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Accesso agli atti - Richiesta di pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali - 8 gennaio 1998 [30863]

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[doc. web n. 30863]

Accesso agli atti - Richiesta di pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali - 8 gennaio 1998 

Un gruppo consiliare del Comune di Greve in Chianti ha chiesto al Garante se il regime di pubblicità delle dichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali, così come regolato dallo statuto del Comune, sia conforme ai principi della legge n. 675/1996.

Roma, 8 Gennaio 1998

Al Sig. XX
Capo gruppo consiliare
"Uniti per l´alternanza"
Comune di Greve in Chianti
Piazza Matteotti, 8
50022 Greve in Chianti

(FI) e, p.c.:

Al Sig. Presidente della Corte dei Conti
Viale Mazzini, 80
50132 Firenze

Al Sig. Prefetto di Firenze
Via Cavour,1
50129 Firenze

Al Sig. Presidente del CO.RE.CO.
Via della Piazzolla, 43
Firenze

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali - quesito

Con nota del 2 agosto u.s. è stato chiesto a questa Autorità se il regime di pubblicità delle dichiarazioni dei redditi dei consiglieri comunali, previsto dall´art.14 dello statuto comunale, sia da considerarsi lecito alla luce dell´entrata in vigore della legge n. 675 del 1996.

A tale proposito, si fa presente che l´articolo 27, comma 3, di tale legge prevede che la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte dei soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.

Il citato articolo 14 dello statuto comunale prevede espressamente che ogni componente del Consiglio e della Giunta è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell´elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante il deposito presso l´Ente di dichiarazioni annuali concernenti i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Poiché lo statuto comunale, nell´ambito della gerarchia delle fonti, è sicuramente di rango pari a quello dei regolamenti, risultano assolte le condizioni poste dalla legge n. 675/1996 per la pubblicizzazione delle dichiarazioni dei redditi in questione.

IL PRESIDENTE