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Newsletter del 3 aprile 2009

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N. 321 del 3 aprile 2009

• Archivi giornalistici on line a prova di privacy
• Videosorveglianza: no al controllo dei lavoratori
• Rapporto di lavoro e accesso ai dati
• I Garanti Ue  sulla privacy dei minori a scuola

Archivi giornalistici on-line a prova di privacy
Da oggi sarà più facile tutelare la privacy dei cittadini messa a repentaglio dai motori di ricerca, preservando comunque l´integrità storica e la piena fruibilità degli archivi dei giornali messi on line.
 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato alcune modalità tecniche che gli editori devono adottare per evitare che i motori di ricerca estraggano in automatico dagli archivi dei giornali tutti i dati personali che vi sono contenuti, anche quelli non più attuali o incompleti che possano ledere la riservatezza delle persone.
 
L´Autorità è intervenuta a seguito di alcuni ricorsi [doc. web nn. 158286615831521583162] presentati nei confronti di un editore che ha reso recentemente fruibile ai più comuni motori di ricerca parte dell´archivio storico del proprio quotidiano. I ricorrenti lamentavano il fatto che, digitando il proprio nome su di un comune motore di ricerca, ottenevano come risultato notizie pubblicate anche quindici anni prima. In un caso, il ricorrente era stato completamente assolto dai reati citati nell´articolo, ma ciò non emergeva dai risultati della ricerca. In altri casi, gli interessati, pur avendo negli anni cambiato vita e avviato una diversa attività professionale, continuavano ad essere associati a vicende ormai lontane.
 
L´Autorità non ha accolto l´istanza degli interessati di far cancellare o modificare i dati in questione dall´archivio on-line del quotidiano, ma ha ritenuto legittima, in considerazione della specificità dei casi, la loro richiesta di veder tutelata la propria attuale identità. Ha quindi imposto alla società editrice di adottare le opportune misure tecniche: ad esempio, predisponendo una versione dell´articolo che non riporti i dati personali dei ricorrenti nel caso in cui l´articolo possa essere estratto automaticamente da motori di ricerca esterni; oppure prevedendo differenti modalità di presentazione delle pagine sul web, in particolare garantendo che le notizie siano rintracciabili soltanto usando il motore di ricerca del giornale o del sito web.
 
Queste soluzioni consentono di tutelare gli interessati e di preservare, al contempo, l´integrità della memoria storica, la libertà di ricerca anche storica, il diritto allo studio e all´informazione poiché gli utenti potranno comunque continuare a consultare la versione integrale degli articoli attraverso funzioni di ricerca interne al sito del giornale.
 
Sempre in materia di archivi giornalistici on line, il Garante ha invece rigettato un altro ricorso presentato da una cittadina che chiedeva di bloccare la diffusione on-line di informazioni che la riguardavano per fatti avvenuti nel 2001. In questo caso l´Autorità ha considerato prevalente la rilevanza sociale del reato contestato oltre che il più breve lasso temporale trascorso dalla vicenda e dai successivi sviluppi giudiziari, e ha ritenuto ancora opportuno che non vi fossero ostacoli a un´ampia, utile, conoscibilità dei fatti in questione.
 
Videosorveglianza: no al controllo dei lavoratori
Il principio vale anche per aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente
Non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree e locali dove si trovino saltuariamente. L´uso delle telecamere sui luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori, richiamati anche dal Codice della privacy.
 
Il principio è stato ribadito dal Garante al termine di un´operazione di controllo sull´utilizzo di apparati di videosorveglianza da parte di una cooperativa. L´Autorità ha disposto il blocco del trattamento effettuato mediante alcune videocamere poste in aree suscettibili di transito da parte dei lavoratori, come quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell´attività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale.
 
A tale proposito, il Garante ha ricordato quanto a suo tempo stabilito dalla Cassazione, la quale aveva confermato che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa "non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".
 
Rapporto di lavoro e accesso ai dati
I lavoratori hanno diritto di conoscere tutti i dati personali che riguardano la gestione del rapporto di lavoro secondo le modalità previste dal Codice Privacy.
 
Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali decidendo sul ricorso proposto da un conducente di mezzi pubblici al quale era stata negata la possibilità di ottenere tutte le informazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare i dati sui turni di servizio giornalieri da lui effettuati nell´arco degli ultimi dieci anni. Tali dati, come dichiarato dallo stesso dipendente, sarebbero stati utili in un procedimento da promuovere innanzi al Giudice del lavoro. La società di trasporti si era però opposta alla richiesta, sostenendo che quelle informazioni non potevano essere considerati "dati personali" e che la loro ricerca, visto l´arco temporale esteso, sarebbe stata complessa. Aveva infine invocato il "temporaneo differimento dell´accesso" a questi dati, sostenendo che il loro rilascio al dipendente avrebbe pregiudicato il proprio esercizio del diritto di difesa qualora si fosse effettivamente instaurato un contenzioso.
 
Nell´accogliere il ricorso del dipendente, il Garante ha innanzitutto evidenziato che le informazioni relative all´ordinaria gestione del rapporto di lavoro costituiscono senza dubbio dati personali e, in quanto tali, possono essere legittimamente oggetto di richiesta di accesso da parte dell´interessato. Sulla base degli atti e di quanto stabilito dal Codice Privacy, l´Autorità non ha inoltre riscontrato ragioni idonee a giustificare un differimento dell´accesso poiché, non essendosi avviata alcuna controversia, non esisteva allo stato alcun pregiudizio concreto che avrebbe potuto condizionare o alterare l´esercizio del diritto di difesa da parte della società.
 
Il Garante ha quindi ordinato all´azienda di fornire la documentazione richiesta dal dipendente e ha posto a carico della stessa azienda le spese del procedimento.
 
I Garanti Ue sulla privacy dei minori a scuola
Il Gruppo art. 29 ha adottato un parere sulla protezione dei dati relativi ai minori (WP 160 http://ec.europa.eu...). Il parere, suddiviso in due sezioni principali, individua prima di tutto i principi generali sulla tutela del minore e, nella seconda parte, fornisce indicazioni per l´attuazione delle regole di data protection nel settore scolastico.
 
Tra i principi fondamentali sulla protezione del minore previsti dalle convenzioni internazionali e richiamati dal documento, si dà particolare rilievo all´interesse primario del minore (cd. "best interest of the child"), che mira a rafforzare il diritto allo sviluppo della sua personalità e costituisce un elemento fondamentale per la risoluzione di eventuali conflitti che possono insorgere anche tra il minore stesso e i suoi rappresentanti.
 
Con specifico riferimento alla protezione dei dati, il Gruppo ripercorre i principi generali della direttiva 95/46, riaffermando che quando il trattamento riguarda soggetti "in evoluzione", come appunto i minori, tali principi devono essere rispettati con particolare rigore. Il documento illustra poi come le regole sulla protezione dei dati debbano applicarsi nella vita scolastica, in tutte le diverse attività di cui essa si compone, dal momento dell´iscrizione a scuola, alla pubblicazione dei voti.
 
Particolare attenzione è prestata all´uso delle nuove tecnologie. L´impiego di videocamere per garantire la sicurezza nelle scuole, di dispositivi biometrici per l´accesso ai locali scolastici, o di badge muniti di Rfid deve avvenire solo ove necessario, tenendo conto del diritto alla privacy degli studenti ed evitando forme di "ipercontrollo" che potrebbero limitare il loro stesso sviluppo.
 
Il parere, che si rivolge a tutti coloro che a vario titolo trattano i dati relativi ai minori ed in particolare agli insegnanti e alle autorità scolastiche, sottolinea l´importanza delle attività di sensibilizzazione, che mettano al corrente i ragazzi dei rischi derivanti dal trattamento dei dati che li riguardano. È così infatti che i minori di oggi potranno diventare cittadini più consapevoli in futuro.
 

L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

• Bologna: check up, proposta discriminatoria - Il giudizio di Mauro Paissan, componente del Garante privacy  16 marzo 2009 [doc. web n. 1598637]
• Pubblicità al telefono, le società rispettino le regole - 18 marzo 2009 [doc. web n. 1599017]
 Il Garante privacy chiede elevate tutele per il fascicolo sanitario elettronico. Al via una consultazione pubblica – 26 marzo 2009 [doc. web n. 1601111]
Violenza sessuale: il Garante privacy richiama i media al rispetto delle vittime – 31 marzo 2009 [doc. web n. 1602527]

 

NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
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