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Provvedimento del 30 luglio 2003 [1081602]

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 [doc. web n. 1081602]

Provvedimento del 30 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giovanni Cossu

nei confronti di

Croma recuperi S.a.s. di E. Murtas e C. e Diners Club Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad istanze formulate, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Croma recuperi S.a.s. di E. Murtas C. e inviate per conoscenza, tra l´altro, a Diners Club Italia S.p.A., con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendone la cancellazione e l´attestazione che di quest´ultima venisse data comunicazione alle società alle quali tali dati fossero stati trasmessi. Il ricorrente ritiene infatti che il trattamento sia stato effettuato in violazione di legge, per mancata manifestazione del consenso.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste nei confronti di entrambe le predette società, chiedendo al Garante di ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e di indicare le misure necessarie a tutela dei propri diritti.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 luglio 2003, Croma recuperi S.a.s. di E. Murtas e C., con nota inviata via fax il 9 luglio 2003, ha dichiarato:

  • di aver ottenuto i dati che riguardano l´odierno ricorrente da TRC s.r.l., società di factoring, dalla quale aveva ricevuto mandato per il recupero stragiudiziale di un credito nei confronti del ricorrente e di ritenere lecito il loro trattamento;
  • che tale preesistente credito, pari a euro 2857, 21 per capitale ed interessi, sarebbe in origine maturato a favore di Diners Club Italia S.p.A. (per effetto dell´utilizzo di una carta di credito intestata al ricorrente) e poi ceduto a TRC s.r.l.

Con nota inviata via fax il 15 luglio 2003 Diners Club Italia S.p.A. ha sostenuto che, con riferimento alla richiesta di cancellazione formulata nell´istanza ex art. 13 datata 29 maggio 2003 ed in seguito nell´odierno ricorso, non si ravviserebbero, "nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la cancellazione", dal momento che sarebbe tuttora lecita la conservazione dei dati personali del ricorrente relativi al rapporto contrattuale conseguente all´emissione di una carta di credito.

Con memoria datata 17 luglio 2003, il ricorrente ha invece ribadito la propria richiesta di cancellazione, sostenendo peraltro di non essere a conoscenza né dell´origine, né tanto meno della data in cui sarebbe stata contratta l´obbligazione di cui Croma recuperi S.a.s. di E. Murtas e C. pretende l´adempimento. Con tale nota il ricorrente ha chiesto di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento.

Con nota inviata via fax il 24 luglio 2003, in risposta ad una formale richiesta avanzata dall´Ufficio del Garante, Diners Club Italia S.p.A. ha chiarito di aver ceduto, in data 20 dicembre 1989, a F.G. S.p.A. un credito vantato nei confronti del ricorrente (relativo ad una carta di credito di cui ha indicato le coordinate), "perdendo quindi da quel momento ogni diritto ed obbligo in relazione alla suddetta posizione". La società ha altresì allegato copia delle lettere a suo tempo inviate al ricorrente per comunicargli l´avvenuta cessione del credito e ha chiesto al Garante di disporre la compensazione delle spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali svolto da una società di recupero crediti.

Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Diners Club Italia S.p.A. alla quale le istanze di cancellazione avanzate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 erano state chiaramente inoltrate solo per conoscenza.

Come già rilevato da questa Autorità, la mera ricezione di una nota solo "per conoscenza" non può costituire, in caso di mancato riscontro, valido presupposto per la proposizione da parte dell´interessato di un ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29. La legge n. 675/1996 ed il d.P.R. n. 501/1998 hanno previsto modalità semplificate per l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali. Presupposto indefettibile per l´esercizio di tale diritto è, però, la precisa individuazione di quale sia, specie all´interno di una pluralità di soggetti interessati ad una medesima vicenda, l´effettivo destinatario di una istanza ex art. 13. Ciò per consentire a tale soggetto di percepire univocamente di essere destinatario di una richiesta formulata ai sensi di una normativa specifica, quale quella sulla protezione dei dati personali, che richiede un riscontro in termini estremamente ravvicinati.

Non risultano invece fondate, allo stato degli atti, sia l´opposizione al trattamento, sia la richiesta di cancellazione dei dati personali formulate dal ricorrente nei confronti di Croma Recuperi S.a.s. di E. Murtas e C.

Tale titolare del trattamento, a seguito del ricorso, ha anche comunicato l´origine dei dati personali del ricorrente e le finalità del trattamento effettuato. Alla luce di tali dichiarazioni (della cui autenticità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") e della restante documentazione comunque acquisita in atti anche presso l´altra resistente, il trattamento non risulta effettuato in violazione di legge, potendo essere svolto per la finalità di tutela del diritto di credito anche in assenza del consenso dell´interessato (art. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g).

La presente decisione non pregiudica i diritti del ricorrente in ordine alla controversa esistenza del debito da far valere nella competente sede.

L´Autorità verificherà peraltro nell´ambito di un autonomo procedimento l´osservanza dell´obbligo di informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 da parte della società cessionaria del credito.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento alla luce del contenuto dei riscontri inviati dalle resistenti e della complessa articolazione dei fatti rappresentati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Diners Club Italia S.p.A.;

b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Croma recuperi S.a.s. di E. Murtas e C.;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 30 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081602
Data
30/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso