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Procedura relativa ai ricorsi - Proposizione immediata del ricorso al Garante - 15 dicembre 1999 [30919]

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 [doc. web n. 30919]

Procedura relativa ai ricorsi - Proposizione immediata del ricorso al Garante - 15 dicembre 1999

La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dai Sigg.ri ….. e ……, elettivamente domiciliati in Trento, presso lo studio dell´avv. …..;

nei confronti di

diversi titolari di trattamento;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31/3/1998 n. 501 ;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

1. I ricorrenti lamentano che i titolari di trattamento, della medesima città si siano resi responsabili di "comportamenti ed atti illegittimi, in violazione della riservatezza e identità personale". Tali comportamenti, di cui viene chiesta la cessazione, deriverebbero dalla deliberazione della …….. recante "ulteriori disposizioni per il trattamento della dipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi", nonché da una nota inoltrata in data . ……

Più specificamente i ricorrenti lamentano che gli atti amministrativi citati, relativi alle modalità applicative della terapia metadonica, violerebbero gli artt. 22 e 23 della legge n. 675/1996, in quanto prevederebbero necessariamente l´interposizione in tale terapia "di soggetti terzi (familiari referenti) tra il paziente…e i sanitari preposti…con conseguente illecita diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dell´interessato, dichiarati sensibili ai sensi dell´art. 22 della legge n. 675/1996". Ciò darebbe luogo altresì ad una violazione dell´art. 23 della legge con particolare riferimento all´ipotesi di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Per tali ragioni gli atti amministrativi emessi dal titolare di trattamento, applicativi della disciplina di cui alla legge n. 309/1990, si configurerebbero come "illegittimi e se ne chiede quindi la cessazione" ai sensi dell´art. 29 "o comunque in subordine ai sensi dell´art. 31, lettera d)" della legge n. 675/1996 .

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996 .

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998 ).

Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile.

L´atto, infatti, difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della medesima legge.

Il procedimento previsto dall´art. 29 ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare senza particolari formalità ogni violazione di un diritto della personalità, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante.

Il ricorso può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675 ) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente avrebbe dovuto quindi avanzare le proprie richieste, con riferimento appunto ai diritti riconosciuti dal citato art. 13 (diritto di accesso ai dati, di conoscere la loro origine, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ecc.), nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

Va precisato infatti che la proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Di questa evenienza non vi è cenno nel ricorso in esame, dove, come detto, non vi è alcun richiamo al previo esercizio dei diritti di cui all´art. 13 .

In allegato al ricorso compare una documentazione relativa alla predetta delibera assunta dal titolare del trattamento, nonché una richiesta di informazioni (con relativa risposta) indirizzata al dirigente del servizio tossicodipendenze del titolare del trattamento. Rispetto a tali documenti, però, nel ricorso sono proposte solo generiche denunce di violazione della legge n. 675/1996. Si fa cenno inoltre alla richiesta di cessazione "di comportamenti ed atti illegittimi" degli indicati titolari di trattamento, ma non viene mai evidenziato a quali specifici trattamenti ed a quali particolari dati personali dei ricorrenti si faccia riferimento.

Omessa ogni ulteriore valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso, si rammenta che l´accertata inammissibilità del presente ricorso non pregiudica la facoltà per i ricorrenti di chiedere il risarcimento dei danni dinanzi all´autorità giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti, e di esercitare i diritti tutelati dal citato art. 13 nei confronti di specifici titolari del trattamento che potrebbero detenere loro dati di carattere personale.

PER QUESTI MOTIVI:

a) il Garante dichiara inammissibile il ricorso;

b) sulla base della documentazione acquisita in occasione dell´esame del presente ricorso instaura autonomamente un distinto procedimento, anche in relazione a quanto previsto dall´art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 675 , al fine di verificare la conformità alle disposizioni di tale legge delle disposizioni applicative e dei trattamenti effettuati dai competenti organi del titolare del trattamento.

Roma, 15 dicembre 1999


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli