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Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro fornito dopo l'invito ad aderire e rimborso delle spese del procedimento - 30 ottobre 2002 [1066597]

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[doc. web. n. 1066597]

Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro fornito dopo l´invito ad aderire e rimborso delle spese del procedimento - 30 ottobre 2002

Il complesso riscontro alle richieste dell´interessato fornito solo dopo l´invito ad aderire formulato dal Garante comporta il parziale pagamento delle spese del procedimento da parte del titolare del trattamento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti del

sig. Stefano Dami;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio non richiesto di un messaggio di posta elettronica concernente l’invito ad inserirsi in un meccanismo per l’invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva formulato alcune richieste in ordine al trattamento dei dati che lo riguardano, con particolare riguardo alla provenienza e alla cancellazione del proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi al loro trattamento, chiedendo altresì di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con fax in data 19 e 21 ottobre 2002, nel richiamare quanto già dichiarato nella precedente e-mail di riscontro all’istanza ex art. 13 inviata in data 20 settembre 2002, ha sostenuto di:

  • ritenere di non aver mai inoltrato e-mail al ricorrente, ma di non essere in grado di poter ricostruire il fatto avendo cancellato a suo tempo i messaggi inviati;
  • aver comunque rinvenuto "gli indirizzi e-mail (...) utilizzati, tra i quali solo in via ipotetica si può supporre che esistesse anche quello del ricorrente, (...)dal newsgroup tin.it con suffisso free.it";
  • aver inviato le e-mail in questione "solo a scopo personale e senza finalità commerciali";
  • aver "spedito le e-mail una sola volta per curiosità al gioco" e di aver "immediatamente cancellato tutti i dati dal (...) computer, non essendo interessato a proseguire oltre";
  • aver nuovamente cancellato i dati relativi al ricorrente in quanto raccolti a seguito dell’invito ad aderire dell’Autorità, dopo l’invio della risposta all’istanza ex art. 13.

Il titolare a seguito dell’invito ha anche chiarito di non aver nominato alcun responsabile del trattamento.

Con ulteriore nota in data 27 ottobre 2002, il resistente ha altresì chiesto che siano poste a carico del ricorrente le spese del procedimento, considerato il "carattere strumentale" del ricorso proposto.

Con nota del 22 ottobre 2002, il ricorrente ha manifestato perplessità in relazione ai riscontri ottenuti, ribadendo le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza non richiesta ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Dalla documentazione in atti è emerso che il resistente ha fornito pieno riscontro, prima e dopo la presentazione del ricorso alle richieste dell’interessato. In relazione a tali riscontri, della cui veridicità il resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37 bis della legge n. 675/1996, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, come disposto dall’art. 20, comma 2 del d.P.R. 501/1998.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del ricorso fornito prima e dopo la presentazione del ricorso a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del sig. Stefano Dami, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066597
Data
30/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso