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Procedimento relativo ai ricorsi - Il diritto di conoscere l'identità del responsabile del trattamento - 21 ottobre 2002 [1066534]

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[doc. web. n. 1066534]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il diritto di conoscere l´identità del responsabile del trattamento - 21 ottobre 2002

Il titolare del trattamento deve sempre fornire risposta, anche se negativa, alla richiesta dell´interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Sergio Iommi

nei confronti di

Grishop s.n.c.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere l’origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, e gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», opponendosi altresì al trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 settembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, in data 7 ottobre 2002, ha sostenuto:

  • di aver già comunicato al ricorrente le modalità con cui "era venuta a conoscenza del Suo indirizzo di posta elettronica (…)ovvero tramite la Sua partecipazione al gruppo denominato HUMAXITALIA, presente nella sezione Gruppi del portale Internet Yahoo, intestato alla società Grishop s.n.c.";
  • che "la Grishop s.n.c. ha, altresì, provveduto immediatamente a cancellare l’indirizzo di posta elettronica" del ricorrente come dallo stesso richiesto;
  • di essere disponibile a "risolvere la vertenza in via transattiva" corrispondendo la somma di 100 euro all’interessato.

Il ricorrente con fax in data 17 ottobre 2002 ha manifestato "l’intenzione di rifiutare tale proposta".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Dalla documentazione in atti è emerso che la società resistente ha fornito all’interessato idonee indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sulle modalità di avvenuta cancellazione dei dati dai propri archivi.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità il resistente risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», premesso che la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l’eventuale «responsabile» del trattamento formalmente designato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996, allo stato degli atti non risulta che la società resistente abbia fornito risposta a tale istanza.

Limitatamente a questa parte il ricorso va accolto.

Il titolare del trattamento dovrà pertanto comunicare all’interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento entro un termine che appare congruo fissare al 13 dicembre 2002.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento alle richieste di conoscere l’origine dei dati e di opporsi al loro ulteriore trattamento;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina a Grishop s.n.c. di dare comunicazione al ricorrente degli estremi identificativi dello stesso, nei termini di cui in motivazione, entro il 13 dicembre 2002, dando conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Grishop s.n.c., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066534
Data
21/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso