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RISOLUZIONE Sul diritto internazionale quale fondamento della protezione dei dati e della privacy - 24 settembre 2013

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Risoluzione Sul diritto internazionale quale fondamento della protezione dei dati e della privacy
Varsavia (Polonia) – 24 settembre 2013

Ricordando che

- La 27ma Conferenza di Montreaux ha fatto appello alle Nazioni Unite affinché si redigesse uno strumento giuridicamente vincolante nel quale fossero fissati in modo chiaro e dettagliato i diritti alla protezione dei dati ed alla privacy quali diritti umani validi erga omnes;

- La 28ma Conferenza di Montréal ha sollecitato un potenziamento della cooperazione internazionale con riguardo alla protezione dei dati ed alla tutela della privacy;

- La 30ma Conferenza di Strasburgo ha adottato una risoluzione sull´urgenza di tutelare la privacy in un mondo senza confini e sulla definizione di una Proposta Congiunta finalizzata a definire Standard internazionali sulla protezione della privacy e dei dati personali;

- La 31ma Conferenza a Madrid ha adottato gli Standard internazionali sulla protezione dei dati e della privacy (Dichiarazione di Madrid);

- La 32ma Conferenza di Gerusalemme ha invitato i governi nazionali ad organizzare una conferenza intergovernativa finalizzata alla messa a punto di un accordo internazionale vincolante in materia di privacy e protezione dati, in esecuzione della Dichiarazione di Madrid;

e richiamando l´importanza di strumenti di diritto internazionale attualmente in essere nei quali sono fissate norme e standard per la tutela dei dati personali, quali, in particolare, la Convenzione del Consiglio d´Europa per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali (Convenzione 108),

la 35ma Conferenza internazionale osserva

che vi è un´esigenza pressante di elaborare un accordo internazionale vincolante in materia di protezione dati che garantisca i diritti umani attraverso la tutela della privacy, dei dati personali e dell´integrità delle reti, e al contempo rafforzi la trasparenza dei trattamenti realizzando il giusto bilanciamento rispetto alla sicurezza, agli interessi economici ed alla libertà di espressione,

e delibera

di sollecitare i governi a chiedere l´adozione di un protocollo addizionale all´Articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR). Tale protocollo dovrebbe fondarsi sugli standard elaborati e sottoscritti dalla Conferenza internazionale e sulle disposizioni di cui all´Osservazione generale n. 16 al Patto, così da definire standard applicabili a livello globale per quanto riguarda la protezione dei dati e della privacy in conformità con i principi dello Stato di diritto.

NOTA ESPLICATIVA

La 35ma Conferenza internazionale osserva che il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), adottato dall´Assemblea Generale dell´ONU nel 1966 e ratificato da 167 Stati, offre già oggi un contesto giuridico di riferimento ai fini della tutela della privacy. L´Articolo 17 del Patto prevede quanto segue:

"1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese."

Inoltre, l´Osservazione Generale n. 16 all´ICCPR contiene ulteriori specificazioni sugli obblighi in materia di protezione dei dati di cui all´Articolo 17. Vi si trovano, in particolare, le seguenti affermazioni:

- La raccolta e la conservazione di informazioni personali su computer, in  banche dati o altri dispositivi, effettuate da soggetti pubblici o privati, devono essere disciplinate dalla legge;

- Gli Stati devono adottare misure efficaci al fine di garantire che le informazioni sulla vita privata di una persona non finiscano in mano a soggetti non autorizzati, a termini di legge, a ottenere, trattare ed utilizzare tali informazioni;

- Occorre impedire che tali informazioni siano utilizzate per scopi incompatibili con il Patto;

- Ciascuno dovrebbe avere il diritto di stabilire quali informazioni siano detenute nei propri riguardi e per quali scopi, e il diritto di chiedere la rettifica o l´eliminazione di informazioni non corrette;

- Qualsiasi "interferenza" con tali diritti deve essere consentita esclusivamente in base ad una legge che sia conforme al Patto.

Tali obblighi sono integrati dal requisito di trasparenza nel trattamento dei dati al quale soggiace il soggetto che conserva tali dati, in particolare attraverso informativa, rettifica ed eliminazione in quanto  principi essenziali della protezione dati.