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Provvedimento del 20 maggio 2004 [1098239]

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[doc. web. n. 1098239]

Provvedimento del 20 maggio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale società ad un´istanza formulata l´8 ottobre 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice, in vigore dal 1° gennaio 2004), con la quale si era opposta per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, relativi alla trascrizione di "una domanda giudiziale di accertamento di simulazione atti n. (..)" e di un "Verbale di Pignoramento Immobili n. (..)" a carico della stessa, registrati rispettivamente presso le conservatorie dei registri immobiliari di Lecce e di Brindisi. La medesima interessata, sostenendo di non aver manifestato alcun consenso al trattamento dei predetti dati e revocando comunque il consenso al loro ulteriore trattamento, aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati che la riguardano dagli archivi della società.

Nel ricorso proposto a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice la ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 aprile 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la società resistente, con nota inviata via fax il 28 aprile 2004, ha dichiarato:

  • di aver sospeso la visibilità di tutte le posizioni relative alla ricorrente attualmente censite nel sistema di referenza creditizia di Crif S.p.A., "come misura adottata a scopo cautelativo, al fine di apprestare idonea tutela alle ragioni dell´interessata";
  • che tale misura "esclude in radice la possibilità per gli enti finanziatori aderenti alla centrale rischi di Crif di prendere conoscenza della suddetta informazione";
  • di non ritenere a suo avviso legittima la volontà di revoca del consenso al trattamento dei dati e di interpretare l´istanza proposta dalla ricorrente alla stregua di una sostanziale opposizione per motivi legittimi;
  • di non ritenere che la ricorrente abbia dimostrato, nel caso di specie, la sussistenza di "alcuna circostanza concreta che possa assurgere a motivo legittimo di opposizione al trattamento (…)";
  • di ritenere "ancora giustificato e legittimo il trattamento operato da Crif nel perseguimento della finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza", dal momento che le segnalazioni relative alla ricorrente fanno riferimento:
    • ad un prestito finalizzato erogato da Compass nel novembre 1998 ed estinto per "sofferenza, credito ceduto" con "data ultimo aggiornamento" al 16 luglio 2003 (posizione n. 1 del report allegato alla nota Crif);
    • ad un prestito personale accordato da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel giugno 1997 ed estinto per "sofferenza, credito ceduto" con "data ultimo aggiornamento" al 30 settembre 2001 (posizione n. 2 del report Crif);

Nella medesima nota la resistente ha, altresì, sostenuto che:

  • diversamente dalle citate risultanze del sistema di referenza creditizia, nella banca dati "Atti Pubblici" gestita dalla medesima società, vengono censiti gli atti specificamente indicati nella lettera della ricorrente dell´8 ottobre 2003 (domanda giudiziale di accertamento di simulazione atti e verbale di pignoramento immobili), in quanto gli stessi "risultano ancora attualmente censiti presso le Conservatorie dei RR. II. di Lecce e Brindisi senza alcun annotamento di cancellazione";
  • il trattamento effettuato in proposito dalla resistente sarebbe lecito e "l´esercizio del diritto di revoca del consenso non ha ragion d´essere in relazione a dette informazioni trattandosi di dati rivenienti da pubblici atti o registri il cui trattamento rientra in una delle diverse ipotesi di esenzione del consenso al trattamento previste dall´art. 24 del d.lg. n. 196/2003";

La resistente ha pertanto chiesto al Garante, in ragione dell´intervenuta sospensione della visibilità dei dati, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso o di rigettarlo, compensando le spese tra le parti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso consegue all´opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d. "centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi alla ricorrente.

Per quanto concerne i dati relativi ai prestiti conservati nell´archivio di referenza creditizia, malgrado la pluralità delle espressioni utilizzate le istanze proposte integrano un´unica, sostanziale, domanda caratterizzata da un´opposizione per motivi legittimi all´ulteriore trattamento dei dati presso la predetta "centrale rischi", mediante loro cancellazione per effetto dell´intervenuta revoca del consenso che, nel caso di specie, rappresenta allo stato l´unico presupposto idoneo del trattamento ai sensi degli art. 23 e 24 del Codice.

Il trattamento effettuato dalla "centrale rischi" in qualità di autonomo titolare del trattamento -che, come tale, sulla base di alcuni accordi del sistema di rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha concesso il prestito, interviene sui dati personali che le sono trasmessi dagli enti segnalanti- è in termini generali lecito, ma basato nella fattispecie solo sul consenso che, come detto, è stato revocato.

In ordine all´opposizione in esame, conformemente a quanto disposto dal Garante in precedenti decisioni, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato e in luogo dell´integrale cancellazione, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati personali relativi ai citati rapporti di finanziamento e della conseguente visibilità nella predetta banca dati.

Crif S.p.A., nel corso del procedimento, ha attestato di aver già adottato tale misura nelle more dell´adozione del codice deontologico previsto in materia dall´art. 117 del Codice e da connesso, eventuale provvedimento del Garante previsto dagli art. 17 e 24, comma 1, lett. g), del medesimo Codice.

Deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, dello stesso Codice in relazione all´opposizione per motivi legittimi all´ulteriore trattamento dei dati della ricorrente relativi ai due citati rapporti di finanziamento (posizioni 1 e 2 del report Crif) presso la banca dati della società.

Per quanto concerne, invece, l´opposizione al trattamento dei dati personali relativi alle informazioni contenute nella banca dati "Atti Pubblici", la richiesta della ricorrente non risulta, allo stato degli atti, fondata.

Nel riscontro fornito la resistente ha attestato di aver acquisito tali dati dai pubblici registri immobiliari detenuti dalla competente amministrazione finanziaria. In questo ambito, Crif S.p.A. utilizza quindi informazioni provenienti da pubblici registri che i soggetti privati possono trattare anche senza il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice).

Tale trattamento non può ritenersi allo stato illecito. Eventuali altre istanze potranno essere proposte in futuro alla luce delle specifiche indicazioni che potranno eventualmente emergere in proposito dai codici di deontologia di cui agli artt. 119 e 61 del Codice, anche per ciò che attiene alla pertinenza e completezza dell´informazione a contenuto economico e alla conservazione delle informazioni personali per il solo tempo necessario a perseguire le finalità per le quali i dati stessi sono raccolti e successivamente trattati.

Sussistono infine giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso in ordine all´opposizione al trattamento dei dati della ricorrente contenuti nella banca dati "Atti Pubblici" di Crif S.p.A.;

b) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) compensate le spese tra le parti.

Roma, 20 maggio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1098239
Data
20/05/04

Tipologie

Decisione su ricorso