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Provvedimento del 21 aprile 2007 [1400655]

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[doc. web n. 1400655]
[vedi anche doc. web nn. 14094881620926 e 1623306]

Provvedimento del 21 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le notizie di stampa relative alla pubblicazione, sul settimanale "Oggi" (n. 17 del 25 aprile 2007, in copertina e alle pagine nn. 32-42), di un servizio fotografico relativo all´on. Silvio Berlusconi e ad alcune ragazze sue ospiti, ripresi all´interno del parco di Villa Certosa in Sardegna di pertinenza dell´on. Berlusconi;

VISTA la richiesta di informazioni del 18 aprile 2007 ai sensi dell´art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), rivolta da questa Autorità a Rcs Periodici S.p.A., editore titolare del trattamento, al direttore responsabile del settimanale e, per conoscenza, all´on. Berlusconi, nelle more dell´identificazione univoca delle altre persone riprese nelle immagini pubblicate;

VISTA la nota di urgente riscontro pervenuta nel termine fissato del 20 aprile 2007, con la quale Rcs Periodici S.p.A. ha dichiarato, sinteticamente:

  • di aver acquistato il servizio dall´agenzia fotografica denominata "azphotos.eu";
  • che la direzione del settimanale, prima dell´acquisto, ha "accertato, ponendo al fotografo Antonello Zappadu precise domande in tal senso, che le foto sono state realizzate da un luogo pubblico, precisamente dalla sommità di una collina, che sovrasta l´area nella quale si trovavano le persone riprese, esterna, quindi, alla proprietà privata ed aperta al pubblico passaggio";
  • che tali circostanze sono state ribadite dallo stesso Zappadu in due dichiarazioni stampa da lui rese ai quotidiani "Libero" e "Il Tempo" (in data 18 e 19 aprile 2007);

VISTA la nota pervenuta il 20 aprile 2007, che rileva a titolo di segnalazione al Garante (artt. 141 e 144 del Codice), con la quale l´avv. Niccolò Ghedini, in nome e per conto dell´on. Berlusconi, ha rappresentato che:

  • le fotografie sarebbero state scattate da un punto di osservazione all´interno dei confini che delimitano l´area di proprietà privata, segnalata da "ben visibili ed inequivocabili segni", commettendo pertanto il delitto di violazione di domicilio; in ragione della particolare conformazione dei luoghi, non sarebbe stato, altrimenti, materialmente possibile riprendere le immagini pubblicate senza varcare detti confini;
  • la pubblicazione delle fotografie -per le quali si ipotizza anche una connessa ricettazione per il loro acquisto- configura essa stessa un fatto penalmente illecito, essendo configurabile il reato di "interferenza illecita nella vita privata di cui all´art. 615 bis c.p." ai danni di persone che si trovavano nell´appartenenza di un luogo di privata dimora; "per l´esecuzione degli scatti fotografici de quo si [è] fatto ricorso a macchine fotografiche munite di teleobiettivo";
  • peraltro, le fotografie offrirebbero "al pubblico un´immagine fuorviante delle effettive modalità di svolgimento dei fatti", essendo state anche inserite "nell´ambito di una titolazione e di un apparato didascalico univocamente proteso ad offrire al lettore un´interpretazione travisante delle immagini commentate";
  • "che i fatti di cui sopra saranno immediatamente comunicati alle autorità giudiziarie competenti con contestuale richiesta di sequestro del materiale indebitamente procurato e illecitamente detenuto";

RILEVATO che il fotografo Antonello Zappadu ha asserito, nelle predette dichiarazioni stampa, che le immagini sono state riprese con un teleobiettivo, stazionando per tre giorni su una collina da lui ritenuta "territorio di proprietà del Demanio"; rilevato che Rcs Periodici S.p.A. si è riportata a tali dichiarazioni, ritenendo che "l´acquisizione e la pubblicazione di foto realizzate da postazione collocata su suolo pubblico…siano avvenute nel rispetto della normativa vigente";

VISTA la documentazione prodotta dall´Avv. Ghedini in allegato alla predetta nota pervenuta il 20 aprile 2007, che tratteggia sulle n. cinque fotografie allegate il collegamento tra le posizioni -sulla collina- del fotografo e –nel parco- delle persone riprese, e che documenta altresì, in una mappa in scala 1:2000, i confini della proprietà privata all´interno dei quali si troverebbe la medesima collina;

CONSIDERATO che alcune immagini risultano allo stato pubblicate su altre testate, in particolare sul settimanale "Novella 2000" (n. 17 del 26 aprile 2007, in copertina e a pag. 15) e sul sito Internet della predetta agenzia (www.azphotos.eu);

RITENUTO che la dinamica dei fatti relativi alla ripresa delle immagini non può ritenersi accertata definitivamente;

RITENUTO che la medesima ripresa e la successiva pubblicazione risultano comunque, allo stato degli atti, aver concretizzato condotte illecite legate alla tutela del domicilio, a prescindere dalla circostanza che il fotografo si sia o meno introdotto fisicamente, all´insaputa dei predetti interessati, in un parco che va considerato come appartenenza di un luogo di privata dimora (cfr. artt. 614 e 615-bis, primo e secondo comma, c.p.: Trib. Milano 17 novembre 1994, in Dir. inf., 1995, p. 373, secondo cui, "ai fini della individuazione delle figure di "privata dimora" e "di sua appartenenza", rilevanti in rapporto agli artt. 614 e 615-bis cod. pen., appare assolutamente indifferente il requisito della "visibilità" del luogo dall´esterno"; Cass. pen. n. 1237/2006);

RILEVATO che le immagini contengono dati personali relativi alle persone riprese con un uso non corretto di una tecnica invasiva (teleobiettivo);

RILEVATO che la testata giornalistica aveva, nel caso di specie, il dovere di accertare preventivamente la liceità della raccolta delle immagini che ritraggono persone in un luogo di privata dimora (Trib. Milano 17 gennaio 1982, n. 1390, in R. p., 1982, 901);

RILEVATO che il trattamento di tali immagini, a partire dall´iniziale raccolta sino alla loro pubblicazione, non può ritenersi allo stato lecito in relazione al Codice (artt. 1, 2, 11 e 136 ss.; v. anche art. 8 Conv. europea dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali) e al codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (art. 3, che richiama la tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora, estendendola "ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell´uso corretto di tecniche invasive" );

RILEVATO che tale illiceità va allo stato constatata, prescindendo da ogni valutazione di merito circa il ritenuto effetto fuorviante della pubblicazione sulla sfera dell´immagine e su altri profili della personalità degli interessati;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 143, comma 1, lett. c), 154, comma 1, lett. d) e 170 del Codice);

RILEVATO che con nota in data odierna, in nome e per conto di una delle persone interessate (l´on. Berlusconi), l´avv. Ghedini ha chiesto al Garante di adottare ogni opportuna determinazione urgente, anche in relazione alla paventata pubblicazione di ulteriori immagini derivanti dallo stesso servizio fotografico, non ancora diffuse e dalle quali si ritiene possa derivare ulteriore nocumento;

RILEVATA la possibilità che siano pubblicate ulteriori immagini e riscontrata, pertanto, l´esigenza di completare rapidamente l´istruttoria preliminare, e di adottare una misura transitoria relativa al contestato servizio fotografico;

RITENUTA pertanto l´esigenza di disporre entro questi limiti, nei confronti di Rcs Periodici S.p.A. (editore di entrambi i predetti settimanali) e di Azphotos s.a.s., in qualità di titolari del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, la misura temporanea del blocco dell´ulteriore trattamento, con conseguente preclusione, allo stato degli atti, della diffusione di ulteriori immagini relative al servizio fotografico in questione, nelle more della definizione in contraddittorio dell´odierno procedimento dinanzi al Garante e ferma restando ogni eventuale determinazione dell´autorità giudiziaria;

RITENUTO di prevedere per il giorno 2 maggio 2007, ore 11,00, presso la sede di questa Autorità, l´acquisizione in contraddittorio tra le parti interessate di ulteriori elementi, e riservata una nuova valutazione in ordine al blocco entro la data dell´8 maggio 2007;

RISERVATA ogni altra determinazione all´esito della definizione dell´istruttoria preliminare avviata, anche a seguito di eventuali elementi aggiuntivi forniti dalle altre persone interessate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dispone nelle more della definizione dell´istruttoria preliminare avviata nei confronti di Rcs periodici S.p.A. e di Azphotos s.a.s, in qualità di titolari del trattamento e ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, la misura temporanea del blocco dell´ulteriore trattamento, con conseguente preclusione, allo stato degli atti, della diffusione di ulteriori immagini riprese con il servizio fotografico che risulta allo stato illecito, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 21 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli