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Reti civiche. Le linee guida del Garante per la gestione dei dati personali da parte dei Comuni - 29 maggio 2000

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Reti civiche. Le linee guida del Garante per la gestione dei dati personali da parte dei Comuni

Il Garante ha affrontato con un nuovo provvedimento il rapporto tra privacy ed enti locali, anche in relazione allo sviluppo dei servizi offerti da molte amministrazioni attraverso reti Intranet e Internet. In un parere fornito su richiesta dell´Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) l´Autorità ha, infatti, indicato le linee guida che devono essere osservate per assicurare una corretta ed uniforme applicazione della legge: in particolare per quanto riguarda la gestione dei flussi informativi delle c.d. reti civiche che consentono di accedere per via telematica anche ad informazioni, notizie, banche dati e archivi degli enti locali.

Nel provvedimento sono state esaminate anche altre questioni di assoluto rilievo per l´attività dei Comuni, tra le quali la conoscibilità dei dati trattati dai servizi sociali e la comunicazione di quelli relativi agli stranieri minorenni ai fini del rimpatrio nei Paesi d´origine.

Per quanto riguarda le reti civiche il Garante ha sottolineato che la legge sulla privacy non pone ostacoli al principio di trasparenza e di pubblicità dell´attività amministrativa (salvo che per la sola diffusione di dati sanitari, che è vietata), ma allo scopo di evitare una divulgazione ingiustificata delle informazioni in possesso delle amministrazioni e degli enti pubblici, ha stabilito che questi ultimi possano diffondere dati personali se ciò è previsto da norme di legge o di regolamento e comunque nel rispetto dei limiti già fissati per ciascun settore dalla disciplina di riferimento e del recente decreto legislativo n. 135 del 1999 sui dati "sensibili".

Da qui l´esigenza che l´ente locale adotti un regolamento per disciplinare l´ambito e le modalità di accesso alle informazioni contenute nelle banche dati, tenendo conto del regime di pubblicità eventualmente previsto per ciascun tipo di informazione.

Ad esempio, mentre la pubblicazione di elenchi nominativi riguardanti il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie non incontra ostacoli, è invece vietata la comunicazione o la diffusione attraverso le reti civiche dei dati personali provenienti dagli archivi anagrafici o dai registri dello stato civile, che sono soggetti ad un regime di pubblicità soltanto parziale disciplinato da norme dello Stato.

Rispetto a questi ultimi dati esistono, infatti, specifiche disposizioni di legge che prevedono solo il rilascio di determinati certificati o di estratti di atti o che consentono l´accesso alle informazioni anagrafiche per scopi di pubblica utilità o per specifiche finalità (ad es. per scopi statistici o di ricerca scientifica).

Il Garante, facendo riferimento ad una sua recente decisione, ha infatti ribadito che la libera consultazione delle anagrafi e la loro indifferenziata interconnessione con le banche dati di altri soggetti pubblici darebbe luogo ad una nuova forma di gestione e di accesso agli atti anagrafici che potrebbe essere consentita solo con l´eventuale introduzione di apposite modifiche normative volte ad estendere il regime di pubblicità previsto per questi dati.

L´Autorità ha anche precisato che nel regolamento per la gestione delle reti civiche, l´ente locale può anche prevedere che la diffusione dei dati avvenga mediante la pubblicazione di riviste e di notiziari telematici. In tal caso il trattamento dei dati avviene per finalità di tipo giornalistico e i Comuni sono tenuti ad adempiere ai soli obblighi previsti per gli editori e per i giornalisti dalla legge 675 e dal codice di deontologia. Se l´accesso alla rete civica avviene attraverso una postazione pubblica, il Comune, oltre a dotarsi delle misure minime di sicurezza previste dal regolamento n. 318/99 per prevenire la dispersione, la distruzione o l´uso illecito dei dati personali, deve attrezzare tali postazioni con sistemi che garantiscano la riservatezza delle operazioni effettuate dall´utente impedendo ai successivi utilizzatori di conoscere o di poter ricostruire le informazioni che sono state acquisite dalla Rete.

In risposta ad un altro dei quesiti formulati dall´Anci in merito alla conoscibilità dei dati personali trattati dai servizi sociali, alcune volte assai delicati, il Garante ha ricordato che in base alla legge sulla privacy l´interessato ha diritto di accedere soltanto alle informazioni che lo riguardano personalmente, e di ottenerne copia in versione cartacea ovvero in formato elettronico. Questo diritto può inoltre essere sospeso temporaneamente durante il periodo nel quale la conoscenza dei dati potrebbe danneggiare lo svolgimento di indagini penali o la tutela di un diritto in sede giudiziaria.

In relazione, infine, al trattamento dei dati di minori stranieri a fini di rimpatrio, l´Autorità ha precisato che i servizi socio-assistenziali degli enti locali possono comunicare immediatamente tali informazioni anche agli organi di paesi extracomunitari interessati, poiché tale attività rientra tra quelle contemplate dalla legge sulla privacy per salvaguardare un interesse pubblico rilevante che è già stato individuato dal Garante con il provvedimento n. 1/P/2000.

Roma, 29 maggio 2000

Scheda

Doc-Web
1163577
Data
29/05/00

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa


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