g-docweb-display Portlet

Attività giornalistica - Pubblicazione occasionale di una casa editrice - 28 settembre 2001 [1081480]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1081480]

Attività giornalistica - Pubblicazione occasionale di una casa editrice - 28 settembre 2001

Le norme della legge n. 675/1996 relative al trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche (artt. 12, comma 1, lett. e), art. 20, comma 1, lett. d) e 25), nonché le disposizioni contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica, si applicano anche ad ogni trattamento temporaneo finalizzato esclusivamente a pubblicazioni occasionali.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Stefano Gasparini, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Minotto presso il cui studio in Schio ha eletto domicilio;

nei confronti di

MON GIO´ S.n.c. Edizioni, in qualità di editore de "La Rubrica di Schio";

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

VISTA la documentazione in atti;


PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che, all´interno di una pubblicazione denominata "La Rubrica di Schio", siano stati inseriti propri dati personali senza consenso e in assenza dell´informativa prevista dall´art. 10 della legge n. 675. I dati non sarebbero inoltre aggiornati dal momento che il ricorrente è stato inserito nella categoria professionale dei geometri, mentre dal marzo del 2000 sarebbe iscritto all´albo degli architetti. Nelle istanze a suo tempo presentate al titolare del trattamento, nonché nel ricorso successivamente proposto al Garante, l´interessato ha manifestato la propria opposizione al trattamento dei predetti dati, chiedendo di far interrompere la distribuzione della rivista ed il risarcimento dei danni che sarebbero derivati dalla pubblicazione di informazioni non aggiornate.

All´invito a fornire un riscontro alle istanze dell´interessato inoltrato da questa Autorità in data 31 agosto 2001, il titolare del trattamento ha risposto con nota anticipata via fax il 14 settembre 2001 nella quale ha asserito:

  • di aver trattato i dati in maniera legittima avendo acquistato da SEAT Pagine Gialle S.p.A. il software "servizi di direct marketing liste affari… con il dichiarato scopo di riprodurre gli elenchi ivi contenuti";
  • i dati del ricorrente provengono, comunque, da "elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" ai sensi dell´art. 12 della legge n. 675 e il loro trattamento è stato effettuato nell´esercizio dell´attività giornalistica;
  • la diffusione della pubblicazione in oggetto si sarebbe da tempo conclusa "essendosi concretizzata in una unica uscita non ripetibile…perché i dati SEAT vengono modificati con cadenza annuale".

Il ricorrente, con successivo fax del 19 settembre 2001, ha ribadito le proprie richieste, sottolineando l´illegittimità dei trattamenti svolti, l´assenza di informativa all´interessato e la non riconducibilità dei trattamenti in questione alla sfera giornalistica.


CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto da una casa editrice attraverso una pubblicazione occasionale dedicata alle attività commerciali in Schio. In essa compaiono informazioni generali sulla città, inserzioni pubblicitarie e dati tratti dalla cd. "Pagine Gialle", fra i quali i dati dell´interessato oggetto del ricorso.

A tale trattamento di dati, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si applicano le norme della legge sulla protezione dei dati personali relative al trattamento per finalità giornalistiche ed in particolare gli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675/1996, nonché le disposizioni contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998.

Queste norme si applicano, oltre che all´attività giornalistica svolta da giornalisti professionisti e da pubblicisti, ad ogni trattamento temporaneo di dati "finalizzato esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero". Nel caso di specie, dalla copia della rivista fornita dal ricorrente risulta poi che, ai sensi della disciplina sulla stampa, la pubblicazione era registrata presso il Tribunale di Vicenza e che al suo interno venivano indicati l´editore, il direttore responsabile e lo stampatore.

Per quanto attiene alla disciplina sulla protezione dei dati personali, le citate disposizioni della legge n. 675 contengono, per i trattamenti in ambito giornalistico, regole semplificate in ordine all´informativa ed all´acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare alcuni diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di espressione e di stampa.

Tali disposizioni non risultano violate nel caso di specie. In particolare va osservato che nella pubblicazione era presente un´informativa dalla quale (seppur sintetica e contenente un erroneo riferimento al d.lg. 9/5/1999) era possibile ricavare i dati identificativi del titolare del trattamento (ricavati da fonti già diffuse al pubblico con le Pagine Gialle), nonché l´indicazione specifica della possibilità di esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675 nei confronti delle informazioni personali contenute nell´archivio della pubblicazione.

Dalla documentazione in atti risulta poi che il resistente ha acquisito il complesso dei dati in questione solo otto mesi dopo il conseguimento da parte dell´interessato della laurea in architettura. Il ricorrente avrebbe potuto quindi tempestivamente inviare una istanza di aggiornamento dei propri dati già a SEAT Pagine Gialle S.p.A. affinché tale stessa società provvedesse alla loro rettifica.

Per questi motivi il ricorso va dichiarato infondato relativamente ai denunciati profili di illegittimità del trattamento riferiti all´informativa, all´acquisizione del consenso ed alla possibilità per l´editore di pubblicare i dati in questione.

Il ricorso deve invece essere accolto limitatamente al profilo concernente la richiesta di aggiornamento dei dati personali del ricorrente detenuti dalla casa editrice MONGIO´ S.n.c. Edizioni, aggiornamento che l´interessato ha diritto di ottenere nel senso prospettato, in relazione ad eventuali dati conservati in archivio o per eventuali ripubblicazioni della "La Rubrica di Schio" o di altre pubblicazioni del medesimo editore.

Resta impregiudicato il diritto del ricorrente di esercitare dinanzi alla competente autorità giudiziaria un´azione per ottenere il risarcimento del danno, ove ne ricorrano i presupposti.

Alla luce delle suesposte considerazioni sussistno giusti motivi per compensare le spese.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine ai lamentati profili di illegittimità del trattamento svolto dal titolare in relazione alla pubblicazione de "La Rubrica di Schio" ;

b) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di aggiornamento dei dati del ricorrente nei termini di cui in motivazione e ordina a MONGIO´ S.n.c. Edizioni di provvedere, qualora ciò non sia già avvenuto, all´aggiornamento dei dati del ricorrente eventualmente detenuti in archivio o ai fini di altre pubblicazioni, dando conferma di tale adempimento all´interessato e a questa Autorità entro il 31 ottobre 2001;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.


Roma, 28 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli