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Differimento del termine di cui al punto 4, lett. b) del provvedimento del 10 gennaio 2013 - 22 maggio 2013 [2550110]

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[doc. web n. 2550110]

Differimento del termine di cui al punto 4, lett. b) del provvedimento del 10 gennaio 2013 - 22 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 252 del 22 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice;

VISTO il provvedimento del 10 gennaio 2013 con il quale il Garante ha prescritto all´Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti di Trieste, all´Azienda per i servizi sanitari n. 1, all´Azienda per i servizi sanitari n. 2, all´Azienda per i servizi sanitari n. 3, all´Azienda per i servizi sanitari n. 4, all´Azienda per i servizi sanitari n. 5, all´Azienda per i servizi sanitari n. 6, all´Azienda ospedaliero universitaria S. Maria della Misericordia di Udine, all´Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone, all´IRCCS CRO di Aviano, all´IRCCS Burlo Garofalo di Trieste di adottare una serie di misure e accorgimenti necessari al fine di rendere conforme alle prescrizioni ivi impartite -anche eventualmente avvalendosi del supporto tecnico fornito da INSIEL S.P.A.- il trattamento dei dati personali effettuato attraverso gli applicativi in uso presso gli stessi (in www.gpdp.it, doc. web n. 2284708);

VISTO, in particolare, il punto 4, lett. b), del predetto provvedimento, con il quale il Garante ha prescritto ai predetti soggetti di mettere in atto specifici accorgimenti che consentano all´interessato di poter esprimere la volontà di oscurare nel proprio dossier sanitario singoli eventi clinici anche relativi al pregresso, fissando per l´adempimento il termine di tre mesi dalla data di ricezione del predetto provvedimento (ovvero entro il 29 aprile 2013);

VISTA la nota del 24 aprile 2013 con la quale la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in nome e per conto di tutte le strutture sanitarie regionali destinatarie del citato provvedimento del Garante, ha chiesto di prorogare di tre mesi, fino al 30 luglio 2013, il termine entro il quale le predette strutture sanitarie dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al citato punto 4, lett. b) del provvedimento del 10 gennaio 2013, precisando, a tal fine, che "le aziende sono comunque già in grado, allo stato attuale e per gli utenti che eventualmente lo richiedessero, di garantire l´oscuramento del complesso di dati pregressi e/o futuri contenuti nel dossier/fascicolo";

CONSIDERATO che quanto prescritto dal Garante nel citato punto 4, lett. b) del predetto provvedimento è stato parzialmente ottemperato;

CONSIDERATO, altresì, quanto sostenuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in ordine a "la complessità e l´eterogeneità dell´intero sistema informativo regionale", nonché alla necessità di "testare il sistema con grande attenzione e responsabilità, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista organizzativo, al fine di garantire la corretta operatività della gestione del paziente";

RITENUTO di poter condividere le suesposte ragioni fondanti la richiesta di proroga avanzata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla predetta richiesta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, di prorogare fino al 30 luglio 2013 il termine di cui al punto 4, lett. b), del citato provvedimento;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, in relazione alla richiesta di proroga del termine di cui al punto 4, lett. b) del provvedimento del 10 gennaio 2013 formulata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in nome e per conto dell´Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti di Trieste, dell´Azienda per i servizi sanitari n. 1, dell´Azienda per i servizi sanitari n. 2, dell´Azienda per i servizi sanitari n. 3, dell´Azienda per i servizi sanitari n. 4, dell´Azienda per i servizi sanitari n. 5, dell´Azienda per i servizi sanitari n. 6, dell´Azienda ospedaliero universitaria S. Maria della Misericordia di Udine, dell´Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone, dell´IRCCS CRO di Aviano, all´IRCCS Burlo Garofalo di Trieste, dispone di differire tale termine al 30 luglio 2013.

Roma, 22 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia