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Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari degli ordini e collegi delle professioni sanitarie sottoposti ...

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[doc. web n. 1390793]

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari degli ordini e collegi delle professioni sanitarie sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute - 28 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento, presentata dagli ordini e collegi delle professioni sanitarie in data 27 febbraio 2007 (prot. n. 2499);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Gli ordini e i collegi delle professioni sanitarie sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute hanno chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso i medesimi enti, ivi incluse le relative federazioni nazionali.

Gli ordini e i collegi professionali, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari solo in base ad un’espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, tali soggetti devono identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento.

A tale scopo, gli ordini e i collegi professionali sono tenuti ad adottare o a promuovere l’adozione di un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante. In questa prospettiva il predetto schema identifica i tipi di dati che gli ordini, i collegi e le relative federazioni nazionali intendono trattare, con le operazioni individuate in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi (art. 20, comma 2, del Codice).

Il parere è reso sul presupposto che l’individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata solo con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dagli ordini e dai collegi delle professioni sanitarie per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso i medesimi enti, ivi incluse le relative federazioni nazionali, in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 28 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli