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Provvedimento del 19 marzo 2003 [1068200]

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[doc. web n. 1068200]

Provvedimento del 19 marzo 2003

Il completo riscontro fornito alle richieste dell´interessato, anche se solo dopo la proposizione del ricorso, comporta la parziale compensazione delle spese poste a carico del titolare del trattamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara

nei confronti di

Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro-Onlus ;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 il 25 gennaio 2003, con la quale, avendo ricevuto materiale informativo-promozionale dalla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro-Onlus (un notiziario semestrale ed una lettera), aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine dei dati, la logica e le finalità del loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax in data 26 febbraio 2003, ha sostenuto:

  • di aver designato Cemit Interactive Media S.p.A. quale responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996 per le attività connesse alla gestione dei propri archivi di "Sostenitori effettivi e potenziali"; che il suddetto responsabile fornisce alla resistente "nominativi di soggetti privati ed operatori economici per le proprie iniziative di comunicazione (…) e per le proprie campagne di raccolta fondi";
  • che, trasmessa l´istanza ex art. 13 al suddetto responsabile, questi ha dato riscontro alla ricorrente con lettera raccomandata A.R. del 5 febbraio 2003 ricevuta il 17 febbraio, pochi giorni dopo la proposizione del ricorso, ed ha fornito l´elenco dei dati personali dell´interessata, indicandone la fonte nell´elenco telefonico della città di Torino;
  • di aver cancellato i dati dell´interessata dai propri archivi.

La ricorrente, in data 3 marzo 2003, ha inoltrato una memoria di replica con la quale ha ulteriormente ribadito le argomentazioni e le richieste già espresse nel ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta dell´interessata volta ad accedere ai dati personali che la riguardano, e di conoscerne l´origine, nonché la logica e le finalità del trattamento, rivolta nei confronti di una fondazione di ricerca.

La resistente ha nel complesso fornito all´interessata sufficienti riscontri in ordine a tali richieste, anche in riferimento all´avvenuta cancellazione dei dati.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Va disposta peraltro l´unione di copia degli atti a quelli d´ufficio concernenti l´attività del menzionato responsabile del trattamento, in ragione delle descritte modalità di messa a disposizione e di cancellazione dei dati da parte della società.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a soli 50 euro a carico di Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro-Onlus , previa compensazione parziale delle spese per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti pur dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 50, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro-Onlus, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068200
Data
19/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso