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Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso deve essere sempre preceduto dall'istanza di accesso -21 novembre 2002 [1067511]

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[doc. web n. 1067511]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il ricorso deve essere sempre preceduto dall´istanza di accesso -21 novembre 2002 –

Ad eccezione dell´ipotesi di proposizione immediata, il ricorso al Garante deve essere sempre preceduto, a pena di inammissibilità, dall´istanza inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ciro Abete, Vincenzo Abete, Catello Bambi, Franco Barbuto, Antonio Bianco, Giorgio Cefariello, Catello Coppola, Maria Cristina Corso, Aniello Cozzolino, Domenico D’Agostino, Luigi D’Antonio, Giovanni Del Prete, Luigi Formisano, Angela Grillanti, Giuseppe Iacomino, Carmela Illibato, Onofrio Imperato, Gerardo Imperato, Amedeo Incoronato, Francesco Leone, Michele Maddaloni, Pier Paolo Mancaniello, Matteo Morga, Olimpia Purcaro, Andrea Ripoli, Liberata Scognamiglio, Vincenzo Scognamiglio, Francesco Zenti

nei confronti di

Stampa Democratica ’95 s.c.r.l., quale editore del settimanale "Metropolis";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

I ricorrenti, dipendenti del Comune di Ercolano, contestano la liceità del trattamento effettuato dal settimanale "Metropolis" con la pubblicazione di un articolo, avvenuta il 3 ottobre 2002, che in relazione al dibattito e alla contrattazione in atto nell’ente sul metodo da seguire per applicare una disposizione del contratto nazionale sul riconoscimento di determinate "posizioni organizzative", ha indicato a margine dell’articolo anche i nomi degli asseriti trentuno dipendenti comunali "che "sognano" gli aumenti" .

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 gli interessati si sono opposti a tale trattamento dei dati ritenendo che la notizia sia stata "volutamente forzata e ingigantita", e non fosse di pubblico interesse e che, comunque, l’indicazione dei nominativi dei lavoratori non fosse essenziale in relazione a tale interesse e risultasse altresì lesiva della dignità personale e professionale degli interessati, rappresentati come "elemosinanti incentivi economici" ("... potranno ottenere una manciata di euro mensili in più"). Hanno pertanto chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l’esame dei ricorsi al Garante previsti dall’art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile ai sensi del citato art. 19, comma 1, lett. c), non avendolo i ricorrenti regolarizzato entro il termine di tre giorni decorrenti dalla ricezione dell’invito dell’Ufficio (avvenuta il 4 novembre 2002) ed essendo lo stesso sprovvisto di copia di un atto validamente qualificabile come previo esercizio dei diritti di cui all’art. 13 nei confronti del menzionato titolare del trattamento.

Con nota in data 24 ottobre 2002 questa Autorità aveva invitato gli interessati a regolarizzare il ricorso per quanto riguarda la sottoscrizione autenticata e il versamento dei diritti di segreteria, nonché per ciò che attiene alla necessaria documentazione della richiesta precedentemente avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996.

In risposta gli interessati hanno inviato soltanto in data 13 novembre 2002 (ben oltre i tre giorni previsti dal citato art. 19, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996) un ricorso identico al precedente (riportante, tra l’altro, la medesima data dell’8 ottobre 2002) e che reca un’autentica delle firme dei ricorrenti datata anch’essa 13 novembre 2002. A tale atto non è stata allegata copia di una precedente richiesta di esercizio dei diritti di cui all’art. 13 della legge n. 675/1996.

L’interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all’art. 29 della legge n. 675/1996 deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai diritti riconosciuti dall’art. 13 della medesima legge, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno 5 giorni dalla data della loro presentazione. La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell’ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile «esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile», circostanza, quest’ultima, di cui non vi è alcuna prova nella documentazione in atti.

Né può considerarsi come valido esercizio dei diritti di cui all’art. 13 direttamente l’atto originariamente proposto come ricorso. Lo stesso è privo di specifiche richieste rivolte al settimanale identificato come titolare del trattamento e contiene soltanto la richiesta di "vedere sanzionato il comportamento tenuto" dal settimanale rivolta, in primo luogo, a questa Autorità e, in subordine, al Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Campania.

L’inammissibilità del ricorso non pregiudica i diritti dei ricorrenti in ordine al contestato trattamento dei dati.

Con autonomo provvedimento questa Autorità segnalerà al titolare e al responsabile del trattamento i principi che, in caso di diffusione di notizie relative a fatti di interesse pubblico, rendono necessario rispettare comunque il presupposto dell’essenzialità dell’informazione, la pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e i diritti delle persone interessate.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 21 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli