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Marketing via fax: blocco del trattamento senza consenso - 2 marzo 2006 [1376148]

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[doc. web n. 1376148]

[v. anche Provv. 26 novembre 2006]

Marketing via fax: blocco del trattamento senza consenso - 2 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione del 16 febbraio 2006 con la quale Bacchi Genius srl ha lamentato la ricezione di un fax indesiderato proveniente dall´impresa individuale GFA Comunication & Marketing, allegato alla medesima segnalazione;

CONSIDERATO che l´impresa individuale GFA Comunication & Marketing pubblicizza nel predetto fax indesiderato alcuni servizi di direct marketing, evidenziando di essere "specializzata nel fornire numeri di fax di tutte le società esistenti in Italia" e nella spedizione di fax contenenti messaggi promozionali;

RILEVATO che allo stato, dalla segnalazione e dal contesto della pubblicità dei servizi offerti dalla predetta impresa individuale sul proprio sito Internet www.gfamarketing.com, non risulta che, per l´inoltro dei messaggi promozionali mediante telefax, sia stato preliminarmente richiesto uno specifico consenso ai diversi possibili destinatari dei messaggi medesimi;

RILEVATO che l´art. 130, comma 2, del Codice prevede, per l´invio di materiale pubblicitario mediante posta elettronica, telefax, messaggi mms e sms, l´identico presupposto del necessario consenso informato, specifico e preventivo dell´interessato (v. i provvedimenti del Garante del 29 maggio 2003 -relativo allo spamming- e del 10 giugno 2003 -relativo agli sms promozionali- in www.garanteprivacy.it, doc. web. nn.  29840 e 29836);

CONSIDERATO che l´invio di messaggi promozionali mediante telefax senza il prescritto consenso configura un trattamento illecito di dati;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare altresì gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di adottare un provvedimento di blocco del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, considerato che, per espressa indicazione dell´impresa individuale, GFA Comunication & Marketing utilizza sistematicamente lo strumento telefax per finalità pubblicitarie, rispetto ad un numero particolarmente elevato di destinatari (cfr. "tutte le società esistenti in Italia");

RISERVATA l´adozione di ogni ulteriore atto e provvedimento all´esito di successivi accertamenti preliminari anche presso eventuali soggetti da cui potrebbero provenire i dati personali, anche in ordine all´eventuale rilevanza penale della condotta;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di blocco è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone il blocco del trattamento dei dati personali effettuato mediante utilizzo del telefax per inviare comunicazioni pubblicitarie senza il preventivo consenso specifico ed informato degli interessati, nei confronti dell´impresa individuale GFA Comunication & Marketing e di ogni altro soggetto che, in sede di comunicazione del presente provvedimento e di correlati accertamenti preliminari risulti titolare o contitolare del trattamento dei dati in questione. Ciò, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall´organo notificante.

Roma, 2 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli