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Autorizzazioni - Trattamento dei dati personali nella ricerca epidemiologica - 7 settembre 1998 [1104127]

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[doc. web n. 1104127]

Autorizzazioni - Trattamento dei dati personali nella ricerca epidemiologica - 7 settembre 1998

La ricerca epidemiologica rappresenta una finalità meritevole di particolare considerazione nella disciplina del trattamento dei dati personali, che questa Autorità ha valutato con attenzione, specie in occasione del rilascio delle autorizzazioni generali. (In particolare si veda l´Autorizzazione generale n. 2/1998, pubblicata al termine di questo bollettino).

Roma, 7 settembre 1998

Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor
c.a. Prof. Chiumello
via Olgettina, 60
20132 Milano


OGGETTO: Comunicazione dei dati anagrafici per una ricerca epidemiologica (articoli 20 e 21 della legge n. 675/1996)


Con nota a firma del Prof. Chiumello, è stata chiesta una autorizzazione ad accedere ai dati anagrafici degli studenti che hanno frequentato la Fondazione scolastica Sacro Cuore nell´anno 1977/1978 allo scopo di poter effettuare, su incarico della Commissione europea, una ricerca epidemiologica sugli effetti della contaminazione estrogenica da alimenti.

Il Garante osserva preliminarmente che la ricerca epidemiologica rappresenta una finalità meritevole di particolare considerazione nella disciplina del trattamento dei dati personali, che questa Autorità ha valutato con attenzione, specie in occasione del rilascio dell´autorizzazione generale n. 2/1997 relativa ai dati sulla salute.

Per quanto riguarda la Vs. richiesta, il Garante fa notare che la legge n. 675/1996 non prevede alcuna autorizzazione per la comunicazione di dati anagrafici da parte di un soggetto privato (quale la Fondazione Sacro Cuore) ad un altro soggetto privato (quale deve essere considerato, in base alla legge n. 675/1996, codesto Istituto o un suo rappresentante, per quanto riguarda il progetto di ricerca in esame).

L´autorizzazione del Garante è infatti prescritta solo per il trattamento dei c.d. dati "sensibili" da parte di un soggetto privato o di ente pubblico economico o per il trattamento dei dati sulla salute da parte degli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici (artt. 22 e 23 della legge n. 675/1996).

La comunicazione al Vs. Istituto dei dati personali "comuni" (tra i quali rientrano i dati anagrafici) da parte della Fondazione Sacro Cuore può ritenersi ammessa qualora gli interessati esprimano il proprio consenso. Non sembrano infatti operare, nel caso di specie, le ipotesi alternative al consenso previste dall´art. 20 della legge n. 675 (es. pubblicità di alcuni registri; necessità di adempiere ad un obbligo previsto da una norma).

Allo stato della legislazione vigente, nella quale non figurano ancora le disposizioni che dovranno attuare le Raccomandazioni del Consiglio d´Europa che riguardano la ricerca scientifica, la statistica e i dati sulla salute, la comunicazione dei dati "comuni" per tali finalità è possibile, in assenza del consenso o degli altri requisiti previsti dal citato art. 20, solo se i dati sono anonimi (art. 21, comma 4, lett. a), legge n. 675/1996).

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore contributo o chiarimento, il Garante ritiene opportuno suggerire una modalità operativa che renderebbe acquisibile in maniera rapida il consenso degli interessati in una fase anteriore all´indagine. La Fondazione Sacro Cuore potrebbe infatti chiedere, per suo conto e nell´interesse del Vs. Istituto, un duplice consenso, fornendo agli interessati una informativa anche sintetica che renda consapevoli gli stessi delle circostanze indicate dagli articoli 10 e 22 della legge. Il duplice consenso riguarderebbe, per un verso, la comunicazione dei dati anagrafici al Vs. Istituto e, per un altro, la successiva utilizzazione da parte del Vs. Istituto dei dati sulla salute per le finalità della ricerca.

IL PRESIDENTE