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Reti telematiche e Internet - Non si possono inviare messaggi promozionali ad un professore presso l'indirizzo elettronico assegnatogli da un'univ...

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Reti telematiche e Internet - Non si possono inviare messaggi promozionali ad un professore presso l´indirizzo elettronico assegnatogli da un´università - 19 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Roberto Bagnara, rappresentato e difeso dall´avv. Rossana Soffritti presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Educational Services, in persona del suo legale rappresentante Arthur Sackrule, rappresentata e difesa dall´avv. Davide Mantovan presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Educational Services tramite una comunicazione e-mail non richiesta relativa ad un training di programmazione neurolinguistica, afferma di non aver ricevuto tempestivo e idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento».

Nel riscontrare tardivamente l´istanza dell´interessato il titolare del trattamento ha comunicato di aver rinvenuto l´indirizzo e-mail dell´interessato sul sito web di una università degli studi e di averlo utilizzato per presentare una newsletter.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato si è dichiarato insoddisfatto di tale riscontro ed ha ribadito le proprie richieste, precisando di avere ricevuto la medesima comunicazione indesiderata anche presso altri indirizzi e-mail che lo riguardano presso l´università, anche in qualità di coordinatore di un progetto. L´interessato ha chiesto anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con note anticipate via fax il 10 e il 13 dicembre 2002, nel comunicare gli estremi del responsabile del trattamento e, nel dedurre il "carattere isolato della comunicazione" inviata, ha sostenuto:

  • di non aver effettuato un trattamento di dati personali dell´interessato, essendosi a suo avviso, "limitata ad inoltrare un messaggio e-mail ad indirizzo rinvenuto sulla rete internet (...) senza in alcun modo registrare, archiviare, diffondere o utilizzare i dati medesimi", utilizzando soltanto "un´apposita casella predisposta sul sito" dell´università "espressamente deputata ad inviare comunicazioni a quello stesso indirizzo senza che si debba nemmeno materialmente digitare nome o indirizzo del destinatario";
  • di aver agito, sempre a suo avviso, conformemente all´art. 12, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 (raccolta non consensuale di "dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque");
  • che la normativa vigente consentirebbe di "escludere categoricamente di essere visibili sulla rete telematica soltanto se si compie la scelta consapevole di non introdurvi i propri dati" e che "mettendo a disposizione della collettività un proprio recapito pare quantomeno contraddittorio dolersi, in seguito dello stesso utilizzo (...) di quello stesso recapito che fu creato solo ed esclusivamente a quel fine".

La resistente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali a indirizzi di posta elettronica (di cui almeno due assegnati al ricorrente in qualità di docente universitario), senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, la ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo, per almeno i primi due indirizzi menzionati in premessa e al punto 1 del ricorso, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e finalità delimitati non sono liberamente utilizzabili per l´invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario come è invece avvenuto nel caso di specie, nel quale la resistente non può invocare la circostanza che il docente abbia indicato in una pagina web che la e-mail è il migliore strumento per contattarlo, anche perché l´indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono menzionati nella medesima pagina erano pur sempre indicati per finalità del tutto diverse da quelle, pubblicitarie, perseguite con la e-mail contestata (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

In riferimento alla richiesta di conoscere l´origine dei dati e il responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché all´opposizione al loro ulteriore trattamento, il titolare ha fornito anche nel corso del procedimento un riscontro adeguato, attestando di non aver raccolto e, quindi, di non aver conservato dati dell´interessato e che l´invio ha avuto "carattere isolato".

In relazione a tale attestazione, della cui veridicità la persona che l´ha sottoscritta risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante il fatto che le risposte inerenti al responsabile del trattamento e all´opposizione sono intervenute tardivamente nel corso del procedimento e la ritenuta necessità, altresì, di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto di tale riscontro tardivo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Educational Services in persona del suo legale rappresentante Arthur Sackrule, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli