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Sistemi di videosorveglianza installati presso parcheggi automatizzati e capolinea di scambio di mezzi pubblici - 5 giugno 2014 [3278095]

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[doc. web n. 3278095]

Sistemi di videosorveglianza installati presso parcheggi automatizzati e capolinea di scambio di mezzi pubblici - 5 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 282 del 5 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da ATM-Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., ai sensi dell´art. 17 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visto il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680), con particolare riferimento al punto 3.4;

Esaminata la documentazione acquisita agli atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. L´istanza della società.

In data 16 gennaio 2013, l´Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. (di seguito AMT S.p.A.), in ossequio a quanto prescritto dal provvedimento in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, ha formulato un´istanza di verifica preliminare (art. 17 del Codice)- poi regolarizzata in data 10 maggio 2013- al fine di poter conservare per 15 giorni le immagini registrate attraverso i sistemi di videosorveglianza istallati presso alcuni parcheggi automatizzati e presso alcuni capolinea di scambio ubicati a Catania.

In particolare, AMT S.p.A. - Società a capitale interamente pubblico che gestisce il trasporto pubblico locale nella città di Catania e in alcuni comuni limitrofi- ha dichiarato di aver sottoscritto il 9 gennaio 2012 un Protocollo di intesa con il comune di Catania per gestire –in vista della promozione della c.d. "mobilità sostenibile"- la sosta degli autoveicoli all´interno di alcuni impianti, presso cui sono solitamente ubicati anche i "capolinea di scambio".

I parcheggi soggetti a videosorveglianza –alcuni dei quali ancora in costruzione- sono complessivamente sette (e precisamente quelli denominati "Nesima", "Due Obelischi", "Fontanarossa", "Misericordia", "Borsellino", "Zia Lisa" e "Sturzo"); i capolinea, invece, sono 4, di cui 3 allocati nei parcheggi "Nesima", "Due Obelischi e "Fontanarossa", ed un quarto adiacente al parcheggio "Borsellino".

Presso ciascun parcheggio è prevista la presenza di casse automatiche e, il più delle volte, anche di casse manuali, che vengono utilizzate solo in caso di malfunzionamento di quelle automatiche.

Ciò premesso, la società ha chiesto di poter conservare le immagini registrate per almeno 15 giorni per garantire la sicurezza dei beni e delle persone all´interno dei parcheggi e dei capolinea, anche in ragione del fatto che i parcheggi, totalmente automatizzati, non beneficiano –a differenza delle aree adibite a capolinea- della continua presenza di personale (cfr. nota del 10 dicembre 2013).

A corredo dell´istanza, la società ha prodotto copia di un accordo siglato il 22 maggio 2013 tra le organizzazioni sindacali e l´azienda ai sensi dell´art. 4 della legge n. 300/1970, volto a regolare l´utilizzo del sistema di videosorveglianza rispetto ai rischi connessi al "controllo indiretto dell´attività lavorativa" dei dipendenti; tale accordo, pur avendo fissato un termine di sette giorni  per la conservazione delle immagini registrate, ha comunque ipotizzato -in considerazione del fatto che "le auto private potrebbero sostare nei parcheggi gestiti per un periodo superiore ai sette giorni"- una sua eventuale estensione sino a 15 giorni ove "autorizzato dal Garante per la Privacy".

Infine, la società ha prodotto anche copia dei regolamenti di parcheggio relativi ai due siti già in funzione al 10 dicembre 2013.

2. Il funzionamento del sistema

Gli impianti di videosorveglianza -di cui la società si sta avvalendo presso le strutture già realizzate- costituiscono l´unico presidio di sicurezza degli impianti, cui va aggiunto un sistema antifurto installato presso il Centro di registrazione delle immagini; detti impianti sono del tutto simili ed hanno lo scopo di garantire la sicurezza del personale e degli utenti, dei mezzi aziendali presenti ai capolinea, degli impianti automatizzati dei parcheggi e delle autovetture private parcheggiate al loro interno (cfr. nota del 16 gennaio 2013).

Le telecamere, in numero variabile a seconda dell´ampiezza dei siti, sono orientate in modo tale da poter sorvegliare le stazioni di ingresso e di uscita, l´intera area di sosta dei singoli parcheggi, le casse (automatiche e manuali), le aree adibite a capolinea e i luoghi dove sono custoditi i videoregistratori periferici (cfr. nota del 16 gennaio 2013).

Le immagini relative ai siti già operativi sono ad oggi conservate per soli 7 giorni e vengono registrate, a livello periferico, all´interno di singoli rack costantemente videosorvegliati, solitamente posti nei locali ove sono ubicate le "casse manuali" o, in difetto, all´interno di specifici armadi chiusi a chiave; inoltre, le immagini sono registrate "in modo ridondante" anche su un PC istallato all´interno di un box protetto e posto in altro immobile sito a Catania, al preciso scopo di garantirne la conservazione anche in caso di danneggiamento dei rack periferici.

L´accesso alle registrazioni è consentito solo in caso di rilevazione  di atti illeciti o per effettuare verifiche sulla funzionalità dei sistemi. Nel primo caso, l´accesso è rimesso soltanto al responsabile del trattamento che, come "amministratore", tramite password riservata, può accedere alle registrazioni ed effettuarne il back-up per la loro successiva consegna alle Forze dell´ordine. Nel secondo, l´accesso può essere effettuato, alla presenza del responsabile del trattamento, anche dal tecnico della manutenzione, appositamente designato "incaricato del trattamento"; in ogni caso, ognuno di essi deve previamente inserire una propria specifica password (cfr. nota del 28 maggio 2013).

Per ciò che concerne, invece, l´accesso alle immagini trasmesse dai monitor ("live"), esse sono visionabili sia dal "centro di controllo e gestione dei parcheggi", ubicato presso un ufficio di AMT S.p.A. (via S. Euplio n. 168), sia dalle portinerie dei tre siti aziendali; il loro monitoraggio è programmato attraverso un sistema "a rotazione" che, in caso di allarme, blocca immediatamente l´immagine relativa al luogo dell´evento per consentire agli addetti alla visione (designati "incaricati del trattamento") le verifiche del caso, in vista dell´inoltro di un avviso al Responsabile del trattamento e/o di una richiesta d´intervento delle Forze dell´ordine. In caso di interventi di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, tecnici interni, debitamente designati incaricati del trattamento, sono abilitati ad accedere ai sistemi e ad operare previa utilizzazione di password personali (cfr. nota del 16 gennaio 2013)

Quanto alle misure di sicurezza, le chiavi dei rack dove sono custoditi i videoregistratori periferici sono nel possesso esclusivo del responsabile del trattamento.

Infine, la società ha riferito di aver assolto all´obbligo di rendere l´informativa, apponendo specifici cartelli (cfr. nota del 16 gennaio 2013).

3. Presupposti di liceità del trattamento

L´odierna richiesta di poter allungare il termine di conservazione delle immagini videoregistrate presso i siti predetti deve essere valutata alla luce dei principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza posti dal Codice (artt. 3 e 11 del Codice), espressamente richiamati anche nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010. In particolare, secondo tale provvedimento l´allungamento dei tempi di conservazione dei dati oltre i sette giorni, giustificabile solo in casi eccezionali, deve essere adeguatamente motivato "con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

Nel caso in questione, la società ha posto a base dell´istanza due distinte esigenze.

In primo luogo, AMT S.p.A. ha affermato che la necessità di conservare le immagini per più di sette giorni sarebbe connessa ad un´efficace protezione del patrimonio aziendale, in quanto le peculiari modalità di svolgimento del servizio impedirebbero di poter procedere ad un repentino accertamento di eventuali danneggiamenti o furti, soprattutto in ragione del fatto che gli incassi e le operazioni di rifornimento e di eventuale manutenzione delle casse sono effettuate ogni 15 giorni.

A sostegno di ciò, la società ha prodotto alcune richieste provenienti dalla Questura e dal Comando dei Carabinieri di Catania, volte ad avere accesso alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza per eventi delittuosi avvenuti presso i capolinea, molte delle quali avanzate ben oltre i 15 giorni dalla registrazione delle stesse.

Inoltre, la necessità di conservare le immagini fino a 15 giorni discenderebbe anche dai tempi di sosta dei veicoli lasciati dagli utenti presso i parcheggi "di scambio", sovente superiori ai sette giorni, con la conseguenza che nel caso in cui venisse accertato un furto o un danneggiamento oltre la settimana dalla registrazione delle immagini non sarebbe possibile fornire alcun contributo alle indagini delle Forze dell´ordine.

Ad avviso di questa Autorità, all´esito dell´istruttoria sono emersi elementi che inducono a ritenere che la richiesta della società possa essere ritenuta conforme ai principi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice.

In particolare, l´installazione dei sistemi di videosorveglianza presso i siti in questione e la conservazione delle immagini registrate per un tempo di almeno 15 giorni trovano la loro giustificazione in obiettive esigenze di salvaguardia del patrimonio aziendale e nel legittimo interesse di AMT S.p.A. di prevenire o di far perseguire possibili illeciti a danno dei dipendenti o degli utenti.

Più specificamente, i documentati atti criminosi che, nel corso degli ultimi anni, hanno interessato i siti aziendali dimostrano l´esigenza di garantire un più alto livello di sicurezza al loro interno, mentre i tempi necessari per l´accertamento dei possibili eventi dannosi valgono a giustificare la pretesa della società di procedere ad una conservazione fino a 15 giorni delle immagini registrate, anche in vista di un´eventuale individuazione dei responsabili da parte dell´Autorità giudiziaria.

Tale positiva valutazione tiene conto delle sole acclarate esigenze di sicurezza concernenti i dipendenti della società, gli utenti del servizio ed il patrimonio aziendale, mentre risulta del tutto inconferente la riferita esigenza della società di garantire l´integrità dei veicoli lasciati dagli utenti presso i parcheggi automatizzati posto che, secondo il "Regolamento per la disciplina dell´accesso, circolazione e sosta dei veicoli" (in atti), la sosta all´interno dei parcheggi di scambio "non prevede il deposito e la custodia" del veicolo, con la conseguenza che, non scaturendo "alcun impegno per la vigilanza e la custodia dei mezzi, o responsabilità per deposito", AMT non è tenuta a rispondere "di eventuali danni arrecati ai veicoli in sosta, né è responsabile del furto di questi ultimi, ovvero di parte degli stessi o di accessori od oggetti in essi contenuti".

Sul piano della sicurezza dei dati, infine, si rileva che la procedura di accesso predisposta dalla società risulta pienamente adeguata, consentendo di prendere visione delle registrazioni solo in caso di necessità (rilevazione  di atti illeciti o effettuazione di verifiche sulla funzionalità dei sistemi), per il tramite di appositi soggetti designati, rispettivamente, "responsabili" ed "incaricati" del trattamento, e con l´imprescindibile osservanza di un sistema di autenticazione basato sulla digitazione di specifiche "password". Tali modalità, peraltro, hanno formato anche oggetto di uno specifico accordo intercorso tra la società e le organizzazioni sindacali ai sensi dell´art. 4 della legge n. 300/1970.

Pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese (della cui veridicità AMT S.p.A. ha assunto ogni responsabilità - anche penale - ai sensi dell´art. 168 del Codice) e, segnatamente, delle illustrate modalità di funzionamento degli impianti volti a tutelare il patrimonio aziendale e la sicurezza delle persone, questa Autorità ritiene che la richiesta di verifica preliminare possa essere accolta nei termini richiesti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE,

ai sensi dell´art. 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare, ammette la conservazione fino a 15 giorni di tutte le immagini registrate da AMT S.p.A. mediante gli impianti di videosorveglianza istallati o in via di istallazione presso:

- i parcheggi denominati "Nesima", "Due Obelischi", "Fontanarossa", "Misericordia", "Borsellino", "Zia Lisa" e "Sturzo";

- i tre capolinea ubicati all´interno dei parcheggi "Nesima", "Due Obelischi e "Fontanarossa";

- il capolinea adiacente al parcheggio "Borsellino".

Roma, 5 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia