g-docweb-display Portlet

Diritti dell'interessato - 'Centrali rischi': rate di importo limitato regolarizzate in pochi mesi - 16 ottobre 2002 [1066431]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1066431]

Diritti dell´interessato - ´Centrali rischi´: rate di importo limitato regolarizzate in pochi mesi - 16 ottobre 2002

Anche alla luce delle "prescrizioni" contenute nel provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002, la "centrale rischi"  privata deve cancellare le segnalazioni di ritardi nei pagamenti relativi al rimborso di un finanziamento in corso, ove si tratti di due sole rate di importo limitato e siano trascorsi alcuni mesi dalla loro regolarizzazione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dalla sig.a XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

La ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad alcune istanze con le quali aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati di Crif S.p.A. in relazione a tre finanziamenti: uno per il quale risulta una segnalazione di "rate non pagate già regolarizzate", un altro che risulta essere stato "rifiutato" ed un terzo per il quale compare soltanto un riferimento all’avvenuta richiesta dello stesso.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità, Crif S.p.A. ha inviato una nota anticipata via fax il 2 ottobre 2002, nella quale ha sostenuto di:

  • «essersi adeguata spontaneamente (…) alle richieste della ricorrente provvedendo ad eliminare dalla propria banca dati, rispettivamente, la segnalazione di prestito personale richiesto a Linea S.p.A. in data 14 maggio 2002 e di prestito personale richiesto a Bipielle Ducato S.p.A. in data 26 febbraio 2002, entrambe attualmente recanti una «fase operazione" eguale a "rifiutato"»;
  • «non poter provvedere (…) alla immediata richiesta di rettifica della dicitura "segnalazione di rate non pagate già regolarizzate" nella voce "andamento pagamenti", stante l’omessa esibizione da parte della ricorrente di idonei documenti giustificativi a dimostrazione e prova delle proprie pretese di correzione del dato e che, comunque, è disponibile a procedere in tal senso non appena la predetta documentazione le sarà opportunamente fornita»;
  • non poter, in virtù degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti degli enti aderenti alla propria "centrale rischi", apportare sui dati raccolti «modifiche e/o rettifiche senza una causa giustificativa che renda tale intervento non arbitrario e, pertanto, non censurabile sotto il profilo di un eventuale inadempimento contrattuale».

La ricorrente, in risposta ad una richiesta inoltrata in data 10 ottobre 2002 da questa Autorità e volta ad ottenere la documentazione comprovante le ragioni dei ritardi nei pagamenti delle rate, ha rappresentato "di non essere in grado di produrre ulteriore documentazione relativa alle rate specifiche di ottobre 2001 - dicembre 2001", dichiarando tuttavia che le ragioni di tale ritardo (relativo a due rate soltanto) sarebbero imputabili al malfunzionamento della procedura di rimessa diretta bancaria presso la propria "banca di appoggio".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da una società di rilevazione del rischio creditizio con riferimento alle richieste dell’interessata citate in premessa.

In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in merito alla richiesta di ottenere la cancellazione delle segnalazioni relative ai due prestiti non concessi. Il titolare del trattamento ha fornito adeguato riscontro alle richieste della ricorrente, confermando di aver cancellato i dati in questione.

Il ricorso va invece accolto in ordine alla richiesta di ottenere la cancellazione della segnalazione relativa alle "rate non pagate già regolarizzate".

La ricorrente non ha prodotto nel corso del procedimento idonei elementi volti a comprovare che i ritardi nei pagamenti per i soli mesi di ottobre e dicembre 2001 siano effettivamente ed esclusivamente ascrivibili a disguidi bancari, anziché a morosità (circostanza che la società resistente non contesta in radice, restando in attesa di idonea documentazione).

Tuttavia, a prescindere dal mancato accertamento sulle ragioni del ritardo, va rilevato che nell’ambito di un rapporto di finanziamento che avrà scadenza nell’aprile del 2005, i predetti due ratei risultano regolarizzati da tempo, quantomeno alla data di aggiornamento del report (31 maggio 2002).

Considerato il tempo trascorso, il numero dei ratei ed il loro importo, la perdurante conservazione dei corrispondenti dati in un archivio oggetto di ampia conoscibilità da parte di terzi non può pertanto ritenersi più giustificata, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 9, comma 1, lett. d) ed e), della legge n. 675/1996, nei termini illustrati nel provvedimento di carattere generale del Garante in tema di "centrali rischi" private del 31 luglio 2002 che verrà inviato alle parti e la cui motivazione si intende richiamata come parte integrante della presente decisione.

Crif S.p.A. dovrà pertanto cancellare, entro un termine che appare congruo fissare al 25 aprile 2003, la segnalazione relativa alle "rate non pagate già regolarizzate" riferita al finanziamento attualmente in corso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per quanto concerne la richiesta di cancellazione delle informazioni relative ai due prestiti non ottenuti;

b) accoglie il ricorso per ciò che riguarda la menzione delle rate non pagate già regolarizzate di cui in motivazione, e ordina a Crif S.p.A. di cancellare il corrispondente dato dalla centrale rischi entro il 25 aprile 2003, dando conferma entro lo stesso termine a questa Autorità dell’avvenuto adempimento.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli