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Sfruttamento illecito dell'immagine: stop del Garante [1679779]

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[doc. web n. 1679779]

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Sfruttamento illecito dell´immagine: stop del Garante

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la segnalazione del 4 agosto 2009 con cui XY, per il tramite dei propri legali, ha lamentato un illecito trattamento di dati personali a sé riferiti da parte del centro dentistico Implantomat di Guidi Cristiano, avuto riguardo all´avvenuta pubblicazione (nell´arco temporale che ha preceduto e seguito la campagna elettorale recentemente tenutasi per l´elezione dei componenti del ZK ―al quale concorreva l´interessata―) di una sua fotografia su un volantino pubblicitario utilizzato dal medesimo centro dentistico per reclamizzare alcuni trattamenti odontoiatrici;

ESAMINATO il volantino prodotto in atti dalla segnalante, che reca un´immagine alla medesima riferita accompagnata dalla dicitura "Qui curi subito il tuo sorriso senza anticipo e senza interessi" esplicitamente riconducibile ai centri dentistici "Implantomat";

VISTO quanto precisato dalla segnalante in ordine al fatto di non aver mai rilasciato nei confronti del predetto centro dentistico "alcun consenso e/o autorizzazione all´utilizzo della propria immagine né, tantomeno, allo sfruttamento commerciale della stessa";

ESAMINATA la documentazione allegata alla segnalazione, con particolare riferimento alla diffida del 21 aprile 2009 inviata al centro dentistico nell´interesse della segnalante relativamente all´"utilizzo di qualsivoglia immagine" alla medesima riferita e alla contestuale intimazione al "ritiro immediato dei volantini pubblicitari posti in circolazione" e alla loro consegna (diffida e intimazione successivamente reiterate con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 11 maggio 2009) (cfr. all. 2 e 3 alla segnalazione del 4 agosto 2009);

PRESO ATTO delle dichiarazioni (in atti) rese dai sigg. KQ, WZ e JY (frequentatori dell´anzidetto studio dentistico), secondo i quali i volantini pubblicitari recanti l´immagine della segnalante erano ancora in distribuzione, in data 28 e 29 luglio 2009, presso la sede romana del centro dentistico Implantomat (cfr. all. 7 alla segnalazione del 4 agosto 2009);

VISTA l´iniziale richiesta di informazioni inviata dall´Ufficio al titolare del trattamento in data 2 settembre 2009 e preso atto, come da documentazione in atti, dell´attivazione nei confronti del centro dentistico Implantomat dell´autonomo procedimento di contestazione della violazione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice per avere omesso di fornire al Garante, nel termine indicato con la predetta nota, le informazioni richieste;

VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati dal "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza su delega di questa Autorità in data 1° ottobre 2009, che hanno evidenziato l´avvenuta acquisizione del ritratto riferito alla segnalante a mezzo di un non meglio identificato sito internet e la sua successiva stampa su cinquantamila volantini "distribuiti nella zona di Roma nord per fini esclusivamente pubblicitari";

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal predetto centro dentistico in ordine all´attività di volantinaggio posta in essere, che sarebbe cessata immediatamente dopo i contatti intercorsi con il legale della segnalante, con "contestuale ritiro di tutti i volantini rimanenti" e relativa confluenza dei medesimi presso la sede operativa di Roma dello studio dentistico;

PRESO ATTO altresì dell´asserita impossibilità, da parte del centro dentistico Implantomat di Guidi Cristiano, di ottemperare alla "diffida" intimata nell´interesse della segnalante (limitatamente al profilo della riconsegna) "in quanto la merce è composta da un intero bancale non facilmente trasportabile";

VISTO quanto stabilito dall´art. 10 cod. civ. in tema di "Abuso dell´immagine altrui" e dagli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (recante "Protezione del diritto d´autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), così come interpretati dalla prevalente giurisprudenza, secondo cui la riproduzione e divulgazione del ritratto di "persona notoria" senza il relativo consenso è lecita soltanto se e in quanto risponda a esigenze di pubblica informazione, e non anche allorché sia rivolta ad altri fini, in particolare pubblicitari (cfr. Cass. 6 febbraio 1993, n. 1503; in generale, cfr. pure Cass. 27 maggio 1975 n. 2129; Cass. 2 maggio 1991, n. 4785; Cass. 9 giugno 1998, n. 5658; Trib. Roma 23 maggio 2001; Trib. Tortona 24 novembre 2003; Cass. 1° dicembre 2004, n. 22513; sui profili di liceità del trattamento di dati personali connesso alla pubblicazione del ritratto, cfr. Trib. Roma, 24 maggio 2005);

RILEVATO che, nel caso di specie, non ricorrono le finalità di pubblica informazione richieste dalle citate disposizioni (presupposto indefettibile ai fini della liceità e correttezza del trattamento: art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), atteso che il ritratto dell´interessata, ancorché acquisito per il tramite di un sito web liberamente accessibile, risulta essere stato utilizzato da Implantomat di Guidi Cristiano per finalità diverse da quelle legittimamente perseguibili;

RILEVATO che detto trattamento non risulta lecito neanche alla luce dell´art. 11, comma 1, lett. b), del Codice (tenuto conto che non risultano in atti elementi tali da far ritenere che l´interessata fosse a conoscenza delle menzionate finalità "commerciali") e degli artt. 23 e 24 del Codice (atteso che non risulta acquisito il consenso dell´interessata alla riproduzione e alla messa in commercio del proprio ritratto, come pure al relativo trattamento di dati personali, né risulta altrimenti provata l´eventuale ricorrenza di altro presupposto di liceità del trattamento);

RITENUTO conseguentemente che il trattamento di dati personali relativi all´interessata, in quanto funzionalmente preordinato alla veicolazione di un messaggio pubblicitario in assenza dei presupposti di legge, sia avvenuto in violazione della disciplina di protezione dei dati personali (artt. 11, comma 1, lett. a) e b), 13, 23 e 24, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1 lett. d), del Codice, può, anche d´ufficio, vietare il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre nei confronti di Implantomat di Guidi Cristiano il divieto dell´ulteriore trattamento dei dati personali riferiti all´interessata a mezzo della diffusione degli anzidetti volantini pubblicitari in qualunque modo effettuata (ivi compresa la messa a disposizione degli stessi presso le diverse sedi del titolare del trattamento) nonché il divieto di ogni ulteriore operazione di trattamento sui volantini non ancora distribuiti, con possibilità, per l´impresa titolare del trattamento, di procedere alla sola conservazione degli stessi senza poter compiere operazioni di trattamento diverse da quelle che dovessero rendersi necessarie in relazione all´eventuale esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria da parte dell´interessata, nonché per l´esercizio del diritto di difesa ad opera del medesimo titolare (art. 24, comma 1 lett. f) del Codice);

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter, e 170 del Codice;

FATTA salva la verifica, con autonomo procedimento, dei presupposti per l´eventuale contestazione delle violazioni amministrative di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice;

RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1 lett. d), del Codice, vieta a Implantomat di Guidi Cristiano l´ulteriore trattamento dei dati personali riferiti all´interessata a mezzo della diffusione degli anzidetti volantini pubblicitari in qualunque modo effettuata (ivi compresa la messa a disposizione degli stessi presso le diverse sedi del titolare del trattamento), nonché ogni ulteriore operazione di trattamento sui volantini non ancora distribuiti, con possibilità, per l´impresa titolare del trattamento, di procedere alla sola conservazione degli stessi, fatte salve le operazioni di trattamento che dovessero rendersi necessarie in relazione all´eventuale esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria da parte dell´interessata, nonché per l´esercizio del diritto di difesa ad opera del medesimo titolare (art. 24, comma 1 lett. f) del Codice);

b) prescrive a Implantomat di Guidi Cristiano di dare documentato riscontro a questa Autorità e all´interessata, entro e non oltre il 18 dicembre 2009, delle misure adottate in ottemperanza al presente provvedimento, fornendo ogni informazione utile al riguardo.

Roma, 12 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi