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Provvedimento del 3 dicembre 2009 [1692917]

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[doc. web n. 1692917]

Provvedimento del 3 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 6 ottobre 2009, con il quale Michele Calvano (rappresentato e difeso dall´avv. Fulvio Calvano), lamentando di aver ricevuto al proprio domicilio, a mezzo del servizio postale, una comunicazione promozionale non richiesta inviatagli dal Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., ha ribadito la richiesta avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta a ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano presso gli archivi della predetta società, ad averne comunicazione in forma intelligibile, a conoscere l´origine degli stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile -se designato- e dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati potrebbero essere comunicati; inoltre, l´interessato si è altresì opposto al trattamento dei dati a fini commerciali e promozionali, chiedendo la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 ottobre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note anticipate via fax il 27 ottobre 2009 e il 16 novembre 2009, con le quali la società resistente, nel fornire riscontro alle diverse istanze formulate, ha dapprima dichiarato di avere provveduto sin dal 10 settembre 2009 alla cancellazione dei dati personali dell´interessato, previa loro estrazione da parte del contitolare del trattamento ("vale a dire Somedia S.p.A., società deputata alla gestione degli abbonamenti del settimanale L´Espresso"), precisando, successivamente, di non aver effettuato in via diretta -nonostante la qualità di "contitolare dei suddetti dati" a sua volta rivestita- alcuna operazione di trattamento sulle informazioni, che sarebbero state per lei comunque inaccessibili perché archiviate, "fino al momento dell´avvenuta cancellazione, unicamente nelle banche dati della società Somedia S.p.A.";

VISTE le note pervenute via fax il 31 ottobre 2009 e il 25 novembre 2009, con le quali il ricorrente, pur dichiarandosi soddisfatto del riscontro, ne ha sottolineato la tardività, insistendo nella richiesta di rifusione delle spese del procedimento;

RITENUTO, in ragione della soddisfazione manifestata dall´interessato per il riscontro ottenuto, di poter dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della società resistente, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico del Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 3 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1692917
Data
03/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso