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Pubblica amministrazione - Intimazione del CODACONS all'Autorità garante della concorrenza e del mercato - 19 dicembre 1998 [1108705]

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[doc. web n. 1108705]

Pubblica amministrazione - Intimazione del CODACONS all´Autorità garante della concorrenza e del mercato - 19 dicembre 1998

La denominazione delle parti interessate nei bollettini periodici dell´Autorità garante della concorrenza e del mercato è in termini generali giustificata e rispettosa del principio di pertinenza di cui all´art. 9 della legge n. 675.


Roma, 19 dicembre 1998

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi
Roma

Oggetto: Intimazione del CODACONS all´Autorità garante della concorrenza e del mercato; richiesta di parere

È pervenuta una richiesta di parere da parte di codesto Dipartimento in ordine all´istanza presentata dal CODACONS nei confronti dell´Autorità garante della concorrenza e del mercato e concernente la richiesta di inserire nei provvedimenti definitivi adottati dalla medesima Autorità (pubblicati nei bollettini periodici) la denominazione dell´associazione dei consumatori che ha segnalato gli atti di pubblicità ingannevole, secondo la procedura di cui all´art. 7 del d.lg. 25/1/1992 n. 74. Ciò in quanto il CODACONS ha sostenuto che l´omissione di tali indicazioni nominative costituirebbe un ostacolo alla "promozione ed allo sviluppo dell´associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti" (art. 1, comma 2, lettera f), legge 30/7/1998, n. 281).

Il Garante osserva preliminarmente che compete all´Autorità garante della concorrenza e del mercato determinare le caratteristiche formali dei provvedimenti da essa adottati, nel rispetto delle norme di riferimento e nell´esercizio della propria potestà di autoorganizzazione.

Per quanto riguarda il rapporto tra la pubblicazione di tali provvedimenti e la normativa sulla protezione dei dati personali, il Garante richiama l´attenzione sui seguenti aspetti:

  • in via generale, la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici nei confronti di privati (ipotesi che si verifica anche con la pubblicazione di atti e provvedimenti nei bollettini) è consentita solo se prevista da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996);
  • la legge istitutiva dell´Autorità garante della concorrenza e del mercato prevede l´obbligo di pubblicare le decisioni adottate in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di divieto di operazioni di concentrazione (art. 26, legge 10 ottobre 1990, n. 287);
  • il d.lg. 25 gennaio 1992, n. 74 ha attribuito alla medesima Autorità il potere di inibire gli atti di pubblicità ingannevole. In base alla normativa di riferimento non vi è dubbio sulla possibilità di rendere pubbliche tali decisioni. L´art. 16 del d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627 (recante norme sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole) ha stabilito che il provvedimento finale dell´Autorità debba essere pubblicato nel bollettino di cui al citato art. 26 della legge n. 287. L´art. 7, comma 6, del d.lg. n. 74 ha previsto poi una forma ulteriore di pubblicità della decisione che può essere disposta dall´Autorità, anche per estratto, come prescrizione accessoria di una decisione di accoglimento.

Le decisioni dell´Autorità vanno, quindi, rese pubbliche. L´indicazione delle parti interessate (e, fra queste, delle associazioni promotrici dei procedimenti inibitori) è in termini generali giustificata e rispettosa del principio di pertinenza di cui all´art. 9 della legge n. 675.

È possibile peraltro che in determinate circostanze l´Autorità ritenga inopportuna la divulgazione della denominazione o delle generalità della parte "denunciante", ad esempio per non esporla a ritorsioni. Una richiesta in tal senso potrebbe provenire dalla stessa parte interessata. L´equilibrio tra le diverse esigenze connesse a tale pubblicazione potrebbe essere peraltro disciplinato nel regolamento di organizzazione dell´Autorità (in questo senso ha provveduto il regolamento sull´ufficio del Garante, non ancora pubblicato, che all´art. 22 prevede la possibilità per questa Autorità, anche a richiesta dell´interessato, di omettere gli elementi identificativi di quest´ultimo, ma anche, per altro verso, l´art. 13 del d.P.R. n. 217/1998, relativo ad alcune procedure istruttorie di competenza dell´Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Per i trattamenti di dati da parte delle pubbliche amministrazioni (come l´Autorità) il consenso dell´associazione denunciante non deve essere raccolto, in quanto la legge n. 675 ha individuato altrove i presupposti che possono rendere lecito il trattamento dei dati, collegandolo in modo preciso allo svolgimento di funzioni istituzionali e al principio di pertinenza e non eccedenza dei dati (artt. 9, 22, comma 3, e 27).

In conclusione, le suesposte considerazioni permettono di risolvere positivamente il dubbio circa la facoltà dell´Autorità di includere la denominazione dell´associazione denunciante nel provvedimento inibitorio dell´Autorità stessa, soggetto a pubblicazione, facoltà che può essere discrezionalmente esercitata anche alla luce del ruolo che l´art. 1, comma 2, lettera f) della legge n. 281/1998 riserva all´associazionismo tra i consumatori e gli utenti.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
1108705
Data
19/12/98

Tipologie

Parere del Garante