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Istituti di credito - Conti correnti bancari ed accesso ai dati personali da parte degli eredi - 27 aprile 2000 [1113611]

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[doc. web. n. 1113611]

Istituti di credito - Conti correnti bancari ed accesso ai dati personali da parte degli eredi - 27 aprile 2000

IL GARANTE PERLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. nei confronti del … (titolare del trattamento);

VISTA la documentazione in atti; VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18 , 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni in atti formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998 , con nota a firma del Segretario generale;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

  1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro dal … alla propria domanda volta ad accedere, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 , ad alcune informazioni relative alla propria madre deceduta, con particolare riferimento:
    • a depositi, attività e rapporti negoziali in atto al momento del decesso e nel periodo immediatamente precedente;
    • all´identità del soggetto che avrebbe riscosso a saldo le somme depositate relative a titoli al portatore.
  2. A seguito dell´invito ad aderire formulato dal Garante, il …. ha evidenziato: di aver fornito già riscontro alla richiesta volta a conoscere i dati personali relativi alla defunta, con alcune note (che ha allegato in copia), in cui sono stati riportati anche i dati riguardanti il certificato di deposito sottoscritto da quest´ultima; che la logica e le finalità su cui si basa il trattamento di dati corrisponderebbero al rapporto bancario sottostante; la richiesta di conoscere il nominativo del soggetto che ha percepito il saldo del deposito, come già rappresentato nella precedente corrispondenza, non potrebbe essere evasa, avendo per oggetto dati personali relativi ad un terzo, anziché della madre del ricorrente (trattandosi di titoli al portatore soggetti "allo speciale regime"previsto dall´art. 1836 del codice civile, il quale legittima a riscuotere le somme il possessore del titolo, anche se persona diversa dal depositante o dall´intestatario).
  3. Il Garante ritiene che debba essere dichiarato non luogo a provvedere in relazione alla richiesta di conoscere i dati relativi ai depositi e ad altri rapporti negoziali, in quanto l´istituto di credito vi ha aderito spontaneamente fornendo un riscontro già nelle note di risposta inviate prima della presentazione del ricorso. Deve dichiararsi invece infondata la richiesta di conoscere il nominativo del percettore del saldo del deposito, in quanto tale informazione non riguarda la madre del ricorrente, ma un terzo. La medesima informazione non é quindi conoscibile dal ricorrente ai sensi dell´art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, in quanto tale disposizione, in relazione ai dati concernenti persone decedute, permette di esercitare i diritti di cui al medesimo articolo a chiunque vi abbia interesse ma, pur sempre, in riferimento ai soli dati che possono appunto ritenersi relativi alle persone decedute interessate. La presente decisione lascia, comunque, impregiudicata per il ricorrente la possibilità di far valere i propri diritti relativi ai rapporti in questione in forme diverse da quelle indicate dal citato art. 13 (anche in riferimento a quanto previsto dall´art. 20, comma 1, lett. g) , che rende lecita la comunicazione di dati necessaria per permettere l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria), e con istanze per le quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze a questa Autorità.

CIO´ PREMESSO, IL GARANTE DICHIARA:

a) ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998 , non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta del ricorrente di ottenere i dati concernenti i depositi e gli altri rapporti intrattenuti dalla propria madre deceduta con l´istituto di credito resistente;

b) infondato il ricorso, nei termini di cui in motivazione, per quanto riguarda la richiesta formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 di conoscere il nominativo del soggetto che ha riscosso a saldo le somme depositate.

Roma, 27 aprile 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli