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Provvedimento del 1 febbraio 2007 [1388576]

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[doc. web n 1388576]

Provvedimento del 1 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 27 ottobre 2006 e presentato da Marco Moltoni, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Altieri, nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, dopo essersi visto rifiutare alcune richieste di mutuo in ragione delle informazioni, ritenute pregiudizievoli, censite a suo nome presso il sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., ha chiesto a tale società di cancellare dai propri archivi i dati che lo riguardano; rilevato che il ricorrente ha altresì contestato la liceità del trattamento effettuato da Crif S.p.A. per non aver ricevuto il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema di informazioni creditizie dalla stessa gestito, come previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 dicembre 2006 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 16 novembre 2006 con la quale la resistente ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento ad un prestito finalizzato erogato da Bnl S.p.A. in data 23 giugno 2003, ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati da meno di 24 mesi", nonché ad una carta di credito con pagamento rateale accordata da Consum.it S.p.A. in data 25 giugno 2003 ed estinto in data 28 febbraio 2006 con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati da meno di 24 mesi" (prima dell´aggiornamento dell´ente partecipante, avvenuto il 12.10.2006, quest´ultimo finanziamento, come indicato nel report Crif del 24 luglio 2006, era censito con segnalazione di "sofferenza"); visto che, ad avviso di Crif S.p.A., la conservazione di tali dati sarebbe lecita, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato, infine, che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta, opererebbe esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all´entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti; rilevato che la resistente ha sostenuto di aver appreso da Bnl S.p.A. che i ritardi nei pagamenti si sarebbero verificati "a partire dal 2004, quindi prima dell´entrata in vigore del codice deontologico", mentre Consum.it S.p.A. avrebbe assicurato di aver fornito al ricorrente, "a seguito del verificarsi dei ritardi, il preavviso di cui all´art. 4, comma 7 del codice deontologico";

VISTA la nota inviata via fax il 12 dicembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Consum.it S.p.A. ha sostenuto che, in relazione alla carta di credito con pagamento rateale accordata in data 25 giugno 2003, il ricorrente, dopo aver sospeso i pagamenti nel gennaio 2005, ha estinto il finanziamento con pagamento "a saldo e stralcio"; rilevato che tale società, nel confermare di aver inviato al ricorrente in data 25.05.2005 una lettera di sollecito di pagamento unitamente all´avviso di "imminente registrazione per I° ritardo e/o successivi", ha poi trasmesso all´interessata in data 28.07.2005 un avviso di avvenuta registrazione dei dati presso i sistemi di informazioni creditizie; rilevato che Consum.it S.p.A. ha anche allegato, oltre alla copia del citato avviso,  copia del contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente unitamente all´informativa e alla manifestazione del consenso al trattamento dei dati;

VISTE le note inviate via fax il 19 gennaio e il 25 gennaio 2007, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con le quali Bnl S.p.A. ha confermato che, con riferimento al finanziamento erogato il 23 giugno 2003, "alla data odierna i pagamenti risultano regolari" e ha inviato anche copia del contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente unitamente all´informativa e alla manifestazione del consenso al trattamento dei dati;

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto nel corso del procedimento dalla parte resistente, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di rate di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione a partire dal 1° maggio 2005;  rilevato che, con riferimento al prestito finalizzato erogato da Bnl S.p.A. il 23 giugno 2003, la banca non ha fornito le specifiche informazioni richieste relative alle date in cui i ritardi si sarebbero verificati e all´invio del citato preavviso; rilevato che il ricorso deve essere pertanto accolto e che deve essere ordinato a Crif S.p.A. di cancellare dal proprio sistema di informazioni creditizie i dati relativi ai ritardi nei pagamenti riferiti a tale finanziamento, entro e non oltre il 5 marzo 2007, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

RILEVATO invece che, con riferimento alla carta di credito con pagamento rateale accordata da Consum.it S.p.A. il 25 giugno 2003, tale società ha inviato copia della comunicazione, contenente il preavviso di imminente o ulteriore registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie, inviata al ricorrente (oltre a copia dell´informativa e della manifestazione del consenso); rilevato che la cancellazione di tali informazioni creditizie di tipo "negativo" deve essere quindi dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Crif S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, anche in relazione alla parziale infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e ordina a Crif S.p.A. di cancellare, entro il 5 marzo 2007, i dati relativi ai ritardi nei pagamenti riferiti al prestito finalizzato erogato da Bnl S.p.A. il 23 giugno 2003, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati relativi alla carta di credito con pagamento rateale accordata da Consum.it S.p.A. il 25 giugno 2003;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1° febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli