g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1085376]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1085376]

Provvedimento del 30 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Calò presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 datata 4 luglio 2003 e rivolta nei confronti di Crif S.p.A. con la quale, accanto ad alcune richieste non rientranti tra i diritti previsti dal medesimo articolo, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto, l´origine, la logica e le finalità del relativo trattamento. Con la medesima istanza aveva altresì chiesto la loro cancellazione dall´archivio di Crif S.p.A..

Con nota del 24 luglio 2003 Crif S.p.A. aveva informato l´interessato di detenere dati relativi ad un finanziamento erogato da Linea Banche Popolari S.p.A. il 31.10.2001 rispetto al quale si era verificata una "sofferenza", dati la cui visibilità era stata sospesa da Crif S.p.A. in attesa di verificare presso l´ente segnalante la documentazione relativa al consenso al trattamento dei dati.

Successivamente, con note del 5 e 10 settembre 2003, nel ribadire la richiesta di cancellazione, l´interessato aveva contestato a Crif S.p.A. che i dati risultavano ancora "visibili dagli Enti finanziatori" i quali, a suo avviso, "sulla base di tali erronee ed illegittime indicazioni", persistevano nel rifiutare "ogni genere di prestito" (come era avvenuto per Fiditalia S.p.A., la quale, in data 4 agosto 2003, aveva rifiutato di concedere un finanziamento).

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito l´istanza di cancellazione ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

All´invito ad aderire ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, formulato da questa Autorità in data 26 novembre 2003, Crif S.p.A. ha risposto con fax inviato il 10 dicembre 2003, dichiarando che:

  • la posizione rispetto alla quale era stata disposta in via cautelativa la sospensione della visibilità "non è mai stata riattivata poiché le istanze di verifica rivolte all´ente segnalante non hanno dato a tutt´oggi alcun esito";
  • pertanto, "eventuali esiti negativi di pratiche in istruttoria a nome del ricorrente presso altri enti non possono essere dipesi da tale segnalazione", né, sulla base della dichiarazione di rifiuto del 4 agosto 2003 allegata dal ricorrente, può assolutamente essere provato "un nesso di causalità tra le informazioni censite in Crif ed il diniego di finanziamento" da parte di Fiditalia S.p.A.;
  • al fine "di non protrarre oltre l´attuale situazione di incertezza (…) Crif ha ritenuto di procedere alla cancellazione definitiva della (…) posizione" in questione;

In ragione della "condotta operosa di Crif", della condotta omissiva dell´ente segnalante, nonché del blocco della visibilità del dato tempestivamente disposto, la società resistente ha chiesto che il Garante disponga non luogo a provvedere compensando integralmente le spese tra le parti.

Con memoria inviata via fax il 17 dicembre 2003 il ricorrente ha affermato di ritenere che rispetto alla posizione in questione Crif S.p.A. non solo non ne avrebbe sospeso la visibilità, ma neanche disposto la cancellazione. Tanto risulterebbe "da un ulteriore tentativo effettuato dal sig. XY(…) per ottenere un finanziamento per un acquisto".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di cancellazione di dati personali relativi al ricorrente dalla banca dati di una c.d. "centrale rischi" privata.

La resistente ha comunicato, con dichiarazioni della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle comunicazioni e nelle notificazioni al Garante"), che la segnalazione relativa al finanziamento erogato da Linea Banche Popolari S.p.A. era stata dapprima sospesa in via cautelativa in termini di visibilità dei dati, nel luglio 2003, e, di seguito, nel corso del procedimento, cancellata definitivamente stante la mancata risposta dell´ente segnalante.

Sulla base di questo presupposto, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito riscontro nel corso del procedimento.

Resta impregiudicato il diritto del ricorrente di esercitare il diritto di accesso, secondo le modalità di legge, nei confronti di altre c.d. "centrali rischi" private e della stessa resistente, per verificare ancora l´eventuale presenza di dati ritenuti pregiudizievoli rispetto ai quali questa stessa Autorità si riserva di effettuare eventuali verifiche.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto nella misura di 50 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, seppur tardivamente, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a 50 euro a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085376
Data
30/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso