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Diritto di accesso - Richiesta di conoscere il committente di una richiesta di informazioni - 13 febbraio 2001 [30995]

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 [doc web n. 30995]

Diritto di accesso - Richiesta di conoscere il committente di una richiesta di informazioni - 13 febbraio 2001

Non è tutelata dall’art. 13 della legge la richiesta di conoscere i nominativi del committente di una richiesta di informazioni commerciali e dei soggetti cui i dati sono stati comunicati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a Assunta Del Freo nei confronti di Assicom S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il Prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

1. La ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro dalla società resistente alle richieste volte ad ottenere ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 l´accesso ai dati personali relativi anche ai propri familiari (il figlio, la nuora, la nipote minorenne e il marito defunto), nonché alle proprie attività commerciali, che sarebbero stati comunicati dalla stessa società a terzi attraverso un rapporto riservato di cui l´interessata sarebbe venuta casualmente in possesso. La ricorrente ha chiesto alla società di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, le relative finalità e modalità e le generalità dei soggetti che avrebbero commissionato la richiesta di informazioni, nonché di provvedere alla cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, con particolare riguardo ai dati relativi ad alcuni familiari che non avrebbero mai svolto attività economiche in collaborazione con essa ricorrente. Quest´ultima ha anche diffidato la società ad utilizzarli ulteriormente per finalità di informazione commerciale o pubblicitaria e per altri scopi illeciti).

La ricorrente ha quindi presentato ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, chiedendo al Garante anche di eseguire accertamenti sulla liceità del trattamento e di applicare le sanzioni previste.

A seguito dell´invito a fornire un riscontro formulato da questa Autorità la società resistente ha comunicato di averlo fornito con nota del 9 gennaio scorso, nella quale ha confermato che i dati in proprio possesso sarebbero quelli riportati nel rapporto citato dall´interessata (di cui ha allegato copia) e ha indicato il nominativo del responsabile del trattamento che sarebbe svolto in relazione ad una richiesta di informazioni commerciali per conto di un terzo di cui la società ha precisato di non essere tenuta, in base alla legge n. 675, a comunicarne il nominativo.

La società ha inoltre dichiarato di aver comunicato i dati solo al soggetto che ha commissionato la richiesta, di aver dato disposizioni circa il corretto utilizzo dei dati che la riguardano e di aver utilizzato unicamente dati trattati lecitamente (il rapporto riservato riporterebbe infatti, in relazione al figlio, alla nuora e alla nipote minorenne della ricorrente solo l´indicazione della convivenza nell´abitazione di residenza, mentre, per quanto riguarda il marito defunto, specificherebbe lo stato di vedova di quest´ultima e l´assenza di protesti a carico di entrambi i coniugi, del figlio e della nuora).

La ricorrente, nel prendere atto di tale risposta, ha però insistito nella richiesta di cancellazione dei dati relativi ai propri familiari e di opposizione al loro trattamento, evidenziando la loro eccedenza rispetto allo scopo per il quale sono stati acquisiti, venendo in considerazione una raccolta di informazioni commerciali che avrebbe dovuto riguardare unicamente l´interessata. Su questi aspetti il Garante provvederà nell´ambito di un distinto procedimento avviato con separata richiesta di informazioni.

2. Alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda le richieste volte ad ottenere la conoscenza dei dati che riguardano la ricorrente, nonché l´indicazione del responsabile, delle finalità e delle modalità del trattamento, avendo la società fornito in proposito idoneo riscontro.

Il ricorso va dichiarato invece inammissibile per quanto riguarda le richieste intese a conoscere il nominativo del soggetto che ha commissionato la richiesta di informazioni commerciali e degli altri soggetti cui i dati sarebbero stati comunicati, in quanto tali richieste non rientrano tra quelle previste ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 e non possono essere quindi prese in considerazione nell’ambito dell’odierno procedimento.

CIÓ PREMESSO, IL GARANTE:

  • ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda le richieste della ricorrente volte ad ottenere la conoscenza dei dati che la riguardano, nonché l’indicazione del responsabile, delle finalità e delle modalità del relativo trattamento;
  • dichiara inammissibile il ricorso per quanto concerne le richieste dell’interessata intese a conoscere il nominativo del soggetto che ha commissionato la richiesta di informazioni commerciali e degli altri soggetti cui i dati sarebbero stati comunicati.

Roma, 13 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli