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Reti telematiche e Internet - Utilizzabilità degli indirizzi e-mail pubblicati su Internet -21 novembre 2002 [1067349]

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[doc. web. n. 1067349]

Reti telematiche e Internet - Utilizzabilità degli indirizzi e-mail pubblicati su Internet -21 novembre 2002 –

Gli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati in Internet attraverso siti web o newsgroup sono disponibili e possono essere utilizzati solo per le finalità per cui sono stati pubblicati.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Michele Dalla Silvestra

nei confronti di

Sandro Russo;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente contesta di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica concernente l’invito ad inserirsi in un meccanismo per l’invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e l’origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota del 4 novembre 2002, nel precisare quanto già dichiarato nella precedente lettera di riscontro, ha sostenuto di:

  • aver inviato l’e-mail contestata «a titolo personale e non a scopi commerciali o promozionali» e che la legge n. 675/1996 non sarebbe pertanto applicabile;
  • aver rinvenuto l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente da un sito Internet;
  • aver cancellato il suddetto indirizzo e-mail.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996 e all’art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

A tale trattamento, contrariamente a quanto eccepito dal resistente e in ragione delle modalità adottate, non si applica l’art. 3, comma 1, della medesima legge che esclude dall’ambito di applicazione della stessa "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali".

Il meccanismo collegato alla e-mail in questione e al sistema «Mlm» sviluppa una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro e che, pur partecipandovi anche persone fisiche, anziché imprese, non può essere perciò qualificato nel caso concreto alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi dell’art. 3 della citata legge.

Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l’invio generalizzato di e-mail aventi finalità differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

La persona che ha agito in qualità di titolare del trattamento ha fornito adeguato riscontro alle richieste del ricorrente (peraltro non tutte formulate con preciso riferimento ai diritti tutelati dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), specificando l’origine dei dati, le finalità e le modalità del loro utilizzo e confermando l’avvenuta cancellazione.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con separato provvedimento dell’Ufficio è stato avviato un autonomo procedimento di segnalazione ai sensi dell’art. 31, comma 1, della legge n. 675/1996 rispetto al trattamento dei dati mediante utilizzo del predetto sistema reperibile sul sito Internet http://multilevell.supereva.it.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati anteriormente e, sia pure tardivamente, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Sandro Russo, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Sataniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli