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Provvedimento del 31 marzo 2003 [1081661]

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[doc. web n. 1081661]

Provvedimento del31 marzo 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY e ZY

nei confronti di

Cristiano Congiu;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

I ricorrenti, che hanno inviato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 a Cristiano Congiu chiedendo di conoscere i dati personali che li riguardano acquisiti mediante una "serie di videoregistrazioni illegalmente effettuate", hanno proposto un ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 chiedendo a questa Autorità di procedere nei confronti del resistente "e nei confronti di altri, o autorità giudiziaria" che avrebbero avviato alcuni procedimenti penali nei loro confronti utilizzando registrazioni audio e video dell´abitazione e di momenti di vita quotidiana degli interessati effettuate di nascosto. I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei "danni morali e civili derivati dai procedimenti penali avviati".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile.

Come risulta dalla documentazione prodotta in atti dai ricorrenti, la vicenda in questione e l´ipotizzato trattamento di dati personali contenuti nelle immagini e nelle registrazioni audio contestate riguardano una controversia che vede contrapposti due vicini di casa e dagli elementi prodotti non emergono, allo stato, profili per cui è applicabile la legge n. 675/1996. Infatti, ai sensi dell´art. 3, comma 1, della medesima legge, il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione della medesima legge qualora non riguardi dati personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione.

L´inammissibilità del ricorso non pregiudica la facoltà dei ricorrenti di tutelare in altra sede i propri diritti in ordine alla lecita e corretta utilizzazione delle immagini e delle registrazioni in questione nonché in riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni subiti (profilo, quest´ultimo, per il quale la legge non ha attribuito competenze a questa Autorità).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 31 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081661
Data
31/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso