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Misure di sucurezza - Ministro delle finanze - Parere sulle modalità di svolgimento del servizio relativo ai versamenti IRAP e addizionale regiona...

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[doc. web n. 1085563]

Misure di sucurezza - Ministro delle finanze - Parere sulle modalità di svolgimento del servizio relativo ai versamenti IRAP e addizionale regionale IRPEF, da parte delle Poste Italiane S.p.a. - 10 gennaio 2000

Le operazioni di trattamento dati dovranno essere svolte nel rispetto dei princìpi in materia di sicurezza affermati, sul piano della responsabilità civile, dall´art. 15, comma 1, della legge n. 675/1996.

Roma, 10 gennaio 2000

On.le Vincenzo Visco
Ministro delle finanze
Viale Europa 242
00144 Roma


OGGETTO: articolo 30, comma 5, decreto legislativo n. 446/1997. Schema di convenzione sulle modalità di svolgimento del servizio relativo ai versamenti IRAP e addizionale regionale IRPEF, da parte delle Poste Italiane S.p.a. Schema di decreto interdirigenziale di approvazione della convenzione. Richiesta di parere ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996.


Con riferimento allo schema di convenzione in oggetto, non si hanno particolari osservazioni da formulare, potendosi far riferimento alle considerazioni già esposte nei precedenti pareri espressi in ordine agli altri schemi di convenzione per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche (v., in particolare da ultimo, la nota del Garante del 30 novembre 1999 relativa allo schema di convenzione tipo tra soggetti autorizzati e i concessionari per la riscossione delle tasse automobilistiche, nonché le note del 16 aprile 1999 relativa alle regioni e ai soggetti autorizzati, del 26 novembre 1998 e del 18 dicembre 1998 relative alle Poste Italiane S.p.a. e ai concessionari regionali e ai tabacchi).

Al riguardo, si osserva comunque che lo schema in esame appare conforme ai princìpi indicati nei predetti pareri.

Peraltro, in relazione alle modalità di svolgimento del servizio (art. 2 dello schema) si richiamano in particolare le indicazioni già fornite dal Garante per quanto riguarda il profilo attinente alla sicurezza, per i riflessi più immediati nella materia del trattamento dei dati personali.

In proposito, fermo restando che tutte le operazioni di trattamento dati connesse alla presente convenzione dovranno essere svolte nel rispetto dei princìpi in materia di sicurezza affermati, sul piano della responsabilità civile, dall´art. 15, comma 1, della legge n. 675/1996, si osserva che in materia di sicurezza, nel trattamento dei dati personali, è intervenuta una specifica disciplina regolamentare, adottata ai sensi dell´art. 15, comma 2 , della medesima legge.

Più precisamente, la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 216 del 14 settembre 1999) del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l´individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, rende obbligatorio adottare le misure di cui all´art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 entro il termine di sei mesi dall´entrata in vigore del regolamento stesso (art. 41, comma 3, l. n. 675/1996). Al riguardo, si ritiene necessario, quindi, che la citata disposizione dello schema in esame preveda quanto meno un riferimento alla suddetta normativa in materia di sicurezza (art. 15 della legge n. 675/1996 e d.P.R. n. 318/1999).

Per quanto riguarda infine lo schema di decreto interdirigenziale di approvazione della convenzione, non si hanno osservazioni da formulare.

IL PRESIDENTE
Rotodà