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Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso inammissibile se l'aggiornamento dei dati non è stato prima richiesto - 10 ottobre 2002 [1066585]

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[doc. web. n. 1066585]

Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso inammissibile se l´aggiornamento dei dati non è stato prima richiesto - 10 ottobre 2002

Se dagli atti del procedimento non risulta la prova dell´esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, che consente di ricorrere al Garante senza presentare prima al titolare del trattamento l´istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, il ricorso è inammissibile (fattispecie in tema di aggiornamento della qualifica professionale su un documento d´identità).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall’avv. Giovanni Di Salvo

nei confronti di

Comune di Napoli e Ministero dell’Interno;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ottenuto dal Comune di Napoli l’aggiornamento dei dati personali relativi alla sua qualifica professionale e l’inserimento dell’indicazione di tale qualifica nel documento di identità.

Tale comportamento, ritenuto illegittimo, si porrebbe ad avviso del ricorrente in contrasto, oltre che con le disposizioni relative alla protezione dei dati personali, anche con le specifiche norme concernenti il rilascio dei documenti di identità.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito la propria richiesta volta all’aggiornamento del dato relativo alla propria qualifica professionale, chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento ed il risarcimento dei danni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall’art. 29 della medesima legge. Il procedimento previsto da tale articolo ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può prospettare qualunque violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all’art. 13 della legge, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch’essi al Garante. Il ricorso al Garante può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all’art. 29 della legge n. 675/1996 deve quindi avanzare le proprie richieste, con riferimento ai diritti riconosciuti dal citato art. 13, nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione. La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell’ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Nel caso di specie, il primo ricorso presentato dall’interessato era privo della necessaria prova del previo esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti degli indicati titolari.

Con nota in data 6 settembre 2002, questa Autorità ha quindi invitato l’interessato a regolarizzare il ricorso, inviando copia delle istanze precedentemente rivolte ai titolari del trattamento.

In risposta, lo stesso ha fatto pervenire al Garante, in data 25 settembre 2002, un ulteriore ricorso sostenendo, da una parte, che sussisterebbe il richiamato presupposto dell’urgenza di cui all’art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996 e, dall’altra, allegando copia di un "ricorso gerarchico" indirizzato solo alla Prefettura di Napoli.

L’interessato non ha invece fornito prova alcuna del pregiudizio imminente e irreparabile prospettato. Né risulta in atto il rischio dedotto, considerata, peraltro, anche la facoltà per l’interessato di dimostrare la propria qualifica professionale attraverso l’esibizione della tessera rilasciata dall’ordine degli avvocati di cui ha allegato copia. E’ lo stesso ricorrente, inoltre, al punto 10 del ricorso ad accennare alla mera «utilità, soprattutto professionale» di ottenere la "certificazione" della qualifica di avvocato.

Per quanto riguarda il "ricorso gerarchico" alla Prefettura di Napoli, tale atto non può essere considerato valido esercizio dei diritti previsti dall’art. 13. Tale ricorso è volto unicamente a sollecitare un controllo sulla generale correttezza dell’attività svolta dal comune di Napoli nel trattare i dati dell’interessato in riferimento al rilascio di un documento di identità. Il ricorso gerarchico non reca richieste specificamente indirizzate alla Prefettura ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 e, comunque, non è rivolto al titolare del trattamento di dati da identificarsi nel comune.

É parimenti inammissibile l’istanza volta ad ottenere il risarcimento dei danni che può essere rivolta, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 10 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066585
Data
10/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso