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Telemarketing: banche dati precedenti al 1° agosto 2005 - Provvedimento inibitorio - 26 giugno 2008 [1544315]

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[doc. web n. 1544315]
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Comunicato stampa]

Telemarketing: banche dati precedenti al 1° agosto 2005 - Provvedimento inibitorio - 26 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO l´art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell´abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma;

CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori e, in particolare, per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se è effettuato con il consenso espresso liberamente e specificamente dagli interessati, documentato per iscritto e previa informativa;

VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l´Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici "alfabetici" del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma, in rapporto alle diverse finalità sopraindicate, anche in rapporto all´informativa; visto che nel caso in cui l´interessato abbia manifestato il proprio consenso a ricevere informazioni commerciali o promozionali, l´indirizzo o il numero telefonico sono contrassegnati da un apposito simbolo, in modo tale che l´abbonato possa ricevere pubblicità telefonica tramite operatore o materiale pubblicitario a domicilio;

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l´Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l´utilizzo degli elenchi organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici");

RILEVATO che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede l´utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale (fermo restando quanto previsto dall´art. 130 del Codice riguardo a talune modalità di contatto degli interessati) di alcune categorie di dati e, in particolare: a) di quelli presenti negli elenchi c.d. "alfabetici" per i quali l´interessato ha manifestato il proprio consenso (Provv. 15 luglio 2004 cit.); b) di quelli presenti negli elenchi c.d. "categorici" (Provv. 14 luglio 2005 cit.); c) di quelli presenti nelle banche dati costituite utilizzando anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il numero ingente di segnalazioni pervenute a questa Autorità con le quali è stata lamentata la ricezione di chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di diversi operatori di telefonia e, tra questi, di Wind telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A., nonché da Sky Italia s.r.l.;
CONSIDERATO che dalle ispezioni realizzate presso Wind telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A. nonché presso i call center che svolgono attività di telemarketing per conto delle suddette società, nonché dalla documentazione acquisita su richiesta d´informazioni da Sky Italia s.r.l., è emerso che i dati utilizzati per le chiamate promozionali sono stati acquisiti da Ammiro partners s.r.l.;

VISTE le risultanze delle ispezioni, svolte anche presso i call center, dalle quali emerge che Wind telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A., acquisiti i dati da Ammiro partners s.r.l., hanno provveduto e provvedono tuttora esse stesse, o tramite call center esterni, a contattare gli abbonati per la promozione di offerte commerciali;

RILEVATO, dalle segnalazioni degli interessati e dalle stesse note di riscontro, che Ammiro partners s.r.l. non si è limitata a estrarre i dati personali dagli elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005, avendoli,  dopo tale data, comunicati a terzi i quali li hanno a loro volta utilizzati per finalità promozionali e pubblicitarie;

RILEVATO che Ammiro partners s.r.l. non ha fornito elementi a sostegno delle proprie dichiarazioni con riguardo alla presenza di un´effettiva informativa agli interessati prima del 1° agosto 2005, dichiarando anzi che in relazione alla data di spedizione dell´informativa, essa non è in grado di "fornire puntuale prova rispetto a tale data, che non risulta essere annotata ne[gli] […] elenchi individualmente in relazione ad ogni singolo interessato";

RILEVATO inoltre che, nel testo dell´informativa che la società asserisce di aver reso a tutte le persone inserite nei suoi elenchi prima del 1° agosto 2005, si legge: "i dati sono stati utilizzati da <nome cliente> e da Ammiro partners s.r.l. (società partner di <nome cliente>) con strumenti informatici, solo per inviarle questo messaggio e verranno conservati solo per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di questa iniziativa, e non formeranno oggetto di nessun ulteriore trattamento da parte del cliente"; rilevato, quindi, che tale informativa non indica, come richiesto dall´art. 13, comma 1, lett. d) del Codice, "i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l´ambito di diffusione dei dati medesimi";

VISTI gli accertamenti ispettivi svolti in data 2 aprile 2007 presso Fastweb S.p.A. finalizzati a verificare l´osservanza delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali trattati nell´attività di call center;

VISTE le dichiarazioni rese per conto della società nel corso di tali accertamenti e, in particolare, quelle secondo cui "Fastweb S.p.A. acquista i dati dei potenziali clienti dalle società […] e Ammiro partners s.r.l., con le quali è stato stipulato un contratto di fornitura di servizi"

VISTI gli accertamenti ispettivi svolti in data 16 gennaio 2008 presso Tiscali Italia S.p.A. finalizzati a verificare l´osservanza delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali trattati nell´attività di call center

VISTE le dichiarazioni rese per conto della società nel corso di tali accertamenti e, in particolare, quelle secondo cui "Tiscali Italia S.p.A. per l´attività di teleselling utilizza prevalentemente banche dati acquistate da società esterne che esercitano precipuamente la raccolta di nominativi i quali alimentano tali banche dati. Le società esterne sono al momento […] e "Ammiro partners s.r.l., con le quali Tiscali ha stipulato appositi contratti commerciali per la fornitura di tali banche dati";

VISTI gli accertamenti ispettivi svolti in data 17 gennaio 2008 presso Flidem s.r.l., esercente attività di call center per conto di Wind telecomunicazioni S.p.A., finalizzati a verificare l´osservanza delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali trattati nell´attività di call center;

VISTE le dichiarazioni rese per conto di Flidem s.r.l. nel corso di tali accertamenti e, in particolare, quelle secondo cui vengono utilizzate banche dati fornite direttamente da Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale si avvale delle banche dati acquisite anche da Ammiro partners s.r.l.;

VISTI gli accertamenti ispettivi svolti in data 17 gennaio 2008 presso Infocontact s.r.l., esercente attività di call center per conto di Wind telecomunicazioni S.p.A., finalizzati a verificare l´osservanza delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali trattati nell´attività di call center;

VISTE le dichiarazioni rese per conto di Infocontact s.r.l. nel corso di tali accertamenti e, in particolare, quelle secondo cui vengono utilizzate banche dati fornite direttamente da Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale si avvale di banche dati acquisite anche da Ammiro partners s.r.l.;

VISTA la documentazione in atti dalla quale risulta che Sky Italia s.r.l. acquisisce i dati anche da Ammiro partners s.r.l., li riversa in una banca dati sita all´interno della struttura di Information technology della sede di Roma di Sky e poi sono trasferiti a quei soggetti, responsabili e/o incaricati, che svolgono attività strumentali ai trattamenti effettuati;

RILEVATO, quindi, che il trattamento dei dati per finalità di marketing è realizzato direttamente dalle società a cui Ammiro partners s.r.l. comunica i dati;

RILEVATO che l´informativa che Ammiro partners s.r.l. asserisce di aver fornito agli interessati non conteneva elementi sull´eventuale comunicazione a terzi dei dati tratti dagli elenchi, indicando anzi che il trattamento sarebbe stato effettuato congiuntamente dal cliente e da Ammiro partners s.r.l. e che i dati non sarebbero stati trattati ulteriormente dal cliente;

CONSIDERATO, pertanto, che le comunicazioni dei dati personali poste in essere successivamente al 1° agosto 2005 configurano autonomi trattamenti che, come tali, richiedevano un´informativa preventiva agli interessati e l´acquisizione di uno specifico e libero consenso; considerato che tale consenso, dalle stesse dichiarazioni rese dalla società, non risulta essere stato acquisito;

CONSIDERATO che dopo il 1° agosto 2005 i dati personali già estratti dagli elenchi telefonici potevano essere oggetto di comunicazione solo quando tale trattamento fosse indicato nell´informativa e l´interessato avesse manifestato uno specifico consenso (art. 23 del Codice);

RILEVATO che dalle dichiarazioni rese da Ammiro partners s.r.l. non risulta che la stessa abbia sollecitato agli interessati l´espressione di uno specifico consenso per la comunicazione a terzi dei dati raccolti;

RILEVATO che il trattamento di dati personali, che non risulta svolto in modo lecito, ha carattere sistematico;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che le banche dati create da Ammiro partners s.r.l. con le informazioni estratte dagli elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005 sono state cedute a diversi soggetti, anche non operanti nel settore delle telecomunicazioni, in vigenza del nuovo regime applicabile agli elenchi telefonici;

RILEVATO che Sky Italia s.r.l., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A. hanno acquisito per finalità di promozionali e pubblicitarie dati che Ammiro partners s.r.l. non poteva comunicare lecitamente a terzi;

RILEVATO che nel provvedimento del 29 maggio 2003 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840) l´Autorità ha stabilito che chi acquisisce una banca dati la cui utilizzazione è possibile in base al consenso degli interessati deve accertare che questi ultimi abbiano validamente acconsentito alla comunicazione dei dati che li riguardano e al loro successivo utilizzo per finalità promozionali e pubblicitarie;

CONSIDERATO comunque che, anche con riferimento all´eventuale trattamento dei dati da parte di Ammiro partners s.r.l., l´Autorità aveva in passato rilevato la liceità dei trattamenti di dati personali estratti dagli elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005 utilizzati dal titolare del trattamento per contattare direttamente gli interessati a condizione che fosse stata fornita a suo tempo un´idonea informativa, circostanza non riscontrata nel caso in esame;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dr. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

considerato che i dati personali di cui è stato accertato l´illecito trattamento non possono, per espressa previsione di legge (art. 11, comma 2, del Codice), essere ulteriormente utilizzati:

  1. vieta ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice ad Ammiro partners s.r.l. di effettuare altri trattamenti di ulteriori dati personali provenienti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005, utilizzati senza idonea informativa e, nelle ipotesi in cui sia previsto per legge, senza consenso;
  2. vieta ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice a Sky Italia s.r.l., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A. di utilizzare i dati personali acquisiti da Ammiro partners s.r.l., o da altri soggetti che li abbiano ceduti a terzi senza consenso, per svolgere attività promozionali e pubblicitarie.

Roma, 26 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE 
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

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Doc-Web
1544315
Data
26/06/08

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