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Videosorveglianza - Città di Mantova - Progetto di tele-sorveglianza - 7 marzo 2000 [30987]

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 [doc. web n. 30987]

Videosoreglianza - Città di Mantova - Progetto di tele-sorveglianza - 7 marzo 2000

Prot. n. 1825 - rif. nota n. P.G. 8268/B/99 del 15 dicembre 1999 - All.: n. 4
Comune di Mantova
46100 Mantova

Oggetto: Realizzazione di un impianto di tele-sorveglianza - richiesta di parere


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la nota del Sindaco del Comune di Mantova pervenuta il 10 gennaio 2000; Viste le osservazioni in atti formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del segretario generale; Relatore il prof. Ugo De Siervo;

OSSERVA:

Con nota n. P.G. 8268/B/99 PS50/99, il Sindaco del Comune di Mantova ha sottoposto al Garante un progetto di installazione di un sistema di tele-sorveglianza in alcune zone della città, al momento basato su dodici telecamere. Alcune telecamere (quattro) effettuerebbero rilevazioni a fini statistici e di studio degli accessi dei veicoli al centro storico e nelle zone a traffico limitato, mentre altre otto telecamere verrebbero utilizzate per finalità di controllo a distanza "con funzioni di prevenzione e repressione di attività illecite".

Il progetto rientra tra le attività in materia di videosorveglianza delle quali il Garante si è già occupato adottando alcuni provvedimenti, allegati in copia, con i quali si è richiamata l´attenzione delle amministrazioni interessate sulla necessità che i sistemi di rilevazione vengano attivati solo in presenza di un quadro articolato di garanzie.

Per gli aspetti riguardanti poi l´installazione e l´esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, è stata introdotta una recente disciplina che prevede tra l´altro, per i comuni interessati, l´obbligo di munirsi di un´autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavori pubblici -Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250).

Tale regolamento prevede inoltre che gli impianti debbano essere utilizzati per raccogliere dati riguardanti il luogo, il tempo e l´identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato, rilevando immagini solamente in caso di infrazione. Quanto descritto al punto 4 del progetto, invece ipotizza una rilevazione sistematica di tutte le targhe dei veicoli transitati, con una verifica a posteriori per redigere una lista dei soggetti "sanzionabili" e una rilevazione anonima prevista solo in una fase successiva, per fini statistici e di studio (v. peraltro quanto diversamente indicato a pag. 7 del progetto circa la rilevazione delle immagini solo in caso di infrazione).

Il citato regolamento prevede altresì che la documentazione con immagini sia utilizzata per le sole finalità di applicazione del regolamento medesimo e sia conservata solo per il periodo necessario alla contestazione dell´infrazione, all´applicazione della sanzione ed alla definizione dell´eventuale contenzioso, salva l’eventuale ulteriore utilizzazione dei dati per esclusive finalità di polizia giudiziaria o di indagine penale.

Tale disciplina è applicabile al caso di specie, unitamente alla legge n. 675/1996 in tema di trattamento dei dati personali.

Come più volte ricordato da questa Autorità, tale legge è infatti applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che le informazioni siano registrate in un archivio elettronico o eventualmente comunicate a terzi dopo la loro temporanea raccolta e conservazione attraverso circuiti di controllo. 

È pur vero che le registrazioni effettuate mediante l´uso di telecamere non contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale, in quanto la distanza, l´ampiezza dell´angolo visuale e la qualità degli strumenti possono rendere non identificabili le persone inquadrate. Tuttavia, la legge n. 675/1996 considera "dato personale" qualunque informazione relativa a persone anche non identificate, ma identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Per il rispetto degli obblighi e delle garanzie previste dalla legge n. 675 non è quindi necessario che le persone vengano identificate in maniera chiara ed univoca, essendo sufficiente che i soggetti possano essere identificabili attraverso, ad esempio, il collegamento con altre fonti conoscitive quali foto segnaletiche, identikit o archivi di polizia contenenti immagini.

Il progetto trasmesso al Garante tiene conto di alcune indicazioni formulate dall´Autorità in relazione ad analoghe iniziative di enti locali e di amministrazioni centrali.

Va comunque ribadita la necessità che l´ente locale verifichi meglio, in riferimento alle finalità indicate nel progetto in esame (in particolare per quelle di "prevenzione e repressione di attività illecite criminali") quali di esse rientrano effettivamente tra le funzioni istituzionali demandate all´ente stesso, in particolare, dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull´ordinamento della polizia municipale, nonché dagli statuti e dai regolamenti comunali (v. art. 27, comma 1, legge n. 675/1996).

Devono essere inoltre individuate misure di sicurezza idonee ad assicurare un uso corretto dei dati da parte dei soggetti legittimati (art. 15 legge n. 675/1996 e d.P.R. n. 318/1999), nonché modalità volte a fornire agli interessati, in modo efficace, l’informativa prevista dall´art. 10 della legge n. 675/1996 .

Sono altresì necessarie:

1) una limitazione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità di ingrandimento dell´immagine), anche al fine di assicurare il rispetto dei principi fondamentali fissati dall´art. 9 della legge n. 675/1996 , specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti. Si segnala in particolare la necessità di una nuova verifica sulla liceità e pertinenza della raccolta di informazioni che sembrano prevedere un elevato livello di precisione e di dettaglio della ripresa dei tratti somatici delle persone (sono infatti previsti "zoom e/o brandeggio motorizzato, con la conseguente possibilità di gestire al meglio l’inquadratura"), nonché sulla necessità di evitare riprese di persone presso gli impianti volti unicamente a prevenire le violazioni alle norme sulla circolazione stradale. Devono altresì essere ricordati i precisi limiti posti all´installazione di impianti audiovisivi dall´art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), nonché la necessità di evitare la ripresa sistematica di luoghi privati;

2) l´individuazione dei soggetti legittimati all´accesso, alla custodia ed all’utilizzazione alle registrazioni anche all´interno dell´ente, escludendo dall’accesso le persone diverse dai responsabili e dagli incaricati. In proposito deve essere chiaramente esplicitato che l´utilizzo dei dati personali da parte del Comune nell´attività di videosorveglianza si colloca, come si è detto, nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 27, comma 1, legge n. 675/1996) e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di dati sensibili (citati invece al punto 4 del progetto); una puntuale verifica e disciplina per quanto riguarda l´eventuale messa a disposizione delle registrazioni in favore di altri soggetti pubblici;

4) l´indicazione del soggetto, o della struttura, cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996;

5) le modalità dell´eventuale riutilizzazione dei supporti magnetici una volta cancellate le registrazioni;

6) la precisazione che ai fini dell´analisi dei flussi di traffico il trattamento é effettuato con modalità volta a salvaguardare l´anonimato, ma solo successivamente alla fase della raccolta giacché le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.In relazione alla prevista installazione degli impianti di tele-sorveglianza nel Comune di Mantova, va pertanto segnalata la necessità di apportare le opportune modificazioni al progetto, al fine di renderlo conforme a quanto rilevato con il presente provvedimento. A tal fine, si invita il Comune, ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, a fornire al Garante, entro il 15 aprile 2000, una nota informativa sul seguito dato al presente provvedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

segnala al Comune di Mantova la necessità di conformare il trattamento dei dati relativo al sistema di tele-sorveglianza alle indicazioni formulate nei termini di cui in premessa.

Roma, 7 marzo 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli