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Compiti del Garante - Ministero del tesoro - Schema di decreto per il funzionamento del centro servizi finanziari ed assicurativi di Trieste - 16 ...

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[doc. web n. 1088410]

Compiti del Garante - Ministero del tesoro - Schema di decreto per il funzionamento del centro servizi finanziari ed assicurativi di Trieste - 16 febbraio 1999

La legge n. 675/1996 detta una speciale disciplina per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, in base alla quale questi ultimi possono comunicare i dati ad altri soggetti pubblici quando tale operazione sia prevista da una puntuale norma di legge o di regolamento (v. art. 27, comma 2).

Roma, 16 febbraio 1999

Dott. Carlo Azeglio Ciampi
Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Via XX Settembre, 97
00187 Roma


OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica: regolamento recante la disciplina del funzionamento del centro servizi finanziari ed assicurativi di Trieste, istituito dall´art. 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19. Richiesta di parere ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996

Codesto Ministero ha chiesto di conoscere il parere del Garante in relazione all´art. 9, comma 3, dello schema di decreto in oggetto, secondo il quale il Comitato che sovrintende al Centro servizi finanziari ed assicurativi di Trieste può richiedere ad alcune autorità di vigilanza la trasmissione di dati e notizie concernenti l´attività svolta nello stesso Centro dai soggetti autorizzati nonché l´espletamento di accertamenti ispettivi, e ciò ai fini dei controlli previsti dall´art. 2, comma 1, dello schema medesimo.

Al riguardo, questa Autorità ritiene, per quanto di propria competenza, di non avere particolari osservazioni da formulare.

Si evidenzia infatti che la legge n. 675/1996 stabilisce una speciale disciplina per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, in base alla quale questi ultimi possono comunicare i dati ad altri soggetti pubblici quando tale operazione sia prevista da una puntuale norma di legge o di regolamento (v. art. 27, comma 2).

Le previsioni contenute nell´art. 9, commi 3 e 4, dello schema in esame rendono quindi ammissibile la comunicazione da parte delle autorità che vigilano sulle banche, sugli intermediari finanziari e sulle società ed enti di assicurazione operanti nel Centro servizi di Trieste (Banca d´Italia, CONSOB ed ISVAP: v. art. 3, comma 6, della legge n. 19/1991) delle informazioni richieste dal suddetto Comitato per l´esclusiva finalità dell´esercizio dei controlli di propria competenza, come indicati specificamente all´art. 2, comma 1, dello schema.

Tale previsione risulta in sintonia con quanto disposto dalla legge n. 19/1991, la quale, pur non prevedendo espressamente la trasmissione di informazioni, dispone che lo stesso Comitato concede "le autorizzazioni ad operare nell´ambito del Centro" e, attraverso le predette autorità di vigilanza, "controlla l´ottemperanza agli obblighi" fissati dagli appositi decreti emanati in proposito da codesto Ministero, di concerto con le altre amministrazioni interessate, revocando "le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stessi, ovvero di accertate gravi irregolarità nell´esercizio dell´attività, & " (cfr. art. 3, commi 3 e 5).

IL PRESIDENTE
Rodotà

Scheda

Doc-Web
1088410
Data
16/02/99

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante