g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1084636]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1084636]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Roberto da Gama Malcher, rappresentato e difeso dall´avv. Ugo Nasi, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Fondiaria-SAI S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte di Fondiaria-SAI S.p.A ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano relativi ai premi assicurativi dallo stesso corrisposti in relazione alla stipulazione di un contratto di assicurazione r.c. auto.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta ed ha, altresì, chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 7 novembre 2003, la società ha risposto, con nota anticipata via fax in data 27 novembre 2003, dichiarando di aver riscontrato le richieste del ricorrente "comunicando i premi assicurativi relativi alle annualità 1995/1996 riferiti alla garanzia RC".

Con memoria inviata via fax il 1° dicembre 2003, il ricorrente ha confermato di "aver ottenuto le informazioni" richieste, anche se solo a seguito del ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di ottenere da parte di una società di assicurazioni la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del ricorrente relativi ai premi assicurativi dallo stesso corrisposti in ordine ad un contratto di assicurazione r.c. auto.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Anche se solo dopo la presentazione del ricorso, la società resistente ha, infatti, fornito un riscontro adeguato.

Per quanto concerne le spese del procedimento l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico di Fondiaria-SAI S.p.A (previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dopo la presentazione del ricorso), la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, pone in misura pari a 150 euro a carico di Fondiaria-SAI S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084636
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso