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Provvedimento del 7 dicembre 2006 [1375085]

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[doc. web n. 1375085]

Provvedimento del 7 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 17 luglio 2006, presentato da Massimo Arciuolo nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione; rilevato che il ricorrente ha inoltre sostenuto che tale trattamento è illecito non avendo ricevuto né l´informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell´art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizia, né il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente, come previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 18 ottobre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 18 settembre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente con riferimento ad un prestito finalizzato erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. (già Bipielle Ducato S.p.A.) in data 20 dicembre 2000, ed ancora in corso con "segnalazione di sofferenza"; ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta opererebbe, a proprio avviso, esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all´entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti;

VISTA la nota inviata via fax il 15 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Bipitalia Ducato S.p.A. ha sostenuto che, in relazione al prestito erogato al ricorrente, lo stesso, "dopo il regolare rimborso delle prime 8 rate in scadenza", ha maturato numerosi ritardi nel pagamento delle rate successive; rilevato che il ricorrente ha regolarizzato definitivamente la propria posizione debitoria in data 29 settembre 2006 a seguito dell´intervento di una società di recupero crediti e che, nonostante il mancato pagamento degli interessi di mora, "il rimborso del contratto di finanziamento è stato considerato concluso" con relativo aggiornamento dei dati presso i sistemi di informazioni creditizie di riferimento; rilevato che la stessa società finanziaria ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento, sottoscritto dal cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato, infine, che in riferimento al "preavviso" circa l´imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta, Bipitalia Ducato S.p.A. ha sostenuto di non averlo inviato al ricorrente in quanto "i primi ritardi nel rimborso delle rate mensili si sono registrati anteriormente all´entrata in vigore del menzionato codice";

VISTA la nota inviata via fax il 28 novembre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato che, "a seguito di espressa istanza (pervenuta) in data 14.11.2006 dallo stesso ente partecipante", i dati relativi al finanziamento erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. il 20 dicembre 2000 sono stati aggiornati e che pertanto la relativa posizione ad oggi è censita nel sistema con una "segnalazione di ritardi (più di 8 rate) regolarizzati" nel settembre 2006;

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto dalla parte resistente nel corso del procedimento, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione a partire dal 1° maggio 2005; ritenuto, quindi, che il trattamento dei dati relativi ai ritardi riferiti al citato finanziamento erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. e verificatisi successivamente a tale data non è stato effettuato in modo lecito, non risultando, per espressa ammissione dell´ente partecipante, che sia stato fornito il predetto preavviso; rilevato che in ordine a tale profilo il ricorso deve essere accolto e che deve essere quindi ordinato a Crif S.p.A. di cancellare dal proprio sistema di informazioni creditizie i dati relativi a tale finanziamento, entro il 12 febbraio 2007, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;
RILEVATO che Crif S.p.A., nella predetta nota di riscontro datata 7.2.2006, aveva già dato idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" comunicando tale informazione al ricorrente sia presso l´indirizzo di residenza, sia presso il domicilio eletto; ritenuto quindi che in ordine a tale profilo il ricorso non risulta fondato, avendo l´interessato ricevuto già in merito un adeguato riscontro prima della proposizione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e ordina a Crif S.p.A. di cancellare, entro il 12 febbraio 2007, i dati relativi al finanziamento erogato da Bipitalia Ducato S.p.A. il 20 dicembre 2000, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "positivi". 

Roma, 7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli