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Provvedimento del 13 novembre 2003 [1082988]

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[doc. web. n. 1082988]

Provvedimento del 13 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´avv. XY rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Martuccelli presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

dott. ZK;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, che aveva svolto incarichi professionali per conto di KL S.p.A. e di altre società del gruppo, aveva riscontrato che, in un procedimento per risarcimento danni instaurato dal medesimo ricorrente dinanzi al Tribunale civile di Roma, nei confronti di tale società e del dott. ZK (responsabile dell´ufficio legale della stessa), questi ultimi, costituendosi in giudizio, avevano prodotto una lettera, asseritamente "riservata", che lo stesso aveva inviato in data 8 maggio 2001 a due legali del gruppo Fiat in ordine all´attività svolta da esso ricorrente a favore di KL S.p.A.

Ritenendo l´esibizione di tale lettera contraria alla legge n. 675/1996 l´interessato aveva formulato un´istanza, il 26 giugno 2003, ai sensi dell´art. 13 della medesima legge, con la quale aveva diffidato il resistente "dall´utilizzare illegittimamente" i dati personali che lo riguardano e lo aveva invitato a "recarsi presso il Tribunale di Roma per ritirare" la predetta lettera dell´8 maggio 2001, chiedendo altresì la comunicazione di "altri dati o documenti" che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito solamente la richiesta volta ad "ordinare" al resistente la cessazione del comportamento illegittimo "imponendogli il ritiro dal Tribunale (…) della lettera dell´8 maggio 2001", unita agli atti del predetto procedimento giudiziario.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il dott. ZK, con memoria consegnata il 3 ottobre 2003 ha sostenuto:

  • che la citata lettera non conterrebbe a suo avviso "alcun tipo di informazione qualificabile quale dato personale", recando esclusivamente "notizie generali relative all´andamento della gestione del contenzioso affidata dalle società del gruppo Fiat all´avv. XY";
  • che tale lettera sarebbe stata depositata agli atti del giudizio civile intentato dall´avv. XY al fine di rappresentare compiutamente i fatti che lo stesso "aveva parzialmente riferito nel proprio atto di citazione" e, quindi, allo scopo di difendere in giudizio i diritti degli attuali resistenti; 
  • che la richiesta avanzata dal ricorrente non sarebbe riconducibile ad alcuno dei diritti ricompresi nell´art. 13 della legge n. 675/1996 e che, in ogni caso, tale richiesta incontrerebbe il limite previsto dall´art. 14 della legge n. 675, "in forza del quale i diritti in parola non possono essere esercitati per il periodo necessario a difendere il proprio diritto in sede giudiziaria";
  • di non possedere dati riferibili all´avv. XY "che non siano quelli da lui trasmessi in ragione degli incarichi professionali a suo tempo svolti per conto della società ".

Tali posizioni sono state ribadite dal resistente anche nel corso dell´audizione svoltasi in data 7 ottobre 2003, nonché nelle successive memorie del 24 e del 31 ottobre 2003. In tali memorie il medesimo resistente ha sottolineato in particolare:

  • che la lettera dell´8 maggio 2001, sia per l´oggetto, sia per il contenuto, era "di natura professionale, con esclusione di ogni connotato di riservatezza";
  • di aver legittimamente ricevuto tale lettera dalla società capogruppo, in quanto relativa a profili che attenevano alla "corretta esecuzione del contratto di opera professionale tra KL  e l´avv.XY ".

Con note inviate in pari data, e durante lo svolgimento della predetta audizione, l´interessato ha confermato la propria posizione con particolare riguardo alla ribadita riservatezza della lettera in questione, chiedendo l´accoglimento delle domande proposte in sede di ricorso, e sollecitando, altresì, una verifica, ai sensi dell´art. 31 della legge n. 675/1996, del complessivo trattamento dei dati svolto dalle parti resistenti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali relativi ad un legale (con specifico riferimento ad una lettera acquisita agli atti di un giudizio civile) da parte del responsabile dell´ufficio legale di una società di cui il ricorrente è stato per alcuni anni collaboratore professionale di fiducia.

L´istanza proposta dal ricorrente rileva quale opposizione al trattamento dei dati del medesimo interessato contenuti nella menzionata lettera dell´8 maggio 2001, anche in relazione al possibile, eventuale, ulteriore utilizzo dei dati medesimi.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, la missiva in questione contiene alcuni dati personali (nell´ampia accezione che di tale concetto è assunta dall´art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996) del ricorrente, con riguardo all´attività dallo stesso espletata nell´esercizio del relativo mandato professionale.

Tale trattamento è compreso nell´ambito di applicazione della citata legge n. 675, non rientrando, in particolare, nell´ipotesi di cui all´art. 3 della legge medesima, che esclude dalla normativa sulla protezione dei dati personali il solo trattamento "effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali (…)".

Nel caso in questione il trattamento ha infatti ad oggetto l´attività di un professionista (l´attuale ricorrente) con specifico riferimento all´espletamento del proprio mandato, anche in relazione a comportamenti e decisioni di dirigenti e amministratori delle società per le quali lo stesso ha prestato la propria opera professionale.

Il ricorso è infondato.

Il contestato trattamento di dati personali risulta effettuato dal dott. ZK (la cui sostanziale posizione nella vicenda rileva solo nella qualità di responsabile dell´ufficio legale di KL S.p.A. anziché a titolo personale), nella descritta veste professionale, anche nella fase in cui, nella medesima qualità, ha esercitato legittimamente il proprio diritto di difesa in sede civile in relazione all´azione giudiziaria intrapresa nei suoi confronti dall´avv. XY (art. 12, comma 1, lett. h) e art. 20, comma 1, lett. g) della legge n. 675/1996).

Al trattamento effettuato da parte resistente in ordine alla predetta lettera non può peraltro applicarsi, come invece sostenuto da parte resistente, la disposizione di cui all´art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675, risultando i dati personali in questione essere stati raccolti originariamente non per finalità di difesa, ma, sempre inizialmente, nel normale svolgimento del rapporto con una società appartenente al medesimo gruppo. Non risulta inoltre violato il disposto dell´art. 9, comma 1, della legge n. 675, con particolare riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali.

Dalla documentazione in atti non si rilevano, infine, anche in riferimento alle operazioni poste in essere da altre società del gruppo Fiat (o ad esso appartenenti all´epoca dei fatti), elementi che giustifichino nel caso di specie l´instaurazione di autonomi procedimenti di verifica e controllo ai sensi dell´art. 31 della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 13 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1082988
Data
13/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso