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[doc. web n. 1584272]

Operazione di fusione per incorporazione: prescrizioni in tema di aggiornamento dell´informativa a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. -19 dicembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza presentata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Bmps) il 12 dicembre 2008 (integrata dalla nota del 16 dicembre 2008), avente per oggetto la richiesta di esonero dall´obbligo di rendere l´informativa agli interessati (clienti, fornitori e dipendenti) in relazione ai trattamenti di dati personali conseguenti alle operazioni fusione per incorporazione che interesserà la società istante e Banca Antonveneta S.p.A. (Bav-società incorporata); rilevato che, successivamente all´operazione di fusione, Bmps conferirà nella "nuova" Banca Antonveneta S.p.A. (Nbav) un ramo d´azienda avente per oggetto circa quattrocento sportelli situati nel Triveneto (già nella titolarità della società incorporata) restando titolare dei restanti seicento (cfr. richiesta datata 12 dicembre 2008);

RILEVATO, in particolare, che le operazioni di fusione e successiva cessione degli sportelli saranno di fatto contestuali e produrranno effetto, rispettivamente, dalle ore 23,59 del 31 dicembre 2008 e dalle ore 00,01 del 1° gennaio 2009 (cfr. comunicazione datata 16 dicembre 2008);

CONSIDERATO che con la propria istanza Bmps chiede di essere esonerata dall´obbligo di fornire una nuova informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13, comma 5, lett. c), del Codice suggerendo, quale misura appropriata da adottare, di rendere l´"informativa –con tutti gli elementi contenuti nel predetto art. 13– alla prima occasione utile ad avvenuta fusione […] esclusivamente alla clientela delle c.a 600 filiali che non verranno conferite in Nbav ed ai fornitori (ex Bav) con i quali Bmps continuerà ad intrattenere rapporti" (comunicazione datata 12 dicembre 2008);

RILEVATO che tale richiesta è motivata dal fatto che la società istante ritiene che la complessiva operazione societaria riguarderebbe un numero elevato di interessati e comporterebbe l´impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto ai diritti tutelati, essendo in particolare coinvolti nelle descritte operazioni societarie, con riguardo ai:

  • dipendenti: 5969 unità passeranno alle dipendenze di Bmps e 3335 unità confluiranno nella Nbav;
  • clienti: circa un milione verranno trasferiti in Bmps per effetto della fusione e circa seicentomila saranno quindi conferiti a Nbav;
  • fornitori: saranno interessate circa diecimila unità "che indicativamente potrebbero essere condivise tra Bmps e Nbav" (cfr. comunicazione del 16 dicembre 2008);

CONSIDERATO che, per effetto della fusione per incorporazione, la banca incorporante assume i diritti e gli obblighi della banca incorporata, proseguendo in tutti i rapporti (attivi e passivi) della medesima (anche processuali) anteriori alla fusione (art. 2504-bis, comma 1, cod. civ.);

CONSIDERATO altresì che, per effetto della fusione, anche i dati personali trattati dalla società incorporata in relazione ai rapporti destinati a confluire in quella incorporante verranno trattati da quest´ultima senza soluzione di continuità;

RILEVATO che, per effetto della fusione, la banca incorporante diviene così unico titolare del trattamento in relazione ai dati personali precedentemente trattati dalla società incorporata senza che si configuri alcuna (nuova) raccolta di dati;

RILEVATO che, argomentando dalla modifica introdotta dal d.lg. n. 6/2003 all´art. 2504-bis, comma 1, cod. civ., si sono di recente pronunciate nel senso della "continuità" tra i soggetti interessati dalla fusione anche le Sezioni unite della Corte di cassazione, precisando che "il legislatore ha […] (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina, nella ipotesi di fusione per incorporazione, l´estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell´ipotesi di fusione paritaria; ma attua l´unificazione mediante l´integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l´estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto, risolvendosi […] in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo" (Cass. Sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637);

CONSIDERATO altresì che la sopra evidenziata continuità dei rapporti in corrispondenza delle operazioni di fusione per incorporazione risulta anche dalla disciplina di settore contenuta nell´art. 57, comma 4, del d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo il quale "privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche […] conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione";

RILEVATO che Bmps ha dichiarato che la Banca d´Italia ha approvato la fusione per incorporazione e autorizzato la Nbav all´esercizio dell´attività bancaria, in conformità a quanto previsto dalla disciplina di settore (cfr. nota del 15 dicembre 2008);

RILEVATO che l´operazione di fusione per incorporazione trova una disciplina apposita e articolata nel codice civile e nel testo unico delle leggi in materia bancaria –della quale è necessario tener conto in ragione dei riflessi che la stessa può spiegare rispetto ai profili di protezione dei dati personali– che presenta misure atte a consentire, snellendo gli adempimenti e preservando in pari tempo i legittimi interessi dei soggetti in esse (a vario titolo) coinvolti, la prosecuzione dei rapporti giuridici oggetto delle operazioni societarie;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento agli artt. 2, comma 2, 11, comma 1, lett. a), 13, comma 5, lett. c) e 154;

CONSIDERATO che la disciplina di protezione dei dati personali prevede che i dati personali debbano essere trattati "secondo correttezza" (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), assicurando un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali "nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia" (art. 2, comma 2, del Codice);

RITENUTO che tali garanzie possono essere assicurate nel caso in esame fornendo agli interessati i necessari aggiornamenti dell´informativa resa dalla banca incorporata, e tra essi, in particolare, la nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell´eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai dati personali, attraverso il sito web delle società interessate dalle operazioni di fusione, in corrispondenza del loro verificarsi, nonché con comunicazione individualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto anche per altre finalità, anche successiva al completamento delle operazioni di scissione e fusione (ad esempio, per la clientela, in sede di invio dell´estratto conto o di analoghe comunicazioni). Tali modalità comunicative contribuiranno a dare una conoscenza compiuta e tempestiva degli elementi del trattamento dei dati personali che possono subire modifiche per effetto delle operazioni societarie considerate nel presente provvedimento, in conformità con il principio di correttezza nel trattamento di cui all´art. 11, comma 1, lett. a), del Codice (in tal senso v. pure, per un caso analogo, il recente Provv. 11 dicembre 2008);

CONSIDERATO altresì che, in relazione alla successiva cessione dei circa quattrocento sportelli situati nel Triveneto, trovano applicazione le misure di semplificazione già individuate da questa Autorità con le Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela (Del. 25 ottobre 2007, n. 53, punto 3.6., in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1457247);

PRESO ATTO che ai soggetti interessati dalla cessione delle circa quattrocento filiali situate nel Triveneto da parte di Bmps alla "nuova" Banca Antonveneta provvederà ad "assolvere all´adempimento dell´informativa applicando quanto previsto dal [menzionato] provvedimento del Garante del 25 ottobre 2007" (cfr. comunicazione del 12 dicembre 2008);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

prescrive a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di fornire agli interessati i necessari aggiornamenti rispetto all´informativa resa dalla società incorporata e tra essi, in particolare, la nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi identificativi dell´eventuale nuovo responsabile presso il quale esercitare il diritto di accesso ai dati personali, secondo le seguenti modalità:

  • attraverso il proprio sito web, in corrispondenza del verificarsi dall´operazione di fusione;
  • con comunicazione individualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto anche per altre finalità.

Roma, 19 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli