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Procedimento relativo ai ricorsi - Non luogo a provvedere in caso di estraneità rispetto al trattamento dei dati - 8 novembre 2002[1067616]

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[doc. web. n. 1067616]

Procedimento relativo ai ricorsi - Non luogo a provvedere in caso di estraneità rispetto al trattamento dei dati - 8 novembre 2002

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ove il resistente dichiari di non detenere dati dell´interessato e nel corso del procedimento non emerga alcun idoneo elemento volto a comprovare che questi abbia realmente effettuato un trattamento di dati personali del ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Rosa Bisogno;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente contesta di non aver ricevuto alcun riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica recante l’invito ad inserirsi in un meccanismo per l’invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici ("super sistema Mlm"), aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", l’origine dei dati che lo riguardano, la logica e le finalità del trattamento, nonché di ottenere la cancellazione dei dati medesimi e l’attestazione dell’avvenuta comunicazione a terzi della cancellazione medesima.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo la refusione delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota del 23 ottobre 2002, ha sostenuto di:

  • non aver risposto alle richieste dell’interessato poiché pensava "si trattasse di un errore o di un caso di omonimia o di utilizzo non autorizzato (…) da parte di terzi" del proprio nominativo, non avendo "mai avuto contatti o rapporti" con il sig. XY;
  • non poter soddisfare le richieste del ricorrente essendo "oltretutto (…) una pensionata di 76 anni", non avendo "ben capito di che materiale si tratta" e ignorando il nominativo del ricorrente medesimo

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali che si asserisce essere stato effettuato attraverso l’invio di corrispondenza non richiesta ad un indirizzo di posta elettronica in assenza del previo consenso dell’interessato o di uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996 e all’art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La resistente ha dichiarato di non conoscere il nominativo del ricorrente e di non essere in possesso di dati che lo riguardano. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la resistente risponde ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Dalla documentazione in atti non emerge peraltro alcun idoneo elemento volto a comprovare che la resistente abbia realmente effettuato un trattamento di dati personali relativi al ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti, in ragione della particolarità della vicenda e del tipo di riscontro fornito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) compensate le spese fra le parti.

Roma, 8 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli