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Pubblica amministrazione - Archivio unitario delle tasse automobilistiche - 8 ottobre 1998 [1104807]

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[doc. web n. 1104807]

Pubblica amministrazione - Archivio unitario delle tasse automobilistiche - 8 ottobre 1998

Il garante, consultato dal Ministero delle finanze ai sensi dell´ art. 31, comma 2 della legge n. 675/1996, in relazione all´ istituzione di un Archivio unitario delle tasse automobilistiche, ritiene essenziale che si chiarisca qual è l´Amministrazione - o le amministrazioni- "titolare" dell´Archivio e del connesso trattamento di dati (e che quindi opera le scelte di fondo sulla gestione e si assume le principali responsabilità in proposito) che impartisce istruzioni di carattere generale all´ulteriore soggetto che gestisce materialmente l´Archivio (il quale, a sua volta, assume il ruolo di "responsabile" del trattamento: art. 8 legge 675).

Roma, 8 ottobre 1998

On. Ministro delle finanze
Viale Europa, 242
Roma


OGGETTO: Schema di regolamento di attuazione dell´ articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, contenzioso, relative alle tasse automobilistiche non erariali - Richiesta di parere ai sensi dell´ art. 31, comma 2, legge n. 675/1996.


Con la nota in riferimento è stato qui inviato lo schema di regolamento indicato in oggetto ai fini del parere previsto dall´ art. 31, comma 2, della legge n. 675.


1. Premessa
L´articolato in questione individua il quadro normativo entro il quale le regioni a statuto ordinario dovranno svolgere le funzioni di riscossione, accertamento e recupero o inerenti ai rimborsi e al contenzioso, relativamente alle tasse automobilistiche non erariali.

In via preliminare potrebbe osservarsi che l´art. 17, comma 10 della legge n. 449 del 1997 non si riferisce ad un regolamento ministeriale, ai sensi dell´art. 17, commi 2 e 3 della legge n. 400 del 1988, né comunque sembra legittimare che il decreto del Ministro delle finanze possa creare una nuova struttura amministrativa come quella configurata dall´art. 7 del testo.

Venendo comunque al contenuto dell´articolato, si osserva quanto segue.

Il nucleo essenziale del nuovo sistema è costituito dall´Archivio unitario delle tasse automobilistiche" che, insieme agli eventuali archivi regionali, dovrebbe essere meglio disciplinato con protocollo d´intesa da stipularsi fra le regioni a statuto ordinario e il Ministero delle finanze.

L´Archivio verrebbe costituito sulla base dei dati relativi alla proprietà dei veicoli, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni di imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino alla costituzione di un´apposita struttura per la gestione diretta e congiunta dell´Archivio unitario (o fino all´individuazione di un terzo soggetto incaricato di gestirlo), la cura e l´aggiornamento dell´Archivio stesso sarebbero assicurati dal Ministero delle finanze.

All´Archivio verrebbero quindi collegati diversi soggetti, alcuni già indicati dallo schema in esame, altri da individuarsi tramite ulteriori norme o il citato protocollo d´intesa.

Da quanto sopra si evince che il nuovo impianto e la stessa configurazione dell´Archivio unitario, per quanto riguarda gli aspetti che interessano questa Autorità, potrebbero essere concretamente valutati dal Garante solo dopo l´emanazione degli altri atti previsti.

A tale proposito, si manifesta quindi qualche perplessità in ordine allo strumento prescelto per il completamento, anche di aspetti sostanziali, del nuovo sistema.


2. Disciplina dei flussi di dati attraverso protocolli o atti amministrativi
Alla luce della normativa sulla protezione dei dati personali, non appare possibile che l´emanando regolamento "sub-deleghi" ad altra fonte (protocollo d´intesa) alcuni profili sostanziali sul piano normativo, quali quelli relativi all´individuazione delle "autorità competenti" e delle "procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati e l´interconnessione con l´archivio delle tasse automobilistiche" (art, 6, comma 3 della bozza), nonché alla fissazione dei requisiti che consentirebbero a soggetti non meglio precisati di collegarsi con l´Archivio (art. 5, comma 4).

La perplessità appena manifestata si lega anche alla circostanza che il protocollo d´intesa regolerebbe pressoché integralmente:

a) i flussi di dati personali tra amministrazioni pubbliche - "autorità competenti" - non meglio precisate (su tale aspetto la legge 675 richiede invece che il flusso sia previsto, di regola, da una norma di legge o di regolamento: art. 27, comma 2);

b) i flussi di dati personali verso altri soggetti non meglio individuati che possono avere natura di soggetti privati o di enti pubblici economici (in riferimento ad essi, è necessaria in ogni caso una norma di legge o di regolamento: art. 27, comma 3, legge n. 675/1996).

D´altra parte, non appare appropriato il riferimento alle intese previste dall´art. 6, comma 2, del d.lg. n. 281/1997, poiché esse riguardano non tanto la disciplina sostanziale dei flussi di dati personali (come nel caso di specie), quanto scambi di dati ed informazioni sull´attività istituzionale di alcuni soggetti pubblici da attuarsi, comunque, nel rispetto della legge n. 675.

Osservazioni analoghe alle precedenti possono essere inoltre formulate in riferimento all´atto amministrativo che potrebbe essere emanato con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate; tale decreto regolerebbe infatti, anch´esso, aspetti per i quali, alla luce della legge n. 675, occorre quanto meno un regolamento.

Va precisato infine che né i protocolli, né il decreto dirigenziale, né l´emanando regolamento potranno regolare un profilo più circoscritto che attiene alle modalità di trattamento dei dati di carattere sensibile contenuti nell´Archivio (in particolare, quelli relativi alla concessione di riduzioni ed esenzioni a favore di soggetti portatori di handicap) che dovrà ricevere una disciplina legislativa ai sensi dell´art. 22, terzo comma, della legge n. 675.


3. Titolare e responsabile degli archivi
Per quanto riguarda la futura gestione dell´Archivio unitario (art. 6) e dell´"archivio transitorio" (art. 7), è essenziale che si chiarisca (in particolare nell´art. 6) qual è l´Amministrazione -o le amministrazioni- "titolare" dell´Archivio e del connesso trattamento di dati (e che quindi opera le scelte di fondo sulla gestione e si assume le principali responsabilità in proposito) e che impartisce istruzioni di carattere generale all´ulteriore soggetto che gestisce materialmente l´Archivio (il quale, a sua volta, assume il ruolo di "responsabile" del trattamento: art. 8 legge 675).


4. Rapporti con la legge-delega
Si demanda, infine, a codesto Ministero la valutazione della conformità alla delega di alcune disposizioni dello schema che suscitano perplessità; in particolare, l´art. 3, comma 1, dello schema, il quale stabilisce che le regioni, con propri atti normativi, disciplinino le procedure e le modalità con le quali dovrebbe essere accertato il regolare assolvimento delle tasse automobilistiche, laddove tale compito di individuazione viene invece attribuito dal citato art. 17, comma 10, legge n. 449/1997 ad un decreto del Ministro delle finanze.

Parimenti, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo nei confronti della normativa di delega, allorché nello schema si fa riferimento all´ individuazione di soggetti terzi per la riscossione delle tasse automobilistiche direttamente da parte delle regioni (art. 2, commi 1 e 4), potrebbe essere opportuno precisare che detta individuazione dovrà essere effettuata sulla base dello schema di convenzione previsto dal più volte citato art. 17, comma 10, della legge n. 449/1997 e da approvarsi con separato decreto ministeriale (v. in tal senso la relazione illustrativa, p. 3).

Questa Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore collaborazione ritenuta utile.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
1104807
Data
08/10/98

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

Vedi anche (10)