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Diritto di accesso - Richiesta di accesso ai dati detenuti da un'agenzia di viaggio - 13 gennaio 1999 [30875]

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[doc. web n. 30875]

Richiesta di accesso ai dati detenuti da un´agenzia di viaggio - 13 gennaio 1999

 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti;

nei confronti di ....

Vista la documentazione allegata;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che ..., alla quale si era rivolto per l´ organizzazione di un Suo viaggio a ..., avrebbe effettuato un trattamento illegittimo dei propri dati personali.

Secondo il ricorrente, in particolare, un dipendente della citata agenzia avrebbe comunicato informazioni relative alle modalità del viaggio e del soggiorno ad un interlocutore telefonico non identificato.

Il ricorrente chiede quindi la restituzione di quanto speso per il viaggio, previa "condanna del comportamento illegittimo assunto da parte dell´ ..., nonché l´ eventuale risarcimento dei danni morali e materiali. Il ricorrente chiede altresì di accedere alle informazioni di cui all´art. 13, comma 1, lettera b) della legge n. 675/1996 (nome o ragione sociale, domicilio o sede del titolare e del responsabile, finalità e modalità del trattamento), la cessazione del trattamento e la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.

Dal canto suo, in una nota diretta al Garante e all´ interessato, l´agenzia di viaggi ha affermato di "non aver assolutamente fornito dati concernenti la prenotazione del signor ... ad alcuno".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. In occasione dell´ esame di altri ricorsi (si veda per esempio il provvedimento del Garante in data 16 ottobre 1997), questa Autorità ha ritenuto che:

a) in attesa dell´adozione del regolamento che deve dare piena attuazione all´art. 29 della legge n. 675/1996, tali atti possono essere qualificati come "reclami" ai sensi dell´art. 31 della stessa legge;

b) resta ferma la possibilità di dichiarare l´ inammissibilità o la manifesta infondatezza degli atti presentati in questa fase come formali ricorsi qualora gli stessi non presentino i requisiti previsti dagli articoli 13 e 29 della citata legge n. 675.

3. Alla luce delle considerazioni sopra formulate, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso difetta, infatti, dei presupposti previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto dapprima avanzare le proprie richieste direttamente nei confronti del titolare del trattamento dei dati o del responsabile del trattamento stesso, ed attendere poi almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

La proposizione immediata del ricorso al Garante è infatti possibile, ai sensi dell´art. 29, comma 2, della citata legge n. 675, nel solo caso in cui "il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile", mentre il ricorso e gli atti acquisiti non offrono alcun elemento di riscontro di tale evenienza. Nel caso di specie, infatti, l´eventuale danno si sarebbe prodotto, semmai, nel momento stesso della asserita divulgazione dei dati personali del ricorrente da parte di un impiegato dell´agenzia di viaggi in questione.

È del tutto estranea, poi, alla procedura di cui all´art. 29 della legge la richiesta di restituzione di somme, quale quella avanzata dal ricorrente.

L´accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica la facoltà per il ricorrente di esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 direttamente presso il titolare o il responsabile del trattamento dei dati personali, qualora ovviamente ne ricorrano i presupposti. Né, tantomeno, la presente pronuncia pregiudica il diritto del ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati o per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante.

PER QUESTI MOTIVI

Il Garante dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 13 gennaio 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà