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Provvedimento del 19 luglio 2007 [1435800]

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[doc. web n. 1435800]

Provvedimento del 19 luglio 2007 * 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) inoltrata a Cerved Business Information S.p.A. il 20 aprile 2006 con la quale XY ha chiesto la rettificazione dei dati che lo riguardano trattati da tale società con riferimento all´iscrizione "pregiudizievole su impresa KW" (della quale lo stesso è stato amministratore unico), precisando che a proprio carico non risultano procedure "né concorsuali, né fallimentari";

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato  il 13 aprile  2007, presentato da XY nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia, con il quale il ricorrente ha chiesto il blocco, la cancellazione o la rettificazione dei dati, ritenuti pregiudizievoli, che lo associano al fallimento della società "KW S.p.A." della quale è stato amministratore unico, rappresentando che "il perdurare di tale incompleta informazione" –tratta dal "Registro ditte" originariamente tenuto dalla Camera di commercio, e conservato ora da Cerved B.I. S.p.A. solo come "archivio storico utilizzato a meri fini di ricostruzione cronologica" e non più aggiornato dal 19 febbraio 1996– starebbe arrecando un grave danno alla propria attività lavorativa; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 1° giugno 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria anticipata via fax il 15 maggio 2007 con la quale Cerved Business Information S.p.A. ha sostenuto che il trattamento dei dati del ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito; ciò, in quanto i dati verrebbero tratti da pubblici registri e aggregati da Cerved per "agevolare la rappresentazione di un quadro unitario della situazione patrimoniale e delle pregresse attività commerciali dei singoli operatori economici"; rilevato che la resistente ha dichiarato che i dati contestati, che ritiene esatti, pertinenti e non eccedenti rispetto alla citata finalità, non possono, a suo avviso, essere considerati pregiudizievoli, posto che gli stessi si limitano a riportare soltanto informazioni tratte dai pubblici registri, come dimostrerebbe la "visura camerale estratta il 18 aprile 2007 dal Registro delle ditte tenuto" dalla Camera di commercio di Palermo, di cui ha allegato copia; rilevato che la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTO il verbale dell´audizione del 17 maggio 2007 nel corso della quale la resistente si è richiamata alle considerazioni formulate nella propria memoria difensiva;

VISTA la memoria inviata il 19 giugno 2007 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro, rilevando che il fallimento della società KW S.p.A. risale al 1994 e che, da quella data, "alcuna azione per tale fallimento" è stata avviata nei propri confronti; rilevato che il ricorrente, nel dichiarare che la società resistente, a suo avviso, non si limiterebbe a comunicare i "dati come da registri pubblici (…), ma, manipolandoli", prospetterebbe "una realtà diversa", ha allegato copia di un ulteriore (diverso) "prodotto" della resistente (denominato "Prian-Lista protesti e fallimenti") dal quale si desumerebbe impropriamente che lo stesso è "soggetto a procedure concorsuali e fallimenti";

VISTA la memoria inviata il 20 giugno 2007 con la quale la resistente ha sostenuto l´inammissibilità delle eccezioni formulate dal ricorrente con riferimento al prodotto "Prian", essendo le stesse contenute per la prima volta nelle memorie difensive, e ha comunque sostenuto che tale "prodotto" sarebbe fornito ad un solo istituto di credito e utilizzato esclusivamente dallo stesso e dai suoi funzionari; rilevato che secondo la resistente, anche in questo caso, le informazioni trattate con riferimento al ricorrente sarebbero pertinenti e non fuorvianti "perché il nominativo di XY in nessun punto del prodotto viene dichiarato fallito", riportandosi esclusivamente la carica dallo stesso ricoperta nell´ambito della società dichiarata fallita, e tenuto conto che è notorio che l´amministratore unico di una società per azioni non è soggetto a fallimento;

VISTA la memoria inoltrata via fax il 10 luglio 2007 con la quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che il ricorso deve essere preso in considerazione in ordine alla richiesta del ricorrente formulata con riferimento ai dati personali che lo associano al fallimento della società "KW S.p.A." così come trattati dalla resistente in qualunque forma (indipendentemente dai singoli "prodotti" nei quali tali informazioni sono riportate);

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha ad oggetto dati personali tratti da pubblici registri (dati che possono essere, allo stato, utilizzati in termini generali senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice), fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO, tuttavia, che alcuni dati relativi al ricorrente risultano essere trattati dalla resistente in modo fuorviante nella parte in cui sono strettamente associati all´informazione concernente la dichiarazione di fallimento (avvenuta, peraltro, tredici anni or sono) della KW S.p.A. (soggetto terzo rispetto al quale l´interessato, dalla documentazione in atti, risulta aver ricoperto dal 29/10/1990 al 31/12/1992 la carica di amministratore unico), con conseguente violazione del generale principio di liceità e correttezza dei dati di cui all´art. 11 del Codice; ciò, in considerazione del fatto che tale trattamento, per le specifiche modalità con le quali è effettuato, può indurre i soggetti che accedono a tali dati (e ai quali viene fornita solo un´informazione dichiaratamente sintetica) ad associare il nominativo del ricorrente con un evento pregiudizievole, quale una dichiarazione di fallimento, che non lo riguarda direttamente, con conseguente nocumento alla sua reputazione, soprattutto nei suoi rapporti commerciali; rilevato inoltre che, proprio come sostenuto da parte resistente, non essendo l´amministratore unico di una società per azioni soggetto a fallimento, l´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento della società che il ricorrente ha amministrato non risulta pertinente nella parte in cui sia trattata con diretto ed esclusivo riferimento al ricorrente medesimo;

RITENUTO fondato il ricorso e ritenuta quindi la necessità di disporre, quale misura a tutela dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, la sospensione della visibilità dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di KW S.p.A. quando direttamente associata al ricorrente (in ogni scheda, report o prodotto distribuito da Cerved B.I. S.p.A.);

RITENUTO di dover ordinare alla resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento entro il 31 agosto 2007 al ricorrente e a questa Autorità;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cerved Business Information S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione della novità e complessità della questione esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara fondato il ricorso e per l´effetto dispone, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, la sospensione della visibilità dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di KW S.p.A. quando direttamente associata al ricorrente;

b) ordina alla resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento entro il 31 agosto 2007 al ricorrente e a questa Autorità;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Cerved Business Information S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma,  19 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 * Con sentenza resa in data 6 novembre 2009 numero 22833 il Tribunale di Roma ha annullato il provvedimento predetto.

Scheda

Doc-Web
1435800
Data
19/07/07

Tipologie

Decisione su ricorso