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Prescrizioni per la videosorveglianza in un centro per la riabilitazione - 24 giugno 2010 [1738396]

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[doc. web n. 1738396]

vedi anche
[Provvedimento in materia di videosorveglianza]
[REVOCA del provvedimento]

Prescrizioni per la videosorveglianza in un centro per la riabilitazione - 24 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010 (in , doc. web n. 1712680) in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza;

VISTA la segnalazione del 23 marzo 2009, con cui i lavoratori dell´Associazione Istituto Regina Virginum -centro convenzionato con la Regione Sicilia per la riabilitazione "di pazienti insufficienti mentali di lieve, medio e grave grado- hanno lamentato l´avvenuta istallazione, presso lo stesso Istituto, di un impianto di videosorveglianza in violazione della disciplina di protezione dei dati personali e della normativa di settore in materia di controllo a distanza sull´attività dei dipendenti (art. 4 della legge n. 300/1970);

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTI gli accertamenti ispettivi svolti in loco il 7 ottobre 2009 dal "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza, su delega di questa Autorità, dai quali è emerso che il sistema di videosorveglianza presente presso l´Istituto, composto complessivamente di 12 telecamere, di cui 6 interne:

- è attivo solamente nelle ore notturne, "momento in cui la sicurezza dei pazienti non si potrebbe garantire diversamente con la stessa efficacia";

- è stato installato al fine di salvaguardare la sicurezza dei pazienti ricoverati e dei dipendenti, per supportare le "attività degli operatori sanitari che li assistono" (cfr. verbale di operazioni compiute del 7 ottobre 2009, cit., pp. 3) e per "garantire sicurezza anche ai beni dell´Associazione";

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal vicepresidente dell´Associazione (la cui veridicità può formare oggetto di sindacato, anche penale, ai sensi dell´art. 168 del Codice) sulla dislocazione dell´impianto, documentata anche dalla relativa planimetria, secondo cui le 6 telecamere interne sono posizionate "nei punti ritenuti strategici per il controllo delle aree ritenute a rischio per la sicurezza dei pazienti", a fini di "monitoraggio dei corridoi adiacenti alle stanze dei [medesimi], nonché dei servizi comuni (sala mensa e cucina)" (cfr. verbale di operazioni compiute del 7 ottobre 2009, cit., pp. 4), mentre le videocamere esterne risultano dislocate "2 presso l´ingresso principale […]", "3 lungo il perimetro dello stabile principale […]" ed una "sul corpo annesso allo stabile";

RILEVATO, altresì, che nessuna delle 12 telecamere in questione ha possibilità di brandeggio e zoom, pur risultando esse idonee a consentire il riconoscimento di "chi transita nel proprio angolo di visuale";

CONSIDERATO, anche alla luce del sopralluogo effettuato nella struttura da parte degli agenti verbalizzanti, che non risulta effettuata alcuna registrazione dei dati, mancando i relativi supporti ed essendo le immagini, "visualizzate in tempo reale", semplicemente inviate (in orario notturno) ai 4 monitor funzionanti, posizionati rispettivamente "2 nelle stanze […] in cui il personale di servizio durante la notte fa riferimento per ogni circostanza […]", uno nella stanza infermeria ed un altro "presso la portineria della struttura" (per le sole immagini provenienti dalle telecamere esterne);

RILEVATO che l´Associazione Istituto Regina Virginum, titolare del trattamento, avendo inteso "comprendere il trattamento delle immagini come un trattamento ordinario di ogni incaricato", non ha designato i responsabili e gli incaricati anche per lo specifico trattamento effettuato con l´impianto di videosorveglianza;

PRESO ATTO, invece, che la designazione degli incaricati è stata effettuata dai due responsabili interni (uno per l´area amministrativo/contabile, l´altro per l´area sanitaria) "in base ai trattamenti da ognuno effettuati, per l´esecuzione del proprio lavoro […] prestando attenzione a non autorizzare trattamenti non necessari";

VISTE le ulteriori dichiarazioni, dalle quali emerge che le immagini non vengono né comunicate a terzi né diffuse, mentre, sul piano delle misure di sicurezza, "nessuno può accedere ai monitor di vigilanza se non espressamente autorizzato" e le sole persone abilitate sono munite di apposite chiavi;

CONSIDERATO, sul piano del rispetto dell´obbligo di informativa, che "in vari punti della struttura sono esposte delle informative all´uopo predisposte", mentre in relazione ai cartelli già apposti all´esterno della struttura, distaccatisi a causa di eccezionali eventi meteorologici, è già stato dato incarico alla ditta preposta di procurarne di nuovi;

RILEVATO, in base alle dichiarazioni rese dallo stesso Istituto, che alcune delle telecamere installate risultano dislocate in aree (corridoi e servizi comuni) suscettibili di transito da parte dei dipendenti, con conseguente possibilità di riprendere la loro attività;

RILEVATO, per quanto riguarda le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all´art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), che il rappresentante legale pro tempore ha riferito che "al momento dell´attivazione dell´impianto", stanti le finalità della sua istallazione, non è stato ritenuto "necessario alcun accordo con i sindacati", essendo stato reputato sufficiente informare "tutto il personale delle caratteristiche dello stesso" (cfr. verbale di operazioni compiute del 7 ottobre 2009, cit., p. 6);

PRESO ATTO che successivamente, a seguito di un sopralluogo effettuato presso la struttura da parte dell´Ispettorato del lavoro di Catania, è stato tentato un accordo con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, seppur infruttuosamente;

VISTO -in ragione del mancato accordo- l´avvenuto inoltro all´Ispettorato del lavoro della prescritta richiesta di autorizzazione all´utilizzo dell´impianto di videosorveglianza, la quale, allo stato, non risulta ancora rilasciata in favore dell´Istituto richiedente;

RILEVATO che, in base agli elementi complessivamente acquisiti agli atti, allo stato non risulta provato che l´installazione delle videocamere presso l´Istituto sia avvenuta nel rispetto della disciplina di settore prevista per i controlli a distanza sull´attività dei lavoratori (art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970); ciò, anche alla luce dell´orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa non è escluso né dalla circostanza che le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti, né dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490);

RILEVATO che, in ragione della violazione del predetto art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza in esame, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice); rilevato che l´Istituto si è comunque attivato per acquisire il provvedimento autorizzatorio presso la competente Direzione provinciale del lavoro;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il Garante ha il compito di disporre il blocco in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO, nelle more dell´espletamento delle procedure previste dall´art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di dover disporre, nei confronti dell´Istituto Regina Virginum, il blocco dell´ulteriore trattamento dei dati personali effettuato nelle zone interne all´edificio a mezzo del sistema di videosorveglianza, invitando l´Istituto medesimo, medio tempore, ad adottare adeguate misure alternative per garantire l´incolumità dei pazienti ospitati, degli operatori sanitari e dei dipendenti impiegati presso la struttura;

VISTO, inoltre, quanto dichiarato dall´Associazione resistente in relazione alle immagini riprodotte sui tre monitor presenti, rispettivamente, nelle "stanze personale" e nella "stanza infermeria", che sono "accessibili al personale dell´area sanitaria" durante l´orario notturno (cfr. verbale di operazioni compiute del 7 ottobre 2009, cit., p. 6), e rilevato che detti lavoratori, benché regolarmente designati quali "incaricati" in relazione ad altri diversi trattamenti di dati personali svolti presso la struttura, non sono stati designati tali anche con specifico riferimento al trattamento delle immagini rilevate mediante il sistema di videosorveglianza (cfr. verbale di operazioni compiute del 7 ottobre 2009, cit., p. 3);

RITENUTO, pertanto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di dover prescrivere all´Associazione Istituto Regina Virginum, una volta espletate le procedure previste dell´art. 4 dello Statuto dei lavoratori, di designare quali "incaricati" del trattamento connesso al sistema di videosorveglianza (art. 30 del Codice) i dipendenti che risulteranno legittimati a prendere visione delle immagini trasmesse dai suddetti monitor (cfr. anche Provv. Garante 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522);

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni (rispettivamente, amministrativa e penale) di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le eventuali valutazioni di competenza;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone, nei confronti dell´Associazione Istituto Regina Virginum, il blocco dell´ulteriore trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza nelle aree interne alla struttura, nelle more dell´espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970, invitandolo altresì ad adottare, medio tempore, adeguate misure alternative per garantire l´incolumità dei pazienti, degli operatori sanitari e dei dipendenti impiegati presso la struttura;

2. ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive all´Associazione Istituto Regina Virginum, una volta espletate le procedure previste dall´art. 4 dello Statuto dei lavoratori, di designare quali "incaricati" del trattamento connesso al sistema di videosorveglianza i dipendenti che risulteranno legittimati a prendere visione delle immagini trasmesse dai suddetti monitor.

Roma, 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli