamento 2015-2016, con l´indicazione che l´Istat, può effettuare, nell´ambito del lavoro statistico IST-01961-"Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale", il trattamento di dati personali, anche sensibili, provenienti da trattamenti statistici, di titolarità di soggetti Sistan, non presenti nel Psn, nonché di enti "non Sistan", solo dopo aver sottoposto al Garante, per l´acquisizione del relativo parere di competenza, la scheda identificativa IST-01961 opportunamente integrata e previa idonea informativa agli interessati (13 del Codice e dell´art. 6, comma 2, del Codice di deontologia).

Roma, 18 settembre 2014
                       

                 
IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

 IL SEGRETARIO GENERALE
    Busia

 

Scheda

Doc-Web
3458502
Data
18/09/14

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante


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