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Provvedimento del 19 ottobre 2006 [1362002]

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[doc. web n. 1362002]

Provvedimento del 19 ottobre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da Domenico Lucatuorto a  Leadergy Light s.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale (e di un questionario) al proprio indirizzo (relativa ai prodotti offerti dalla medesima società operante nel settore del risparmio energetico), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e di conoscere la loro origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché di ottenere la cancellazione dei dati e l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi sono stati eventualmente comunicati o diffusi;

VISTO il ricorso presentato il 5 luglio 2006 nei confronti di Leadergy Light s.r.l. con il quale Domenico Lucatuorto, nel rilevare di aver ricevuto dalla società resistente un riscontro parziale, ha ribadito le richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, a conoscere le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, gli estremi identificativi dell´eventuale responsabile del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché ad ottenere l´attestazione che l´operazione di cancellazione dei dati (richiesta cui il titolare aveva già fornito riscontro) sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati stessi erano stati eventualmente comunicati o diffusi; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 25 luglio 2006 con la quale la resistente ha integrato il precedente riscontro, comunicando in forma intelligibile i dati del ricorrente e fornendo risposta anche alle restanti richieste dell´interessato;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppur solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Leadergy Light s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli