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Provvedimento del 18 giugno 2003 [1132206]

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[doc. web n. 1132206]

Provvedimento del 18 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Massimo Croppo

nei confronti di

Findomestic Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (e a precedenti altre istanze) con la quale, nel contestare l´invio di materiale pubblicitario non richiesto al proprio domicilio, si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 22 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota fax in data 10 giugno 2003, con la quale ha dichiarato che:

  • l´invio di materiale pubblicitario all´indirizzo del ricorrente "è stato già bloccato (…) da vari giorni";
  • tale blocco è stato "disposto con ritardo" per una "sfortunata quanto fortuita contingenza";
  • il nominativo dell´interessato "è stato inserito (…) nell´archivio informatico 2 volte";
  • anche dopo l´iniziale cancellazione "era rimasta aperta la pratica duplicata".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di materiale pubblicitario al domicilio del ricorrente.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito un riscontro adeguato alla richiesta di opposizione al trattamento dei dati personali proposta dall´interessato, indicando con precisione le ragioni sottese al ritardo con cui l´istanza è stata soddisfatta e dichiarando di aver già provveduto ad interrompere l´invio di materiale pubblicitario al domicilio dell´interessato medesimo.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 80 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a euro 80 a carico di Findomestic Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 18 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132206
Data
18/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso