g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 23 gennaio 2003 [1067863]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1067863]

Provvedimento del 23 gennaio 2003

Non è consentito l´uso del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, quando manchi il preventivo consenso del destinatario.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Enrico Pucci rappresentato e difeso dall´avv. Giovanna Milite presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Filippi Giovanni & C. s.n.c.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di una proposta commerciale inviata a mezzo telefax (prodotti informatici per studi legali), si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché la logica e le finalità del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 gennaio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota del 18 gennaio 2003, ha risposto comunicando gli estremi identificativi del responsabile del marketing che, nella società in nome collettivo resistente, si è occupato della raccolta e spedizione di fax promozionali. Ha quindi rappresentato di aver già fornito riscontro alle istanze dell´interessato con nota pervenuta allo stesso il 7 dicembre 2002, con la quale ha affermato di:

  • aver reperito il numero di fax dell´interessato direttamente dal sito Internet www.avvocatitriveneto.it, dove l´Unione Triveneta dei Consigli dell´Ordine degli avvocati permette di visualizzare gli elenchi degli avvocati del Triveneto;
  • aver utilizzato tale numero relativo all´interessato per promuovere la propria attività commerciale, ritenendo applicabile la fattispecie che permette di prescindere dal consenso informato dell´interessato in caso di dati provenienti da registri, elenchi, atti e documenti pubblici accessibili a chiunque (art. 12, comma 1, lett. c), legge n. 675/1996);
  • di interrompere "qualsiasi trattamento dei dati (…)" riferiti al ricorrente, fatta eccezione per la conservazione del carteggio relativo all´odierno ricorso, a fini di eventuale prova.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali a mezzo telefax.

La raccolta e il successivo utilizzo del numero di telefax del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 675/1996).

Le richieste dell´interessato che nell´ambito dell´istanza menzionata in premessa sono state formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono legittime.

Ai sensi dell´art. 10, comma 1, del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171, l´uso del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, non è consentito in assenza del previo consenso espresso dell´abbonato.

Nel caso di specie tale consenso, come riconosciuto dalla resistente, non era stato manifestato. Mancando tale consenso, specificamente prescritto dalle richiamate disposizioni in tema di telefax, non è necessario, in questa sede, accertare anche se l´odierno numero di telefax sia stato inserito correttamente nel sito web sopraindicato (ad esempio in base ad una richiesta dell´interessato) e rientrasse nel novero dei dati pure conoscibili in quanto provenienti da registri, elenchi, atti e documenti pubblici (sebbene a tale riguardo, per quanto concerne i dati relativi all´ordine degli avvocati le informazioni che la legge prevede a tale riguardo sono specificamente elencate all´art. 69 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e fra queste non compare l´indicazione del recapito telefonico).

Non risulta che la società resistente abbia informato l´interessato circa il trattamento effettuato diversamente da quanto previsto dall´art. 10, comma 1, della legge n. 675, in base al quale "l´interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati (…)". L´Ufficio provvederà pertanto a verificare con autonomo provvedimento i presupposti per l´applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell´art. 39, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 675/1996.

Non ricorrono invece gli estremi per contestare la concorrente violazione amministrativa di cui agli artt. 10 e 12 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185 (invio non consensuale di fax a consumatore nel quadro di contratti a distanza), essendo l´odierno telefax riferito all´attività professionale svolta dal ricorrente.

Quanto alle richieste formulate dal ricorrente, il titolare ha dapprima assicurato di interrompere l´indebito utilizzo del numero di fax dell´interessato, fornendo contestualmente indicazioni in merito all´origine dei dati, alla logica e alle finalità del trattamento. A seguito della presentazione del ricorso il titolare ha poi comunicato anche gli estremi identificativi del responsabile del marketing che si è occupato dell´invio di fax.

Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

In relazione alle particolari modalità con cui sono stati raccolti i dati e alle connesse considerazioni espresse dalla resistente sul piano dell´elemento psicologico, questa Autorità non ravvisa infine i presupposti per la denuncia di reato ai sensi degli artt. 11 del d. lg. 171/1998 e 35 della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne le spese va posta a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Filippi Giovanni & C. s.n.c., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067863
Data
23/01/03

Tipologie

Decisione su ricorso